Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

Coming into Force27 April 2001
End of Effective Date10 January 2010
Celex Number32001R0761
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2001/761/oj
Published date24 April 2001
Date19 March 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 114, 24 April 2001
EUR-Lex - 32001R0761 - IT 32001R0761

Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

Gazzetta ufficiale n. L 114 del 24/04/2001 pag. 0001 - 0029


Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 19 marzo 2001

sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione il 20 dicembre 2000,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2 del trattato stabilisce che uno dei compiti della Comunità consiste nel promuovere in tutta la Comunità uno sviluppo sostenibile e che la risoluzione del 1o febbraio 1993(4) sottolinea l'importanza di tale sviluppo sostenibile.

(2) Il programma "Per uno sviluppo durevole e sostenibile", presentato dalla Commissione e la cui impostazione generale è stata approvata con la risoluzione del 1o febbraio 1993, pone in rilievo il ruolo e le responsabilità delle organizzazioni per il rafforzamento dell'economia e per la protezione dell'ambiente in tutta la Comunità.

(3) Il programma "Per uno sviluppo durevole e sostenibile" invita ad ampliare la serie di strumenti nel settore della protezione ambientale e a usare meccanismi di mercato per impegnare le organizzazioni ad adottare un approccio attivo e preventivo nel settore, che non si limiti al rispetto di tutte le disposizioni regolamentari pertinenti in materia di ambiente.

(4) La Commissione dovrebbe promuovere un'impostazione coerente tra gli strumenti legislativi elaborati a livello comunitario nel settore della protezione ambientale.

(5) Il regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit(5) ha mostrato la sua efficacia nel promuovere miglioramenti delle prestazioni ambientali dell'industria.

(6) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1836/93 andrebbe usata per potenziare la capacità del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) di migliorare le prestazioni ambientali complessive delle organizzazioni.

(7) EMAS dovrebbe essere messo a disposizione di tutte le organizzazioni che hanno un impatto ambientale e fornire loro i mezzi per gestire tale impatto e migliorare le loro prestazioni ambientali complessive.

(8) In conformità con i principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'efficacia di EMAS nel migliorare le prestazioni ambientali delle organizzazioni europee può essere meglio realizzata a livello comunitario; il presente regolamento si limita a garantire un'attuazione omogenea di EMAS nella Comunità stabilendo regole, procedure e requisiti essenziali comuni per EMAS e lascia agli Stati membri le misure che possono essere meglio attuate a livello nazionale.

(9) Le organizzazioni dovrebbero essere incoraggiate a partecipare a EMAS su base volontaria e possono ottenere un vantaggio in termini di controllo regolamentare, di risparmio sui costi e di immagine pubblica.

(10) È importante che le piccole e medie imprese partecipino ad EMAS e che la loro partecipazione sia promossa facilitando l'accesso all'informazione, ai fondi di sostegno esistenti e alle istituzioni pubbliche, nonché attraverso l'istituzione o la promozione di misure di assistenza tecnica.

(11) Le informazioni fornite dagli Stati membri devono essere usate dalla Commissione per valutare la necessità di elaborare misure specifiche per una maggiore partecipazione delle organizzazioni, soprattutto le piccole e medie imprese, ad EMAS.

(12) La trasparenza e la credibilità delle organizzazioni che applicano sistemi di gestione ambientale sono potenziate se il loro sistema di gestione, il programma di audit e la dichiarazione ambientale sono esaminati per verificare che corrispondano ai pertinenti requisiti del presente regolamento e se la dichiarazione ambientale e i suoi successivi aggiornamenti sono convalidati da verificatori ambientali accreditati.

(13) È pertanto necessario garantire e migliorare costantemente la competenza dei verificatori ambientali prevedendo un sistema di accreditamento indipendente e neutrale mediante una formazione permanente e un'adeguata sorveglianza delle loro attività per garantire la credibilità generale di EMAS. Di conseguenza, dovrebbe crearsi una stretta cooperazione tra gli organismi nazionali di accreditamento.

(14) Le organizzazioni dovrebbero essere incoraggiate ad elaborare e rendere disponibili dichiarazioni ambientali su base periodica per informare il pubblico ed altri soggetti interessati sulle loro prestazioni ambientali.

(15) Gli Stati membri potrebbero istituire incentivi per incoraggiare le organizzazioni a partecipare a EMAS.

(16) La Commissione dovrebbe fornire ai paesi candidati all'adesione sostegno tecnico nella creazione delle strutture necessarie per l'attuazione dell'EMAS.

(17) In aggiunta ai requisiti generali del sistema di gestione ambientale, EMAS attribuisce un particolare significato ai seguenti elementi: conformità giuridica, miglioramento delle prestazioni ambientali, nonché comunicazione esterna e partecipazione dei lavoratori.

(18) La Commissione dovrebbe adeguare gli allegati al presente regolamento, fatto salvo l'allegato V, riconoscere le norme europee e internazionali concernenti questioni ambientali pertinenti a EMAS, ed elaborare orientamenti di concerto con i soggetti interessati a EMAS ai fini di un'applicazione coerente dei requisiti EMAS negli Stati membri. Nell'elaborare tali orientamenti, la Commissione dovrebbe tener conto della politica ambientale della Comunità ed in particolare della normativa comunitaria e, se del caso, degli impegni internazionali.

(19) Le misure necessarie per l'attuazione del presente atto sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6).

(20) Il presente regolamento dovrebbe essere rivisto, se del caso, alla luce dell'esperienza acquisita dopo un certo periodo di funzionamento.

(21) Le istituzioni europee dovrebbero cercare di adottare i principi sanciti nel presente regolamento.

(22) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 1836/93 che è pertanto abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il sistema di ecogestione e audit e i suoi obiettivi

1. È istituito un sistema comunitario di ecogestione e audit, in appresso denominato "EMAS", al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni, per valutare e migliorare le prestazioni ambientali delle organizzazioni e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti.

2. L'obiettivo di EMAS consiste nel promuovere miglioramenti continui delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante:

a) l'introduzione e l'attuazione da parte delle organizzazioni di sistemi di gestione ambientale come indicato nell'Allegato I;

b) la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell'efficacia di tali sistemi come indicato nell'Allegato I;

c) l'informazione sulle prestazioni ambientali e un dialogo aperto con il pubblico ed altri soggetti interessati;

d) la partecipazione attiva dei dipendenti all'organizzazione nonché una formazione professionale di base ed un perfezionamento adeguato tale da rendere possibile la partecipazione attiva ai compiti di cui alla lettera a). Su loro richiesta, partecipano anche i rappresentanti dei dipendenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "politica ambientale": obiettivi e principi generali di azione di un'organizzazione rispetto all'ambiente, ivi compresa la conformità a tutte le pertinenti disposizioni regolamentari sull'ambiente e l'impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; tale politica ambientale costituisce il quadro per fissare e riesaminare gli obiettivi e i target ambientali;

b) "miglioramento continuo delle prestazioni ambientali": processo di miglioramento, di anno in anno, dei risultati misurabili del sistema di gestione ambientale relativi alla gestione da parte di un'organizzazione dei suoi aspetti ambientali significativi in base alla sua politica e ai suoi obiettivi e ai target ambientali; questo miglioramento dei risultati non deve necessariamente verificarsi simultaneamente in tutti i settori di attività;

c) "prestazione ambientale": i risultati della gestione degli aspetti ambientali da parte dell'organizzazione;

d) "prevenzione dell'inquinamento": impiego di processi, pratiche, materiali o prodotti che evitano, riducono o controllano l'inquinamento, tra cui possono annoverarsi riciclaggio, trattamento, modifiche dei processi, meccanismi di controllo, uso efficiente delle risorse e sostituzione dei materiali;

e) "analisi ambientale": esauriente analisi iniziale dei problemi, dell'impatto e delle prestazioni ambientali connesse all'attività di un'organizzazione (allegato VII);

f) "aspetto ambientale": elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente (allegato VI); un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha o può avere un impatto ambientale significativo;

g) "impatto ambientale": qualsiasi modifica all'ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un'organizzazione;

h) "programma ambientale"...

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