2002/20/EC: Commission Decision of 11 January 2002 amending Decision 96/606/EC laying down special conditions governing imports of fishery and aquaculture products originating in Uruguay (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 4983)

Coming into Force12 January 2002
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32002D0020
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2002/20(1)/oj
Published date12 January 2002
Date11 January 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 10, 12 January 2002
EUR-Lex - 32002D0020 - IT 32002D0020

2002/20/CE: Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, recante modifica della decisione 96/606/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4983]

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 12/01/2002 pag. 0075 - 0078


Decisione della Commissione

dell'11 gennaio 2002

recante modifica della decisione 96/606/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay

[notificata con il numero C(2001) 4983]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/20/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 96/606/CE della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay(3), designa il "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - Instituto Nacional de Pesca (INAPE)" quale autorità competente in Uruguay per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

(2) A seguito di una ristrutturazione dell'amministrazione uruguayana, l'autorità competente per il rilascio dei certificati sanitari relativi ai prodotti della pesca è ora la "Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)" del "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca". La nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione delle leggi in vigore.

(3) Inoltre, poiché l'Uruguay intende esportare verso la Comunità molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati e poiché le autorità competenti di tale paese hanno fornito garanzie che tali prodotti saranno sterilizzati o sottoposti a trattamento termico conformemente ai requisiti della decisione 93/25/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT