Commission Directive 2009/134/EC of 28 October 2009 amending Council Directive 76/768/EEC concerning cosmetic products for the purposes of adapting Annex III thereto to technical progress (Text with EEA relevance)
Coming into Force | 18 November 2009 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Published date | 29 October 2009 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/2009/134/oj |
Date | 28 October 2009 |
Celex Number | 32009L0134 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 282, 29 October 2009 |
29.10.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 282/15 |
DIRETTIVA 2009/134/CE DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2009
che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
sentito il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori,
considerando quanto segue:
(1) | Il comitato scientifico dei prodotti di consumo, sostituito dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (2), nel suo «Memorandum sulle sostanze per la tintura dei capelli e sulle loro proprietà di sensibilizzazione cutanea», pubblicato il 29 marzo 2007, ha concluso che le allergie da contatto causate dai prodotti per la tintura dei capelli stanno sempre più diventando un grave problema per i consumatori e per la società, causando spesso dermatiti acute e gravi alle persone. Una persona sensibilizzata a una sostanza utilizzata in prodotti per la tintura dei capelli può alla lunga sviluppare un’allergia cutanea a tale sostanza. |
(2) | Per meglio informare i consumatori sugli eventuali effetti dannosi delle tinture per capelli e per limitare il rischio di sensibilizzazione dei consumatori ai prodotti per la tintura dei capelli, è opportuno stampare avvertenze supplementari sulle etichette dei prodotti di ossidazione per la tintura dei capelli, nonché di alcuni prodotti non di ossidazione, ma contenenti sostanze estremamente o fortemente sensibilizzanti. Occorre pertanto modificare le condizioni obbligatorie e le avvertenze per le relative sostanze per la tintura dei capelli di cui alla colonna «f» dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE. |
(3) | Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 76/768/CEE. |
(4) | Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificato in conformità dell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 1o maggio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno, al momento della loro pubblicazione ufficiale, un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare che al più tardi il 1o novembre 2011 un prodotto cosmetico non conforme alla direttiva in parola possa essere immesso sul mercato da produttori o importatori stabiliti nella Comunità.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare che al più tardi il 1o novembre 2012 un prodotto cosmetico non conforme alla direttiva in parola possa essere venduto o ceduto al consumatore finale nella Comunità.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2009.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.
(2) Il nome del comitato è stato modificato dalla decisione 2008/721/CE della Commissione (GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21).
ALLEGATO
1. | La parte 1 dell’allegato III è modificata come segue:
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