Council Directive 93/14/EEC of 5 April 1993 on the braking of two or three-wheel motor vehicles

Coming into Force23 April 1993
End of Effective Date31 December 2015
Celex Number31993L0014
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1993/14/oj
Published date15 May 1993
Date05 April 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 121, 15 May 1993
L_1993121IT.01000101.xml
15.5.1993 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 121/1

DIRETTIVA 93/14/CEE DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 1993

concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (1),

vista la proposta della Commissione (2),

in cooperazione con il Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che occorre adottare le misure volte all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che in ciascuno Stato membro i veicoli a due e a tre ruote devono rispondere, per quanto concerne la frenatura, a talune caratteristiche tecniche stabilite da prescrizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all'altro; che, per la loro disparità, dette prescrizioni ostacolano gli scambi all'interno della Comunità;

considerando che detti ostacoli all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno possono essere eliminati se le stesse prescrizioni sono adottate da tutti gli Stati membri in luogo delle rispettive regolamentazioni nazionali;

considerando che l'introduzione di prescrizioni armonizzate relative alla frenatura dei veicoli a motore a due o tre ruote è necessaria al fine di consentire l'applicazione, per ciascun tipo dei suddetti veicoli, delle procedure di omologazione di cui alla direttiva 92/61/CEE;

considerando che, per facilitare l'accesso ai mercati dei paesi non membri della Comunità, risulta necessario stabilire un'equivalenza fra le prescrizioni della presente direttiva e quelle del regolamento n. 78 dell'ECE/ONU,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda la frenatura di tutti i tipi di veicoli definiti all'articolo 1 della direttiva 92/61/CEE.

Articolo 2

La procedura per la concessione dell'omologazione relativamente alla frenatura per un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite nella direttiva 92/61/CEE rispettivamente ai capitoli II e III.

Articolo 3

In conformità dell'articolo 11 della direttiva 92/61/CEE, si riconosce l'equivalenza fra le prescrizioni della presente direttiva e quelle del regolamento n. 78 dell'ECE/ONU (doc. E/ECE/324 e E/ECE/TRANS/505 REV 1 ADD 77 del 20 ottobre 1988).

Le autorità degli Stati membri che concedono l'omologazione accettano le omologazioni rilasciate in conformità delle prescrizioni del succitato regolamento n. 78 nonché i marchi di omologazione al posto delle omologazioni e dei marchi di omologazione corrispondenti, rilasciati in conformità delle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva può essere modificata conformemente all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE (5) al fine di:

tener conto delle modifiche apportate al regolamento dell'ECE/ONU di cui all'articolo 3;
adeguare l'allegato al progresso tecnico.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 ottobre 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

A decorrere dalla data di cui al primo comma, gli Stati membri non possono vietare, per quanto riguarda la frenatura, la prima messa in circolazione dei veicoli conformi alla presente direttiva.

Essi applicano le disposizioni di cui al primo comma a decorrere dal 5 aprile 1995.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 1993.

Per il Consiglio

II Presidente

J. TRØJBORG


(1) GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72.

(2) GU n. C 93 del 13. 4. 1992, pag. 24.

(3) GU n. C 305 del 23. 11. 1992, pag. 114 e

GU n. C 72 del 15. 3. 1993.

(4) GU n. C 313 del 30. 11. 1992, pag. 7.

(5) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE (GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag 1).


ALLEGATO

1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1.1. Tipo di veicolo per quanto riguarda la frenatura:

i veicoli che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i punti seguenti:

1.1.1. categoria di veicolo, quale definita all'articolo 1 della direttiva;
1.1.2. massa massima, quale definita al punto 1.13;
1.1.3. ripartizione della massa sugli assi;
1.1.4. velocità massima per costruzione;
1.1.5. dispositivo di frenatura di tipo differente;
1.1.6. numero e disposizione degli assi;
1.1.7. tipo di motore;
1.1.8. numero dei rapporti e loro demoltiplicazione totale;
1.1.8.a. rapporti di demoltiplicazione finali;
1.1.9. dimensione dei pneumatici.

1.2. Dispositivo di frenatura:

il complesso degli organi, tranne il motore, che hanno la funzione di diminuire o annullare progressivamente la velocità di un veicolo in marcia, oppure di mantenerlo immobile se esso è già fermo. Tali funzioni sono specificate al punto 2.1.2. Il dispositivo di frenatura è costituito dal comando, dalla trasmissione e dal freno propriamente detto.

1.3. Comando:

Porgano direttamente azionato dal conducente per fornire alla trasmissione l'energia necessaria alla frenatura oppure per controllarla. Tale energia può essere costituita dalla forza muscolare del conducente o provenire da un'altra sorgente di energia controllata dal conducente, oppure da una combinazione di questi diversi tipi di energia.

1.4. Trasmissione:

il complesso degli elementi inseriti tra il comando e il freno, e che li collega funzionalmente. Quando la frenatura è realizzata o assistita da una sorgente di energia indipendente dal conducente, ma controllata da quest'ultimo, anche la riserva di energia che il dispositivo comporta fa parte della trasmissione.

1.5. Freno:

gli organi del dispositivo di frenatura nel quale si sviluppano le forze che si oppongono al moto del veicolo.

1.6. Dispositivi di frenatura di tipo differente:

dispositivi che differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i punti seguenti:

1.6.1. disposiviti i cui elementi presentano caratteristiche diverse;
1.6.2. dispositivi che presentano le caratteristiche diverse nei materiali utilizzati per un elemento qualsiasi o i cui elementi sono di forma o di grandezza diversa;
1.6.3. dispositivo i cui elementi sono combinati in modo diverso.

1.7. Elemento(i) del dispositivo di frenatura:

uno o più componenti isolati il cui complesso costituisce il dispositivo di frenatura.

1.8. Sistema di frenatura combinato:

1.8.1. nel caso dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli senza carrozzino, un sistema che consente ad almeno due freni che agiscono su ruote diverse di essere azionati contemporaneamente azionando su un unico comando;
1.8.2. nel caso di ciclomotori a tre ruote e di tricicli, un dispositivo di frenatura che agisce su tutte le ruote;
1.8.3. nel caso di motocicli con carrozzino, un dispositivo di frenatura che agisce almeno sulla ruota anteriore e sulla ruota posteriore. Un dispositivo che agisca simultaneamente sulla ruota posteriore e sulla ruota del carrozzino è quindi considerato come un freno posteriore.

1.9. Frenatura moderabile:

una frenatura durante la quale, all'interno del campo di funzionamento normale del dispositivo, sia al momento dell'applicazione che durante il disinserimento dei freni:

1.9.1. il conducente possa, in ogni momento, aumentare o ridurre la forza di frenatura agendo sul comando;
1.9.2. la forza di frenatura vari nello stesso senso dell'azione sul comando (funzioni aventi lo stesso senso), e
1.9.3. sia possibile procedere senza difficoltà ad una regolazione sufficientemente esatta della forza di frenatura.

1.10. Velocità massima per costruzione:

la velocità che il veicolo non può superare in piano e senza influenze esterne fortuite, tenendo conto delle eventuali limitazioni specifiche imposte alla progettazione ed alla costruzione del veicolo.

1.11. Veicolo carico:

salvo particolare precisazione, il veicolo caricato in modo da raggiungere la sua «massa massima».

1.12. Veicolo a vuoto:

unicamente il veicolo quale è presentato per le prove, con il conducente e tutto il materiale o la strumentazione necessaria per le prove.

1.13. Massa massima:

la massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (detta massa può essere superiore alla massa massima autorizzata dall'amministrazione nazionale).

1.14. Freno(i) bagnato(i):

uno o più freni che hanno subito il trattamento descritto al punto 1.3 dell'appendice 1.

2. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLO COSTRUZIONE E AL MONTAGGIO

2.1. Considerazioni generali

2.1.1. Dipositivo di frenatura

2.1.1.1. Il dispositivo di frenatura deve essere progettato, costruito e montato in modo che, in condizioni normali d'impiego e malgrado le
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