Commission Regulation (EC) No 1851/2003 of 17 October 2003 amending Council Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community

Coming into Force11 November 2003
End of Effective Date30 April 2010
Celex Number32003R1851
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/1851/oj
Published date22 October 2003
Date17 October 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 271, 22 October 2003
EUR-Lex - 32003R1851 - IT 32003R1851

Regolamento (CE) n. 1851/2003 della Commissione, del 17 ottobre 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 271 del 22/10/2003 pag. 0003 - 0012


Regolamento (CE) n. 1851/2003 della Commissione

del 17 ottobre 2003

recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2002 della Commissione(2), e in particolare l'articolo 122,

considerando quanto segue:

(1) Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno richiesto modifiche dell'allegato al regolamento (CEE) n. 574/72, conformemente alla procedura da esso prevista.

(2) Le modifiche proposte derivano da decisioni adottate dagli Stati membri interessati o dalle rispettive autorità competenti che designano le autorità responsabili per l'attuazione della legislazione di sicurezza sociale in conformità con il diritto comunitario.

(3) È stato ottenuto il parere unanime della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da 1 a 4 e gli allegati 6, 9 e 10 al regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati secondo quanto previsto nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2003.

Per la Commissione

Anna Diamantopoulou

Membro della Commissione

(1) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

(2) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 17.

ALLEGATO

1. L'allegato 1 è modificato come segue:

a) La sezione "B. DANIMARCA" è modificata come segue:

i) Il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Beskæftigelsesministeriet (ministero dell'Occupazione), København."

ii) Il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), København."

b) La sezione "C. GERMANIA" è sostituita dalla seguente:

"Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (ministero federale della Salute e della sicurezza sociale), Bonn."

c) La sezione "G. IRLANDA" è sostituita dalla seguente:

"G. IRLANDA

1. Minister for Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia), Dublino.

2. Minister for Health and Children (ministero della Sanità e dell'infanzia), Dublino."

d) La sezione "H. ITALIA" è sostituita dalla seguente:

"1. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Roma.

2. Ministero della Salute, Roma.

3. Ministero della Giustizia, Roma.

4. Ministero dell'Economia e delle finanze, Roma"

e) La sezione "O. REGNO UNITO" è modificata come segue:

i) Il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Secretary of State for Work and Pensions (ministro del Lavoro e delle pensioni), Londra."

ii) Il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4. Department for Social Development (ministero dello Sviluppo sociale), Belfast;

Department of Health, Social Services and Public Safety (ministero della Salute, dei servizi sociali e della sicurezza pubblica), Belfast."

2. L'allegato 2 è modificato come segue:

a) La sezione "B. DANIMARCA" è modificata come segue:

i) La lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) Malattia e maternità:

i) Prestazioni in natura:

1) In generale:

La competente amtskommune (amministrazione distrettuale). A Copenaghen: Borgerrepræsentationen (autorità municipale). A Frederiksberg: Kommunalbestyrelsen (autorità locale). Per le cure ospedaliere a Copenaghen o a Frederiksberg: Hovedstadens Sygehusfællesskab (associazione degli istituti ospedalieri).

2) Per i richiedenti e titolari di pensioni e i loro familiari residenti in un altro Stato membro, vedi le disposizioni del titolo III, capitolo 1, sezioni 4 e 5 del regolamento e gli articoli da 28 a 30 del regolamento di attuazione:

Den Sociale Sikringsstyrelse (amministrazione della sicurezza sociale), Copenaghen.

ii) Prestazioni in denaro:

amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario."

ii) La lettera b), punto ii), è sostituita dalla seguente:

"ii) Prestazioni di riabilitazione:

amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario."

iii) La lettera d), punto ii), è sostituita dalla seguente:

"ii) Sussidi giornalieri:

amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario."

iv) Le lettere e), f) e g), sono sostituite dalle seguenti:

"e) Assegni in caso di decesso:

i) Assicurati residenti in Danimarca:

amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario. A Copenaghen: Borgerrepræsentationen (amministrazione municipale);

ii) beneficiari residenti in un altro Stato membro (cfr. titolo III, capitolo 5, del regolamento e articoli 78 e 79 del regolamento d'attuazione):

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), Copenaghen.

f) Disoccupazione:

Arbejdsdirektoratet (Direzione del lavoro) Copenaghen.

g) Prestazioni familiari (assegni familiari):

amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario."

b) La sezione "C. GERMANIA" è modificata come segue:

i) Il punto 2, lettera a), punto i), settimo trattino, è sostituito dal seguente:

"- Se l'interessato risiede in Grecia o è un cittadino greco residente nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe."

ii) Il punto 2, lettera a), punto iii), è sostituito dal seguente:

"iii) Se un contributo è stato versato all'assicurazione pensioni dei lavoratori delle miniere:

Bundesknappschaft (Fondo assicurativo federale per i minatori), Bochum."

iii) Il punto 2, lettera b), punto i), settimo trattino, è sostituito dal seguente:

"- Se l'ultimo contributo in virtù della legislazione di un altro Stato...

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