Council Regulation (EEC) No 1390/81 of 12 May 1981 extending to self-employed persons and members of their families Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community

Coming into Force01 December 1981
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number31981R1390
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1981/1390/oj
Published date29 May 1981
Date12 May 1981
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 143, 29 May 1981
EUR-Lex - 31981R1390 - IT

Regolamento (CEE) n. 1390/81 del Consiglio, del 12 maggio 1981, che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 29/05/1981 pag. 0001 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 2 pag. 0132
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 2 pag. 0132


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1390/81 DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 1981

che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 relativo all ' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all ' interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 2 , 7 , 51 e 235 ,

vista la proposta della Commissione elaborata previa consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che , per instaurare la libera circolazione dei lavoratori salariati ed eliminare le restrizioni derivanti dall ' esclusiva applicazione delle legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale , il Consiglio ha adottato , in base all ' articolo 51 del trattato , il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 relativo all ' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all ' interno della Comunità ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 196/81 ( 5 ) , che fissa le norme di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori salariati ;

considerando che la libera circolazione delle persone , che è uno dei principi fondamentali della Comunità , non si limita soltanto ai lavoratori salariati , ma che , nell ' ambito del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi , essa concerne anche i lavoratori non salariati ;

considerando che è necessario coordinare i regimi di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori non salariati al fine di conseguire uno degli obiettivi della Comunità ; che il trattato non ha previsto i poteri d ' azione specifici all ' uopo richiesti ;

considerando in merito che , conformemente al trattato , dalla fine del periodo di transizione è vietata qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità per quanto concerne il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi ;

considerando che in materia di sicurezza sociale l ' esclusiva applicazione delle legislazioni nazionali non permette di garantire una adeguata protezione ai lavoratori non salariati che si spostano all ' interno della Comunità ; che , per ottenere una completa libertà di stabilimento e di prestazioni di servizi , occorre procedere al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori non salariati ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 , benchù applicabile ai lavoratori salariati , già tutela talune categorie di lavoratori non salariati ; che , per motivi di equità , converrebbe applicare , il più largamente possibile , ai lavoratori non salariati le stesse norme previste per i lavoratori salariati ;

considerando che occorre apportare al regolamento ( CEE ) n . 1408/71 gli adattamenti necessari per permettere di applicare le disposizioni in esso contenute ai lavoratori non salariati ed ai loro familiari che si spostano all ' interno della Comunità , e ciò nella maggior misura possibile compatibile con la natura delle loro attività professionali e con le caratteristiche dei regimi speciali di sicurezza sociale che li concernono ;

considerando che le modifiche da apportare al dispositivo del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 richiedono la modifica di taluni allegati di tale regolamento ;

considerando che , in particolare , è necessario precisare in un allegato che cosa si debba intendere con i termini « lavoratore salariato » e « lavoratore non salariato » ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 , qualora l ' interessato sia soggetto a un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti , a talune categorie di residenti o all ' insieme della popolazione attiva di uno Stato membro ; che è preferibile raggruppare tali precisazioni nonchù quella relative al termine « familiare » in un allegato specifico ; che occorre prevedere anche due nuovi allegati per menzionare i regimi speciali di lavoratori non salariati esclusi dal campo di applicazione del regolamento e per menzionare i casi in cui una persona è soggetta al tempo stesso alla legislazione di due Stati membri ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 è modificato come segue :

1 . il titolo è sostituito dal titolo seguente :

« REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1408/71 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1971

relativo all ' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati nonchù ai loro familiari che si spostano all ' interno della Comunità »

2 . nell ' articolo 1

a ) le lettere a ) e b ) sono sostituite dal seguente testo :

« a ) i termini « lavoratore salariato » e « lavoratore non salariato » designano rispettivamente :

i ) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori salariati o non salariati ;

ii ) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento , nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva

- quando le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare tale persona quale lavoratore salariato o non salariato , oppure

- in mancanza di tali criteri , quando detta persona sia coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro un altro evento precisato nell ' allegato I , nel quadro di un regime organizzato a fovore dei lavoratori salariati o non salariati o di un regime di cui al punto III ) , oppure , in assenza di un simile regime nello Stato membro in questione , quando corrisponda alla definizione di cui all ' allegato I ;

iii ) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria contro più eventi corrispondenti ai rami cui si applica il presente regolamento , nel quadro di un regime di sicurezza sociale organizzato in modo uniforme a beneficio dell ' insieme della popolazione rurale secondo i criteri di cui all ' allegato I ;

iv ) qualsiasi persona coperta da assicurazione volontaria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento , nel quadro di un regime di sicurezza sociale di uno Stato membro organizzato a favore dei lavoratori salariati o non salariati o di tutti i residenti o di determinate categorie di residenti ,

- qualora eserciti un ' attività salariata o non salariata , oppure

- qualora sia stata precedentemente coperta da assicurazione obbligatoria contro lo stesso evento nell ' ambito di un regime organizzato a favore dei lavoratori salariati o non salariati dello stesso Stato membro ;

b ) il termine " lavoratore frontaliero " designa qualsiasi lavoratore salariato o non salariato che esercita una attività professionale nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove , di massima , ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana ; tuttavia , il lavoratore frontaliero che è distaccato dall ' impresa da cui dipende normalmente o che fornisce una prestazione di servizi nel territorio dello stesso o di un altro Stato membro , conserva la qualità di lavoratore frontaliero per un periodo non superiore a quattro mesi , anche se in questo periodo non può ritornare ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel luogo di residenza ; »

b ) alla lettera c ) , prima e seconda riga , anzichù « qualsiasi lavoratore » leggi « qualsiasi lavoratore salariato » ;

c ) la lettera f ) è sostituita dal testo seguente :

« f ) il termine " familiare " designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate o , nei casi di cui all ' articolo 22 , paragrafo 1 , lettera a ) , e all ' articolo 31 , della legislazione dello Stato membro nel cui territorio essa risiede ; tuttavia , se tali legislazione considerano familiare o componente il nucleo familiare soltanto una persona che convive con il lavoratore salariato o non salariato , ove la persona in questione sia prevalentemente a carico di quest ' ultimo si considererà soddisfatta tale condizione . Qualora la legislazione di uno Stato membro concernente le prestazioni in natura di malattia o di maternità non permetta di identificare i familiari tra le altre persone alle quali essa si applica , il termine " familiare " è inteso secondo la definizione di cui all ' allegato I » ;

d ) alla lettera g ) , sesta , ottava e nona riga , anzichù « lavoratore deceduto » leggi « deceduto » ;

e ) alla lettera j ) , dopo l ' ultimo comma è inserito il comma seguente :

« Il termine " legislazione " esclude anche le disposizioni previste da regimi speciali per lavoratori non salariati la cui creazione è lasciata all ' iniziativa degli interessati o la cui applicazione è limitata ad una parte circoscritta del territorio dello Stato membro in causa , indipendentemente dal fatto che esse siano state oggetto di una decisione dei pubblici poteri che le rendono obbligatorie o che ne estendano il campo d '...

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