Regulation (EU) No 388/2012 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items

Coming into Force15 June 2012
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32012R0388
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2012/388/oj
Published date16 May 2012
Date19 April 2012
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 129, 16 May 2012
L_2012129IT.01001201.xml
16.5.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 129/12

REGOLAMENTO (UE) N. 388/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 428/2009 (2) prescrive che i prodotti a duplice uso (compresi i software e le tecnologie) siano sottoposti ad un controllo efficace quando sono esportati dall’Unione o vi transitano, o quando sono forniti a un paese terzo attraverso servizi di intermediazione prestati da intermediari residenti o stabiliti nell’Unione.
(2) Per consentire agli Stati membri e all’Unione di rispettare i loro impegni internazionali, l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 riporta l’elenco comune dei prodotti a duplice uso di cui all’articolo 3 del suddetto regolamento, che attua gli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso. Tali impegni sono stati assunti nel contesto della partecipazione al gruppo Australia, al regime di non proliferazione nel settore missilistico, al gruppo dei fornitori nucleari, all’intesa di Wassenaar e alla convenzione sulle armi chimiche.
(3) Il regolamento (CE) n. 428/2009 prevede che l’elenco di cui all’allegato I sia aggiornato conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e alle relative modifiche, che gli Stati membri hanno assunto in qualità di membri di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni, ovvero a seguito della ratifica di trattati internazionali in materia.
(4) È opportuno modificare l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 per tenere conto delle modifiche concordate, dopo l’adozione di tale regolamento, nell’ambito del gruppo Australia, del gruppo dei fornitori nucleari, del regime di non proliferazione nel settore missilistico e dell’intesa di Wassenaar.
(5) Al fine di agevolare la consultazione alle autorità responsabili del controllo delle esportazioni e agli operatori, è opportuno pubblicare una versione aggiornata e consolidata dell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.
(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 428/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 19 aprile 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

M. BØDSKOV


(1) Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 (GU C 7 E del 10.1.2012, pag. 28) e posizione del Consiglio in prima lettura del 21 febbraio 2012 (GU C 107 E del 13.4.2012, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco di cui all’articolo 3 del presente regolamento

ELENCO DEI PRODOTTI A DUPLICE USO

Il presente elenco attua gli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, in particolare l’intesa di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il gruppo dei fornitori nucleari (GFN), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche (CWC).

INDICE

Note

Acronimi ed abbreviazioni

Definizioni

Categoria 0 Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature
Categoria 1 Materiali speciali e relative apparecchiature
Categoria 2 Trattamento e lavorazione dei materiali
Categoria 3 Materiali elettronici
Categoria 4 Calcolatori
Categoria 5 Telecomunicazioni e “Sicurezza dell’informazione”
Categoria 6 Sensori e laser
Categoria 7 Materiale avionico e di navigazione
Categoria 8 Materiale navale
Categoria 9 Materiale aerospaziale e propulsione

NOTE GENERALI ALL’ALLEGATO I

1. Per il controllo di beni progettati o modificati per uso militare si vedano i pertinenti elenchi dei singoli Stati membri. I riferimenti “cfr. anche elenco dei materiali di armamento” del presente allegato rimandano agli stessi elenchi.
2. Sono sottoposti ad autorizzazione per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell’elenco — che ne costituiscano l’elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.
: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l’elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l’elemento principale dei beni in esportazione.
3. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.
4. In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L’elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch’esse numeri CAS diversi.

NOTA SULLA TECNOLOGIA NUCLEARE (NTN)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione E della categoria 0)

La “tecnologia” direttamente associata ad un qualsiasi bene specificato nella categoria 0 è sottoposta ad autorizzazione dalle disposizioni di cui alla categoria 0.

La “tecnologia” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“utilizzazione” di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell’elenco.

L’autorizzazione all’esportazione di un qualsiasi bene comprende anche la cessione allo stesso utente finale della quantità minima di “tecnologia” necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di quel bene.

L’autorizzazione al trasferimento di “tecnologia” non è richiesta per le informazioni “di pubblico dominio” o per la “ricerca scientifica di base”.

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione E delle categorie da 1 a 9)

L’esportazione della “tecnologia”“necessaria” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“utilizzazione” di beni specificati nelle categorie da 1 a 9 è sottoposta ad autorizzazione dalle disposizioni riportate in ciascuna di queste categorie.

La “tecnologia”“necessaria” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“utilizzazione” di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell’elenco.

L’autorizzazione all’esportazione non è richiesta per la quantità minima di “tecnologia” necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti ad autorizzazione o di cui è stata autorizzata l’esportazione.

: La presente disposizione non si applica alla “tecnologia” specificata in 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a ed 8.E002.b.

L’autorizzazione all’esportazione di “tecnologia” non è richiesta per le informazioni “di pubblico dominio”, per la “ricerca scientifica di base” o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

NOTA GENERALE SUL SOFTWARE (NGS)

In base alla presente nota non è sottoposto ad autorizzazione il “software” specificato alla sezione D delle categorie da 0 a 9 quando è:

a. generalmente disponibile al pubblico in quanto:
1. venduto direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio:
a. al banco;
b. per corrispondenza;
c. per transazione elettronica; o
d. su ordinazione telefonica; e
2. progettato per essere installato dall’utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore; o
: La lettera a della nota generale sul software non si applica al “software” specificato alla categoria 5, parte 2 (“Sicurezza dell’informazione”).
b. “di pubblico dominio”.

ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI UTILIZZATI NEL PRESENTE ALLEGATO

Gli acronimi e le abbreviazioni utilizzati come termini definiti si trovano nelle “Definizioni dei termini usati nel presente allegato”.

Acronimo o abbreviazione Significato
ABEC Annular Bearing Engineers Committee
AGMA American Gear Manufacturers’Association
AHRS sistemi di riferimento di rotta e di assetto
AISI American Iron and Steel Institute
ALU unità logica aritmetica
ANSI American National Standards Institute
ASTM Società americana per le prove e i materiali
ATC controllo del traffico aereo
AVL
...

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