Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark

Coming into Force22 December 1995
End of Effective Date30 September 2017
Celex Number31995R2868
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1995/2868/oj
Published date15 December 1995
Date13 December 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 303, 15 December 1995
EUR-Lex - 31995R2868 - IT

Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario

Gazzetta ufficiale n. L 303 del 15/12/1995 pag. 0001 - 0032


REGOLAMENTO (CE) N. 2868/95 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1995 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3288/94 (2), in particolare l'articolo 140,

considerando che il regolamento (CE) n. 40/94 (nel prosieguo «il regolamento») istituisce un nuovo sistema di marchi che consente di ottenere, richiedendolo all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (denominato in appresso «l'Ufficio»), un marchio avente efficacia in tutto il territorio della Comunità;

considerando che a tale scopo il regolamento contiene, in particolare, le disposizioni necessarie per una procedura che si concreta nella registrazione di un marchio comunitario, per la gestione dei marchi comunitari, per i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio, nonché per una procedura di dichiarazione di decadenza o di nullità di marchio comunitario;

considerando che, a norma dell'articolo 140 del regolamento, le modalità della sua applicazione sono fissate da un regolamento di esecuzione;

considerando che il regolamento di esecuzione va adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 141 del regolamento;

considerando che il presente regolamento d'esecuzione stabilisce quindi le modalità di applicazione delle disposizioni del regolamento sul marchio comunitario;

considerando che queste modalità devono garantire un funzionamento armonico ed efficiente delle procedure relative al marchio comunitario da espletare nell'ambito dell'Ufficio;

considerando che, conformemente all'articolo 116, paragrafo 1 del regolamento, tutti gli elementi della domanda di marchio comunitario indicati nell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento stesso, così come tutte le altre informazioni la cui pubblicazione è prescritta dal presente regolamento d'esecuzione devono essere pubblicati in tutte le lingue ufficiali della Comunità europea;

considerando che non è tuttavia opportuno che il marchio, i nominativi, gli indirizzi, le date e altre indicazioni analoghe siano tradotti e pubblicati in tutte le lingue ufficiali della Comunità europea;

considerando che l'Ufficio deve mettere a disposizione moduli tipo per le procedure dinanzi all'Ufficio stesso, redatti in tutte le lingue ufficiali della Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il marchio comunitario, istituito dall'articolo 141 del regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modalità d'esecuzione del regolamento sono fissate come segue:

TITOLO I MODALITÀ PROCEDURALI DELLA DOMANDA

Regola 1 Contenuto della domanda

1. La domanda di marchio comunitario contiene:

a) la richiesta di registrazione del marchio come marchio comunitario;

b) il nome, l'indirizzo, la cittadinanza o nazionalità, lo Stato in cui il richiedente ha il domicilio, la sede o uno stabilimento: per le persone fisiche vanno indicati il cognome e il nome, per le persone giuridiche nonché per gli altri enti giuridici di cui all'articolo 3 del regolamento va specificata la denominazione ufficiale, che può essere abbreviata nel modo usuale e va indicata la legislazione nazionale che li disciplina; possono essere indicati l'indirizzo per telegrammi e telescritti, nonché i numeri telefonici e di telecopia ed eventuali altre indicazioni per l'invio di comunicazioni; per ciascun richiedente si deve fornire in linea di principio un solo indirizzo: se ne vengono forniti vari, viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto;

c) un elenco dei prodotti e dei servizi per i quali si richiede la registrazione del marchio secondo la regola 2;

d) la riproduzione del marchio, secondo la regola 3;

e) se viene designato un rappresentante, il suo nome e indirizzo professionale, a norma della lettera b); se il rappresentante ha più di un indirizzo professionale o se vi sono due o più rappresentanti con diversi indirizzi professionali, nella domanda si deve indicare quale indirizzo costituisce il domicilio eletto; qualora non venga data alcuna indicazione, si considera domicilio eletto l'indirizzo indicato per primo;

f) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 30 del regolamento, la priorità di una domanda precedente, una dichiarazione in tal senso, che indichi la data di tale domanda e lo Stato nel quale o per il quale essa è stata presentata;

g) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 33 del regolamento, la priorità di un'esposizione, una dichiarazione in tal senso, che riporti la denominazione dell'esposizione e la data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi;

h) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 34 del regolamento, la preesistenza di uno o più marchi registrati in uno Stato membro, compresi i marchi registrati nel territorio del Benelux o oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro (indicati in appresso come «marchi anteriori registrati, di cui all'articolo 34 del regolamento»), una dichiarazione in tal senso, che indichi gli Stati membri in cui o per cui è registrato il marchio anteriore, la data di decorrenza della registrazione, il numero della registrazione, i prodotti ed i servizi per i quali il marchio è registrato;

i) eventualmente, una dichiarazione in cui si chiede la registrazione del marchio quale marchio comunitario collettivo ai sensi dell'articolo 64 del regolamento;

j) l'indicazione a norma dell'articolo 115, paragrafo 3 del regolamento, della lingua in cui è stata redatta la domanda e della seconda lingua;

k) la firma del richiedente o del suo rappresentante.

2. La domanda di marchio comunitario collettivo deve contenere il regolamento d'uso.

3. La domanda può contenere una dichiarazione del richiedente di rinuncia ad ogni diritto esclusivo per un elemento del marchio che non sia distintivo, specificato dal richiedente stesso.

4. Se è presentata da più persone la domanda contiene, in limiti di principio, la designazione di un richiedente o di un rappresentante come rappresentante comune.

Regola 2 Elenco dei prodotti e servizi

1. Per la classificazione dei prodotti e dei servizi si applica la classificazione comune di cui all'articolo 1 dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di merci e servizi per la registrazione di marchi, del 15 giugno 1957, riveduto e modificato.

2. L'elenco dei prodotti e servizi è redatto in modo tale da far risaltare chiaramente la natura dei prodotti e dei servizi e permettere la classificazione di ogni singolo prodotto o servizio in una sola classe della classificazione dell'Accordo di Nizza.

3. I prodotti e i servizi sono raggruppati, in linea di principio, per classi, in base alla classificazione dell'Accordo di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe di tale classificazione cui esso appartiene e indicando i gruppi nell'ordine di dette classi.

4. La classificazione dei prodotti e servizi serve esclusivamente a fini amministrativi. I prodotti e i servizi, quindi, non possono essere considerati simili l'uno all'altro, in quanto appartenenti alla stessa classe della classificazione dell'Accordo di Nizza, né possono essere considerati diversi l'uno dall'altro in quanto appartenenti a classi diverse della classificazione dell'Accordo di Nizza.

Regola 3 Riproduzione del marchio

1. Se il richiedente non pretende una particolare riproduzione, grafica o a colori, il marchio viene riprodotto nella domanda secondo le usuali modalità di scrittura, ad esempio con stampa a macchina di lettere, cifre e segni. È ammesso l'uso di minuscole e maiuscole e sarà pubblicato e registrato dall'Ufficio in questa forma.

2. In tutti i casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il marchio è riprodotto su un foglio separato. Le dimensioni del foglio non possono eccedere il formato DIN A 4 (altezza 29,7 cm, larghezza 21 cm) e la superficie utilizzata per la riproduzione (luce di composizione) non può avere una dimensione maggiore di 26,2 cm x 17 cm, Il margine sul lato sinistro del foglio deve essere di almeno 2,5 cm. L'esatta posizione del marchio va specificata apponendo la dicitura «parte superiore» su ogni riproduzione, qualora essa non risulti evidente. La riproduzione del marchio deve essere di qualità tale da consentirne la riduzione o l'ingrandimento fino a 8 cm in larghezza e 16 cm in altezza per la pubblicazione sul Bollettino dei marchi comunitari. Nel foglio separato previsto per la riproduzione, di cui devono essere fornite quattro copie, vanno anche indicati il nome e l'indirizzo del richiedente.

3. Quando viene richiesta la registrazione a norma del paragrafo 2, la domanda contiene un'indicazione in tal senso. La domanda può contenere una descrizione del marchio.

4. Nella domanda va indicato se viene chiesta la registrazione di un marchio tridimensionale. La riproduzione consiste in una riproduzione fotografica o grafica del marchio e può contenere fino a sei diverse prospettive del medesimo.

5. Quando viene chiesta la registrazione a colori, la domanda contiene un'indicazione in tal senso; sono altresì indicati anche i colori che compongono il marchio. La riproduzione prevista dal paragrafo 2 è costituita dalla riproduzione a colori del marchio.

6. Il presidente dell'Ufficio può stabilire, riguardo ai requisiti di cui al paragrafo 2, che il marchio possa essere riprodotto nel testo stesso della...

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