Council Decision (CFSP) 2015/1333 of 31 July 2015 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya, and repealing Decision 2011/137/CFSP
Coming into Force | 02 August 2015 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32015D1333 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1333/oj |
Published date | 01 August 2015 |
Date | 31 July 2015 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 206, 1 August 2015 |
1.8.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 206/34 |
DECISIONE (PESC) 2015/1333 DEL CONSIGLIO
del 31 luglio 2015
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) | Il 26 febbraio 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 1970 (2011), nella quale esprime grave preoccupazione per la situazione in Libia e con la quale introduce misure restrittive nei confronti della Libia. Il Consiglio di sicurezza ha da allora adottato altre risoluzioni sulla Libia che hanno prorogato o modificato le misure restrittive dell'ONU nei confronti della Libia, comprese in particolare l'UNSCR 2174 (2014) e l'UNSCR 2213 (2015) in relazione all'impegno assunto dal Consiglio di sicurezza a favore della sovranità, dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e dell'unità nazionale della Libia. |
(2) | Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), tenuto conto dell'UNSCR 1970 (2011), con la quale impone misure restrittive supplementari data la gravità della situazione in Libia. |
(3) | Il 26 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/818 (2), che modifica la decisione 2011/137/PESC prendendo in considerazione il fatto che la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia e il positivo completamento della transizione politica in Libia continuano a essere minacciati, tra l'altro, dall'inasprimento delle attuali divisioni a opera di persone ed entità di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia, o altrimenti associate in passato a tale regime, e in conseguenza del fatto che la maggior parte di tali persone o entità non sia stata chiamata a rispondere delle sue azioni. Tale decisione ha preso anche in considerazione il fatto che costituiscono una minaccia le persone ed entità che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica. |
(4) | In conformità della decisione 2011/137/PESC, il Consiglio ha proceduto ad un riesame integrale degli elenchi delle persone ed entità di cui agli allegati II e IV della decisione stessa. |
(5) | È opportuno modificare i motivi dell'inserimento in elenco relativi a una serie di persone ed entità elencate negli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC. |
(6) | Per motivi di chiarezza, le misure restrittive istituite dalla decisione 2011/137/PESC modificate e attuate da una serie di decisioni successive dovrebbero essere consolidate in un nuovo strumento giuridico. |
(7) | È opportuno pertanto abrogare la decisione 2011/137/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO I
RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI
Articolo 1
1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla Libia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo — compresi armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio — nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.
2. È vietato:
a) | prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di mercenari armati, in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla manutenzione e all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1 a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Libia, o destinati ad essere ivi utilizzati; |
b) | prestare, direttamente o indirettamente, assistenza finanziaria in relazione alle attività militari o alla fornitura, alla manutenzione e all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1 a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Libia, o destinati ad essere ivi utilizzati; |
c) | partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b). |
Articolo 2
1. L'articolo 1 non si applica:
a) | alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, come pure alla fornitura della relativa assistenza tecnica o formazione; |
b) | alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale; |
c) | alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria. |
2. L'articolo 1 non si applica:
a) | alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria, compresa la fornitura di personale; |
b) | alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso, destinato unicamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria; |
autorizzati preventivamente dal comitato istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011) («comitato»).
3. L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armi leggere e di piccolo calibro e materiale connesso, temporaneamente esportati in Libia ad uso esclusivo del personale dell'ONU, dei rappresentanti dei media e degli operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e del personale associato, notificati preventivamente al comitato e qualora il comitato non abbia espresso un parere negativo entro 5 giorni lavorativi da tale notifica.
4. L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria.
Articolo 3
È vietato l'approvvigionamento in Libia, da parte dei cittadini degli Stati membri, mediante le loro navi o i loro aeromobili di bandiera, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio della Libia.
CAPO II
SETTORE DEI TRASPORTI
Articolo 4
1. Gli Stati membri, in accordo con le rispettive autorità e legislazioni nazionali e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto del mare e i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi i loro porti e aeroporti, le navi e gli aeromobili diretti in Libia o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi e aeromobili contenga prodotti di cui a norma dell'articolo 1 sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione.
2. Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti di cui a norma dell'articolo 1 sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione.
3. Gli Stati membri cooperano, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, alle ispezioni e alle operazioni di smaltimento effettuate a norma dei paragrafi 1 e 2.
4. Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in Libia o provenienti da tale paese sono soggetti all'obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni supplementari per tutti i beni in entrata o in uscita da uno Stato membro.
Articolo 5
Gli Stati membri negano a qualsiasi aeromobile il permesso di decollare, atterrare o sorvolare il rispettivo territorio, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che l'aeromobile contenga prodotti di cui sono vietati a norma della presente decisione la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione, compresa la fornitura di mercenari armati, eccetto in caso di atterraggio di emergenza.
Articolo 6
1. Gli Stati membri possono, conformemente ai punti da 5 a 9 dell'UNSCR 2146 (2014), ispezionare in alto mare le navi designate avvalendosi di tutte le misure commisurate alle circostanze specifiche, nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani, a seconda dei casi, effettuare tali ispezioni e ordinare alle navi di adottare i provvedimenti opportuni ai fini della restituzione del petrolio greggio alla Libia, con il consenso del governo libico e in coordinamento con il medesimo.
2. Prima di procedere a un'ispezione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri dovrebbero ottenere il previo consenso dello Stato...
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