Council Decision (CFSP) 2015/1333 of 31 July 2015 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya, and repealing Decision 2011/137/CFSP

Coming into Force02 August 2015
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32015D1333
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2015/1333/oj
Published date01 August 2015
Date31 July 2015
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 206, 1 August 2015
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1.8.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 206/34

DECISIONE (PESC) 2015/1333 DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2015

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 febbraio 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 1970 (2011), nella quale esprime grave preoccupazione per la situazione in Libia e con la quale introduce misure restrittive nei confronti della Libia. Il Consiglio di sicurezza ha da allora adottato altre risoluzioni sulla Libia che hanno prorogato o modificato le misure restrittive dell'ONU nei confronti della Libia, comprese in particolare l'UNSCR 2174 (2014) e l'UNSCR 2213 (2015) in relazione all'impegno assunto dal Consiglio di sicurezza a favore della sovranità, dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e dell'unità nazionale della Libia.
(2) Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), tenuto conto dell'UNSCR 1970 (2011), con la quale impone misure restrittive supplementari data la gravità della situazione in Libia.
(3) Il 26 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/818 (2), che modifica la decisione 2011/137/PESC prendendo in considerazione il fatto che la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia e il positivo completamento della transizione politica in Libia continuano a essere minacciati, tra l'altro, dall'inasprimento delle attuali divisioni a opera di persone ed entità di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia, o altrimenti associate in passato a tale regime, e in conseguenza del fatto che la maggior parte di tali persone o entità non sia stata chiamata a rispondere delle sue azioni. Tale decisione ha preso anche in considerazione il fatto che costituiscono una minaccia le persone ed entità che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica.
(4) In conformità della decisione 2011/137/PESC, il Consiglio ha proceduto ad un riesame integrale degli elenchi delle persone ed entità di cui agli allegati II e IV della decisione stessa.
(5) È opportuno modificare i motivi dell'inserimento in elenco relativi a una serie di persone ed entità elencate negli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC.
(6) Per motivi di chiarezza, le misure restrittive istituite dalla decisione 2011/137/PESC modificate e attuate da una serie di decisioni successive dovrebbero essere consolidate in un nuovo strumento giuridico.
(7) È opportuno pertanto abrogare la decisione 2011/137/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI

Articolo 1

1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla Libia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo — compresi armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio — nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.

2. È vietato:

a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di mercenari armati, in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla manutenzione e all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1 a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Libia, o destinati ad essere ivi utilizzati;
b) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza finanziaria in relazione alle attività militari o alla fornitura, alla manutenzione e all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1 a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Libia, o destinati ad essere ivi utilizzati;
c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).

Articolo 2

1. L'articolo 1 non si applica:

a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, come pure alla fornitura della relativa assistenza tecnica o formazione;
b) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale;
c) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria.

2. L'articolo 1 non si applica:

a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria, compresa la fornitura di personale;
b) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso, destinato unicamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria;

autorizzati preventivamente dal comitato istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011) («comitato»).

3. L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armi leggere e di piccolo calibro e materiale connesso, temporaneamente esportati in Libia ad uso esclusivo del personale dell'ONU, dei rappresentanti dei media e degli operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e del personale associato, notificati preventivamente al comitato e qualora il comitato non abbia espresso un parere negativo entro 5 giorni lavorativi da tale notifica.

4. L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria.

Articolo 3

È vietato l'approvvigionamento in Libia, da parte dei cittadini degli Stati membri, mediante le loro navi o i loro aeromobili di bandiera, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio della Libia.

CAPO II

SETTORE DEI TRASPORTI

Articolo 4

1. Gli Stati membri, in accordo con le rispettive autorità e legislazioni nazionali e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto del mare e i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi i loro porti e aeroporti, le navi e gli aeromobili diretti in Libia o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi e aeromobili contenga prodotti di cui a norma dell'articolo 1 sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione.

2. Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti di cui a norma dell'articolo 1 sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione.

3. Gli Stati membri cooperano, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, alle ispezioni e alle operazioni di smaltimento effettuate a norma dei paragrafi 1 e 2.

4. Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in Libia o provenienti da tale paese sono soggetti all'obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni supplementari per tutti i beni in entrata o in uscita da uno Stato membro.

Articolo 5

Gli Stati membri negano a qualsiasi aeromobile il permesso di decollare, atterrare o sorvolare il rispettivo territorio, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che l'aeromobile contenga prodotti di cui sono vietati a norma della presente decisione la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione, compresa la fornitura di mercenari armati, eccetto in caso di atterraggio di emergenza.

Articolo 6

1. Gli Stati membri possono, conformemente ai punti da 5 a 9 dell'UNSCR 2146 (2014), ispezionare in alto mare le navi designate avvalendosi di tutte le misure commisurate alle circostanze specifiche, nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani, a seconda dei casi, effettuare tali ispezioni e ordinare alle navi di adottare i provvedimenti opportuni ai fini della restituzione del petrolio greggio alla Libia, con il consenso del governo libico e in coordinamento con il medesimo.

2. Prima di procedere a un'ispezione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri dovrebbero ottenere il previo consenso dello Stato...

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