Council Directive 93/92/EEC of 29 October 1993 on the installation of lighting and light-signalling devices on two or three-wheel motor vehicles

Coming into Force23 November 1993
End of Effective Date31 December 2009
Celex Number31993L0092
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1993/92/oj
Published date14 December 1993
Date29 October 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 311, 14 December 1993
EUR-Lex - 31993L0092 - IT

Direttiva 93/92/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote

Gazzetta ufficiale n. L 311 del 14/12/1993 pag. 0001 - 0075


DIRETTIVA 93/92/CEE DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1993 relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote(1) ,

vista la proposta della Commissione(2) ,

in cooperazione con il Parlamento europeo(3) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale(4) ,

considerando che in ciascuno Stato membro i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a due o a tre ruote devono rispondere a talune caratteristiche tecniche stabilite da prescrizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all'altro; che, per la loro disparità, dette prescrizioni ostacolano gli scambi all'interno della Comunità;

considerando che detti ostacoli al funzionamento del mercato interno possono essere eliminati se le stesse prescrizioni sono adottate da tutti gli Stati membri in luogo delle rispettive regolamentazioni nazionali;

considerando che l'introduzione di prescrizioni armonizzate relative ai dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa è necessaria al fine di consentire l'applicazione, per ciascun tipo dei suddetti veicoli, della procedura di omologazione di cui alla direttiva 92/61/CEE;

considerando che, per facilitare l'accesso ai mercati dei paesi non membri della Comunità, è necessario stabilire, per quanto riguarda i motocicli a due ruote, l'equivalenza delle prescrizioni contenute nella presente direttiva con quelle del regolamento n. 53 dell'ECE/ONU,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di tutti i tipi di veicoli a motore a due o a tre ruote, definiti all'articolo 1 della direttiva 92/61/CEE.

Articolo 2

La procedura per la concessione dell'omologazione relativamente all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite dalla direttiva 92/61/CEE.

Articolo 3

Conformemente all'articolo 11 della direttiva 92/61/CEE è riconosciuta l'equivalenza delle prescrizioni della presente direttiva relative ai motocicli a due ruote con quelle del regolamento n. 53 dell'ECE/ONU (documento E/ECE/TRANS/505 ADD 61 AMD 1).

Le autorità degli Stati membri che concedono l'omologazione accettano l'omologazione rilasciata conformemente al sopraindicato regolamento n. 53, nonché i marchi di omologazione, in luogo delle corrispondenti omologazioni rilasciate in conformità della presente direttiva.

Articolo 4

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati da I a VI sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE(5) .

Articolo 5

Gli Stati membri che, in materia di ciclomotori a due ruote, hanno, nella legislazione nazionale sull'installazione delle luci di arresto, prescrizioni meno severe di quelle stabilite dalla presente direttiva possono continuare ad applicarle per un periodo massimo di tre anni a decorrere dall'applicazione della presente direttiva.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o maggio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

A decorrere dalla data di cui al primo comma gli Stati membri non possono vietare, per motivi riguardanti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, la prima messa in circolazione dei veicoli conformi alla presente direttiva.

Essi applicano le disposizioni di cui al primo comma a decorrere dal 1o novembre 1995.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. URBAIN

(1) GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72.

(2) GU n. C 93 del 13. 4. 1992, pag. 39.

(3) GU n. C 305 del 23. 11. 1992, pag. 115 e decisione del 27 ottobre 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. C 313 del 30. 11. 1992, pag. 7.

(5) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE (GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 1).

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I: Definizioni e prescrizioni generali 4

Appendice 1: Superficie dei dispositivi di illuminazione, asse e centro di riferimento e angoli di visibilità geometrica 10

Appendice 2: Definizione dei colori delle luci 11

ALLEGATO II: Prescrizioni per i ciclomotori a due ruote 12

Appendice 1: Visibilità di luci rosse verso l'avanti e di luci bianche verso il retro 20

Appendice 2: Schema di montaggio 21

Appendice 3: Scheda informativa per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su un tipo di ciclomotore a due ruote 22

Appendice 4: Certificato di omologazione per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su un tipo di ciclomotore a due ruote 23

ALLEGATO III: Prescrizioni per i ciclomotori a tre ruote e quadricicli leggeri 24

Appendice 1: Visibilità di luci rosse verso l'avanti e di luci bianche verso il retro 32

Appendice 2: Schema di montaggio 33

Appendice 3: Scheda informativa per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su un tipo di ciclomotore a tre ruote 34

Appendice 4: Certificato di omologazione per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su un tipo di ciclomotore a tre ruote 35

ALLEGATO IV: Prescrizioni per i motocicli a due ruote 36

Appendice 1: Visibilità di luci rosse verso l'avanti e di luci bianche verso il retro 45

Appendice 2: Schema di montaggio 46

Appendice 3: Scheda informativa per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su un tipo di motociclo a due ruote 47

Appendice 4: Certificato di omologazione per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su un tipo di motociclo a due ruote. 48

ALLEGATO V: Prescrizioni per i motocicli con sidecar 49

Appendice 1: Visibilità di luci rosse verso l'avanti e di luci bianche verso il retro 58

Appendice 2: Schema di montaggio 59

Appendice 3: Scheda informativa per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su un tipo di motociclo con sidecar 60

Appendice 4: Certificato di omologazione per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su un tipo di motociclo con sidecar 61

ALLEGATO VI: Prescrizioni per i tricicli 62

Appendice 1: Visibilità di luci rosse verso l'avanti e di luci bianche verso il retro 72

Appendice 2: Schema di montaggio 73

Appendice 3: Scheda informativa per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su un tipo di triciclo 74

Appendice 4: Certificato di omologazione per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su un tipo di triciclo 75

ALLEGATO I

DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI A. DEFINIZIONI

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1. tipo di veicolo

per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda gli elementi essenziali seguenti:

1.1. dimensioni e forma esterna del veicolo;

1.2. numero e posizione dei dispositivi;

1.3. non sono considerati come «veicoli di tipo diverso»:

1.3.1. i veicoli che presentano differenze ai sensi dei punti 1.1 e 1.2 di cui sopra, ma che non comportano modifiche del genere, del numero, della posizione e della visibilità geometrica delle luci prescritti per il tipo di veicolo in questione;

1.3.2. i veicoli sui quali le luci omologate in virtù di una direttiva sono montate o assenti, se l'installazione di queste luci è facoltativa;

2. piano trasversale

un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo;

3. veicolo a vuoto

il veicolo senza conducente, né passeggeri, né carico, ma con il suo pieno di carburante e la sua attrezzatura normale di bordo;

4. dispositivo

un elemento o un insieme di elementi impiegati per svolgere una o più funzioni;

5. luce

un dispositivo destinato ad illuminare la strada o a emettere un segnale luminoso rivolto agli altri utenti della strada. Sono considerate luci anche i dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore e i catadiottri;

5.1. luce unica

un dispositivo o parte di un dispositivo, che svolge una sola funzione e avente una sola superficie illuminante ed una o più sorgenti luminose. Ai fini dell'installazione sul veicolo, per «luce unica» si intende anche qualsiasi insieme di due luci indipendenti o raggruppate...

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