Commission Regulation (EC) No 828/2009 of 10 September 2009 laying down detailed rules of application for the marketing years 2009/2010 to 2014/2015 for the import and refining of sugar products of tariff heading 1701 under preferential agreements

Coming into Force14 September 2009
End of Effective Date30 September 2015
Celex Number32009R0828
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/828/oj
Published date11 September 2009
Date10 September 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 240, 11 September 2009
L_2009240IT.01001401.xml
11.9.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 240/14

REGOLAMENTO (CE) N. 828/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2009

che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell’ambito di accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 156, in combinato disposto con l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (2), in particolare l’articolo 9, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (3), in particolare l’articolo 11, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1528/2007 sopprime dal 1o ottobre 2009 i dazi all’importazione sui prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 per le regioni e gli Stati elencati nell’allegato I del suddetto regolamento. Tuttavia, se le importazioni raggiungono la doppia soglia di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1528/2007, questa preferenza può essere sospesa per le regioni o gli Stati elencati nell’allegato I che non siano i paesi meno sviluppati di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, deve essere fissata una soglia regionale di salvaguardia.
(2) L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 732/2008 sospende totalmente, dal 1o ottobre 2009, i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1701 per i paesi che, ai sensi dell’allegato I di tale regolamento, beneficiano del regime speciale per i paesi meno sviluppati.
(3) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 732/2008, per il periodo dal 1o ottobre 2009 al 30 settembre 2015 le importazioni di prodotti della voce tariffaria 1701 richiedono un titolo di importazione.
(4) Per semplificare il procedimento di rilascio del titolo, ogni numero di riferimento deve essere connesso a un paese elencato nell’allegato I del presente regolamento. Per evitare domande fraudolente, detto elenco deve essere limitato a quei paesi identificati come attuali o potenziali esportatori di zucchero verso l’Unione europea. I paesi che non figurano attualmente nell’allegato I del presente regolamento, ma sono ripresi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 o nell’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008, possono essere inseriti nell’allegato I del presente regolamento. A tal fine il paese interessato deve chiedere alla Commissione di essere inserito nell’allegato I del presente regolamento.
(5) Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai titoli di importazione rilasciati nell’ambito del presente regolamento occorre applicare il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4).
(6) Per garantire a tutti i richiedenti un trattamento uniforme e equo, occorre stabilire il periodo durante il quale possono essere presentate le domande di titoli e il periodo durante il quale questi possono essere rilasciati.
(7) Conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (5), il richiedente presenta allo Stato membro nel quale è iscritto nel registro dell’IVA la prova che durante un determinato periodo di tempo ha operato nel commercio dello zucchero. Ciononostante i richiedenti accreditati conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (6) devono essere posti in condizione di partecipare al commercio dello zucchero preferenziale.
(8) Lo zucchero importato ai fini della raffinazione richiede un controllo specifico da parte degli Stati membri. Pertanto i richiedenti devono specificare all’atto della richiesta del titolo di importazione se lo zucchero importato è destinato o no alla raffinazione.
(9) Per evitare operazioni speculative o di merchandising di titoli di importazione e per garantire che il richiedente disponga di contatti commerciali con il paese terzo esportatore, le richieste di titoli di importazione devono essere corredate da un documento di esportazione emanato da un’autorità competente del paese terzo esportatore per un quantitativo pari a quello figurante nella domanda del titolo.
(10) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 732/2008 e all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1528/2007, l’importatore si impegna ad acquistare i prodotti di cui al codice NC 1701 a un prezzo non inferiore al 90 % del prezzo di riferimento (su base c.i.f.) fissato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(11) Qualora i quantitativi derivanti dalla domanda del titolo di importazione eccedano i quantitativi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1528/2007, è opportuno che il rilascio di titoli da parte di Stati membri sia soggetto a un coefficiente di attribuzione che dovrà essere fissato dalla Commissione, analogamente a quanto dispone il regolamento (CE) n. 1301/2006. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, detto coefficiente deve essere calcolato su base regionale.
(12) L’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007 aumenta la possibilità di superare i quantitativi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento. La Commissione deve quindi relazionare sull’applicazione del meccanismo transitorio di salvaguardia per lo zucchero e, se necessario, presentare proposte adeguate. Detta relazione comprende un quadro generale dei flussi delle importazioni nel corso dei primi anni della campagna successivi all’applicazione del presente regolamento, un’analisi sugli sviluppi futuri del commercio e una valutazione di ogni eventuale rischio di superamento e dei quantitativi coinvolti.
(13) Le soglie per il controllo del meccanismo transitorio di salvaguardia per lo zucchero si basano sulle importazioni nel corso di una campagna di commercializzazione specifica. I titoli di importazione devono quindi avere validità compresa tra il 1o ottobre e il 30 settembre.
(14) L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1528/2007 limita il beneficio dell’eliminazione dei dazi di importazione a quegli importatori che pagano un prezzo non inferiore al 90 % del prezzo di riferimento su base c.i.f. Nel commercio internazionale questi contratti implicano che l’importatore si assume l’intera responsabilità dello zucchero dalla data di carico. Per i titoli validi fino al 30 settembre per i quali lo zucchero è stato caricato al più tardi entro il 15 settembre, lievi ritardi nella catena logistica provocati da eventi diversi dalla «forza maggiore» possono determinare importazioni successive al 30 settembre. Per evitare il rischio di dover pagare l’intero dazio di importazione pari a 419 EUR per tonnellata e l’incameramento della cauzione, agli importatori deve essere data la possibilità di importare detto zucchero, caricato entro il 15 settembre della campagna di commercializzazione, sulla base di un titolo di importazione rilasciato per la stessa campagna di commercializzazione. Pertanto è opportuno che gli Stati membri proroghino la validità del titolo di importazione qualora l’importatore provi che lo zucchero è stato caricato entro il 15 settembre.
(15) La distinzione «zucchero destinato alla raffinazione» e «zucchero non destinato alla raffinazione» non è connessa con la distinzione tra zucchero bianco e zucchero greggio come definiti nell’allegato III, parte II, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Pertanto devono essere identificati i codici NC autorizzati per le importazioni relativi a ogni gruppo di titoli di importazione.
(16) Ai fini di un’adeguata gestione degli accordi, le informazioni pertinenti devono essere trasmesse alla Commissione in tempo utile.
(17) L’articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 limita, durante i primi tre mesi di ciascuna delle campagne di commercializzazione e entro il periodo di cui all’articolo 153, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il rilascio di titoli di importazione alle raffinerie a tempo pieno. Nel corso di detto periodo solo le raffinerie a tempo pieno possono presentare domanda di titoli di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione. Detti titoli sono validi fino alla fine della campagna
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