Council Directive 93/99/EEC of 29 October 1993 on the subject of additional measures concerning the official control of foodstuffs

Coming into Force16 November 1993
End of Effective Date31 December 2005
Celex Number31993L0099
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1993/99/oj
Published date24 November 1993
Date29 October 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 290, 24 November 1993
EUR-Lex - 31993L0099 - IT 31993L0099

Direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 290 del 24/11/1993 pag. 0014 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 25 pag. 0080
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 25 pag. 0080


DIRETTIVA 93/99/CEE DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1993 riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è necessario adottare misure nell'ambito del mercato interno; che tale mercato comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che il commercio dei prodotti alimentari occupa un posto di primaria importanza nel mercato interno;

considerando che è pertanto indispensabile che la direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (4), venga applicata in modo uniforme in tutti gli Stati membri; che tale direttiva stabilisce le norme generali sul controllo ufficiale delle derrate alimentari;

considerando che è necessario adottare misure supplementari atte a migliorare le procedure di controllo in vigore nella Comunità;

considerando che gli Stati membri dovrebbero svolgere le azioni necessarie ad assicurare che il personale delle autorità competenti abbia un'adeguata preparazione tecnica ed amministrativa;

considerando che per garantire la qualità dei risultati delle prove è necessario introdurre un sistema di norme di qualità per i laboratori incaricati dagli Stati membri di effettuare il controllo ufficiale delle derrate alimentari; che tale sistema dovrebbe essere basato su norme generalmente approvate e standardizzate; che inoltre è indispensabile che tali laboratori impieghino, se possibile, metodi di analisi convalidati;

considerando che lo sviluppo del commercio dei prodotti alimentari tra gli Stati membri richiede una collaborazione più stretta tra le autorità incaricate del controllo di tali prodotti;

considerando che è necessario stabilire regole generali per gli agenti della Commissione incaricati del controllo dei prodotti alimentari in collaborazione con agenti specializzati degli Stati membri, al fine di assicurare l'applicazione uniforme delle disposizioni legislative in materia di derrate alimentari;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni in base alle quali le autorità nazionali e la Commissione siano tenute a fornirsi assistenza reciproca sul piano amministrativo nell'intento di garantire la corretta applicazione delle disposizioni legislative sui prodotti alimentari, in particolare ricorrendo ad azioni preventive e denunciando infrazioni constatate o presunte irregolarità;

considerando che, data la loro natura, le informazioni scambiate ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere coperte da requisiti di confidenzialità commerciale o professionale;

considerando che conviene prevedere una procedura per istituire una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva completa la direttiva 89/397/CEE.

2. Ai fini della presente direttiva si applicano le disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 89/397/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano, o possono ricorrere, a sufficiente personale esperto ed adeguatamente qualificato, in particolare in settori quali...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT