Council Regulation (EC) No 1784/2003 of 29 September 2003 on the common organisation of the market in cereals

Coming into Force28 October 2003,01 July 2004
End of Effective Date30 June 2008
Celex Number32003R1784
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/1784/oj
Published date21 October 2003
Date29 September 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 270, 21 October 2003
EUR-Lex - 32003R1784 - IT

Regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

Gazzetta ufficiale n. L 270 del 21/10/2003 pag. 0078 - 0095


Regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio

del 29 settembre 2003

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

considerando quanto segue:

(1) Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli dovrebbero andare di pari passo con l'attuazione di una politica agricola comune e tale politica dovrebbe comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati, che potrà assumere forme diverse a seconda dei prodotti.

(2) La politica agricola comune persegue gli obiettivi fissati dal trattato. Al fine di stabilizzare i mercati e garantire un equo tenore di vita agli agricoltori che operano nel settore dei cereali, è necessario disporre misure per il mercato interno comprendenti, in particolare, un sistema d'intervento e un sistema comune d'importazione e di esportazione.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(4), è stato più volte modificato in maniera sostanziale. Data la necessità di introdurre ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza è opportuno abrogarlo e sostituirlo.

(4) Il regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede che una decisione su una riduzione finale del prezzo d'intervento per i cereali applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/2003 dev'essere presa in funzione dell'andamento del mercato. È importante che i prezzi sul mercato interno facciano meno affidamento su prezzi garantiti. È quindi opportuno dimezzare le maggiorazioni mensili per migliorare la fluidità del mercato.

(5) L'introduzione di un prezzo d'intervento unico per i cereali ha condotto all'accumulo di ingenti scorte d'intervento di segala, data la mancanza di sbocchi sufficienti sui mercati interni ed esterni. La segala dovrebbe essere pertanto esclusa dal sistema d'intervento.

(6) Gli organismi d'intervento dovrebbero, in circostanze particolari, poter adottare le misure d'intervento appropriate. Perché possa essere mantenuta la necessaria uniformità dei regimi d'intervento, è opportuno che tali circostanze particolari vengano vagliate e che le misure appropriate vengano determinate a livello comunitario.

(7) Considerata la speciale situazione di mercato per amidi e fecole ottenuti da cereali e da patate potrebbe essere necessario prevedere restituzioni alla produzione di natura tale che i prodotti di base utilizzati da questa industria possano essere resi disponibili ad un prezzo inferiore rispetto a quello derivante dall'applicazione dei prezzi comuni.

(8) La realizzazione di un mercato unico comunitario per il settore dei cereali implica l'instaurazione di un regime unico di scambi alle frontiere esterne della Comunità. Tale regime di scambi complementare rispetto al regime d'intervento e comprendente dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione dovrebbe in linea di principio rendere più stabile il mercato comunitario. Il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. Il regime di restituzione all'esportazione deve essere applicato ai prodotti trasformati contenenti cereali per consentire loro di accedere al mercato mondiale.

(9) Per tenere sotto controllo il volume degli scambi di cereali con i paesi terzi occorrerebbe prevedere un regime di titoli d'importazione e di esportazione, abbinato alla costituzione di una cauzione atta a garantire l'esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti.

(10) La maggior parte dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli nell'ambito degli accordi dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) sono fissati nella tariffa doganale comune. Tuttavia, per alcuni cereali l'introduzione di meccanismi aggiuntivi rende necessaria l'adozione di deroghe.

(11) Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti alle importazioni di taluni prodotti agricoli, l'importazione di uno o più di tali prodotti dovrebbe essere soggetta al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, purché sussistano determinati presupposti.

(12) Ove ricorrano determinati presupposti, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in conformità del trattato o da altri atti del Consiglio.

(13) La possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione pari alla differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti stabiliti dall'accordo OMC sull'agricoltura(5), dovrebbe essere in grado di salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale dei cereali. Tale restituzione all'esportazione dovrebbe essere soggetta a limitazioni in termini di quantità e di valore.

(14) Il rispetto delle limitazioni in valore dovrebbe essere garantito, sia in sede di fissazione delle restituzioni all'esportazione sia in sede di controllo dei pagamenti, nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo l'entità delle restituzioni all'esportazione, senza che sia peraltro compromessa la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la specifica destinazione nell'ambito di una zona geografica cui si applica un'aliquota unica di restituzione all'esportazione. In caso di cambiamento di destinazione dovrebbe essere versata la restituzione all'esportazione applicabile per la destinazione effettiva, entro i limiti dell'importo applicabile per la destinazione prefissata.

(15) Per garantire il rispetto dei limiti quantitativi è necessario introdurre un sistema di sorveglianza affidabile ed efficace. A tale scopo, occorrerebbe subordinare la concessione delle restituzioni all'esportazione alla presentazione di un titolo di esportazione. La concessione delle restituzioni all'esportazione nei limiti disponibili dovrebbe effettuarsi in funzione della situazione specifica di ciascuno dei prodotti considerati. Deroghe a tale norma dovrebbero essere ammesse solo per i prodotti trasformati non inclusi nell'allegato I del trattato, ai quali non si applicano limiti quantitativi, e per le azioni di aiuto alimentare, le quali sono esenti da qualsiasi limitazione. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di derogare alle norme rigorose di gestione per i prodotti le cui esportazioni con restituzione all'esportazione non dovrebbero superare i limiti quantitativi.

(16) Nella misura necessaria al buon funzionamento di questo regime di scambi, è opportuno prevedere la possibilità di disciplinare o, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, vietare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e passivo.

(17) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali, il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe non operare adeguatamente. Per non lasciare, in una simile evenienza, il mercato comunitario indifeso di fronte alle perturbazioni che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare la Comunità a adottare rapidamente tutte le misure necessarie. Tali misure dovrebbero essere conformi agli obblighi derivanti dagli accordi OMC.

(18) Tenuto conto dell'influenza del prezzo dei mercati mondiali sul prezzo interno, è opportuno disporre adeguate misure volte a mantenere stabile il mercato interno.

(19) Il corretto funzionamento di un mercato unico basato su prezzi comuni...

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