Commission Regulation (EC) No 1379/2007 of 26 November 2007 amending Annexes IA, IB, VII and VIII of Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste, for the purposes of taking account of technical progress and changes agreed under the Basel Convention (Text with EEA relevance)
Coming into Force | 30 November 2007 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32007R1379 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1379/oj |
Published date | 27 November 2007 |
Date | 26 November 2007 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 309, 27 November 2007 |
27.11.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 309/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1379/2007 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2007
recante modifica degli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti per tenere conto del progresso tecnico e dei cambiamenti concordati nell’ambito della convenzione di Basilea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | L’accordo raggiunto all’ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, tenutasi dal 27 novembre al 1o dicembre 2006, rende necessario modificare gli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. Le modifiche riguardano la sostituzione di «kg» e «litro» con «tonnellate (Mg)» e «m3» alla casella 5 del documento di notifica dell’allegato I A, alle caselle 5 e 18 del documento di movimento dell’allegato I B e alle caselle 3 e 14 delle informazioni sulla spedizione dell’allegato VII, l’inserimento della nuova casella 17 nel documento di movimento, una modifica da apportare alla nota 1 delle informazioni sulla spedizione e i riferimenti alle linee guida per una gestione ecologicamente corretta ai punti da I.4 a 1.9 dell’allegato VIII. A fini di chiarezza, è opportuno sostituire gli allegati in parola. |
(2) | Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1013/2006. |
(3) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono sostituiti dal testo che figura negli allegati del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2007.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.
(2) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
ALLEGATO I
L’allegato I A del regolamento (CE) n. 1013/2006 è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO I A
Documento di notifica per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti
ALLEGATO II
L’allegato I B del regolamento (CE) n. 1013/2006 è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO I B
Documento di movimento per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti
ALLEGATO III
L’allegato VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO VII
INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFI 2 E 4
ALLEGATO IV
L’allegato...
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