Regulation (EC) No 107/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 amending Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods as regards the implementing powers conferred on the Commission

Coming into Force04 March 2008
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32008R0107
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/107/oj
Published date13 February 2008
Date15 January 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 39, 13 February 2008
L_2008039IT.01000801.xml
13.2.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 39/8

REGOLAMENTO (CE) N. 107/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che la procedura di regolamentazione stabilita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4), debba essere applicata per l’adozione delle misure di esecuzione concernenti tale regolamento.
(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione delle misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali dell’atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.
(3) La Commissione ha il potere di adottare misure comunitarie relative all’etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità di alcuni alimenti, di fissare deroghe ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006, di creare e aggiornare i profili nutrizionali e le condizioni ed esenzioni in base a cui possono essere usati, di stabilire e/o modificare elenchi di indicazioni nutrizionali e sulla salute e di modificare la lista degli alimenti per i quali le indicazioni sono o limitate o proibite. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di detto regolamento anche completandolo con nuovi elementi non essenziali sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
(4) Quando si applicano misure di protezione dei dati, l’autorizzazione limitata all’uso da parte di un operatore individuale non dovrebbe impedire ad altri richiedenti di fare domanda di autorizzazione per utilizzare la stessa indicazione.
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1924/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 è modificato come segue:

1) l’articolo 1 è modificato come segue:
a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso di alimenti non preconfezionati (compresi i prodotti freschi, quali frutta, verdura o pane) destinati alla vendita al consumatore finale o a servizi di ristorazione di collettività e nel caso di alimenti confezionati sul luogo di vendita su richiesta dell’acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata, l’articolo 7 e l’articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano. Possono continuare ad applicarsi le disposizioni nazionali finché non siano adottate misure comunitarie intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.»;
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Per i descrittori generici (denominazioni) tradizionalmente utilizzati per indicare la peculiarità di una categoria di alimenti o bevande che potrebbero avere un effetto sulla salute umana, una deroga al paragrafo 3, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, può essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, su richiesta degli operatori del settore alimentare interessati. La richiesta è inoltrata all’autorità nazionale competente di uno Stato membro, la quale la trasmette senza indugio alla Commissione. La Commissione adotta e pubblica le condizioni in base alle quali gli operatori del settore alimentare dovranno effettuare tali richieste, onde garantirne un trattamento celere ed entro tempi ragionevoli.»;
2) all’articolo 3, secondo comma, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
«d) affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive. Nel caso di sostanze nutritive che una dieta varia ed equilibrata non può fornire in quantità sufficienti, possono essere
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT