Council Directive 93/43/EEC of 14 June 1993 on the hygiene of foodstuffs

Coming into Force01 January 1001
End of Effective Date31 December 2005
Published date19 July 1993
Celex Number31993L0043
Date14 June 1993
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1993/43/oj
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 175, 19 July 1993
EUR-Lex - 31993L0043 - IT

Direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 175 del 19/07/1993 pag. 0001 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 24 pag. 0126
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 24 pag. 0126


DIRETTIVA 93/43/CEE DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 sull'igiene dei prodotti alimentari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la libera circolazione dei prodotti alimentari è essenziale per il completamento del mercato interno; che questo principio presuppone la fiducia nel livello di sicurezza dei prodotti alimentari destinati al consumo umano messi in libera circolazione, particolarmente sotto il profilo igienico, in tutte le fasi di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura al consumatore;

considerando che la tutela della salute umana costituisce una preoccupazione fondamentale;

considerando che tale tutela è già stata oggetto della direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (3), nonché di norme più specifiche in questo settore; che uno dei principali obiettivi di tale controllo è l'igiene dei prodotti alimentari; che la direttiva 89/397/CEE mette l'accento sull'ispezione, il prelievo e l'analisi di campioni e che essa deve essere completata da disposizioni intese a migliorare il livello di igiene dei prodotti alimentari e ad aumentare la fiducia nella qualità igienica dei prodotti alimentari in libera circolazione;

considerando che, per tutelare la salute umana, si devono armonizzare per i prodotti alimentari le norme generali di igiene da rispettare nelle fasi di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura al consumatore;

considerando che è riconosciuto l'uso dell'analisi del rischio, della valutazione dei rischi e di altre tecniche di gestione aziendale per individuare, controllare e sorvegliare i punti critici di controllo;

considerando che si possono adottare, per certi prodotti alimentari, criteri di tipo microbiologico e di controllo della temperatura; che, se adottati, tali criteri dovrebbero essere conformi a principi generali scientificamente accettati;

considerando che gli Stati membri devono incoraggiare e prendere parte all'elaborazione di manuali in materia di corretta prassi igienica come guida per le aziende alimentari, basati se del caso sul Codice internazionale di prassi raccomandato, principi generali di igiene alimentare del Codex alimentarius (4);

considerando che la Commissione, assistita dagli Stati membri e da altre parti interessate, deve promuovere, laddove necessario, l'elaborazione di manuali in materia di corretta prassi igienica come guida per le aziende alimentari di tutta la Comunità;

considerando, tuttavia, che l'osservanza di detti manuali non costituisce un'esigenza della presente direttiva e che tali manuali non hanno valenza di legge, in quanto un operatore del settore alimentare è responsabile dell'igiene nella sua impresa alimentare;

considerando che, ai fini dell'attuazione delle norme generali di igiene per i prodotti alimentari e dei manuali in materia di corretta prassi igienica, dovrebbe essere raccomandata l'applicazione di norme della serie EN 29000;

considerando che l'osservanza delle norme generali di igiene per i prodotti alimentari dovrebbe essere controllata, conformemente alla direttiva 89/397/CEE, dalle autorità competenti degli Stati membri, per non esporre il consumatore ad eventuali rischi a causa di prodotti non adatti al consumo umano o potenzialmente pericolosi per la salute umana;

considerando che gli operatori del settore alimentare devono garantire che soltanto i prodotti alimentari non pericolosi per la salute siano immessi sul mercato e che, per tutelare la salute pubblica, alle autorità competenti dovrebbero essere conferiti adeguati poteri; che dovrebbero tuttavia essere garantiti i diritti legittimi delle aziende alimentari;

considerando che la Commissione dovrebbe essere messa al corrente riguardo alle autorità competenti negli Stati membri, responsabili del controllo ufficiale dell'igiene dei prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.

2. La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni adottate nel contesto di norme comunitarie più specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari. Entro tre anni dall'adozione della presente direttiva la Commissione esamina il rapporto tra le norme comunitarie specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari e la presente direttiva e, se necessario, presenta proposte.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- igiene dei prodotti alimentari, in appresso denominata «igiene»: tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l'integrità dei prodotti alimentari. Le misure comprendono tutte le fasi successive alla produzione primaria (quest'ultima include tra l'altro la raccolta, la macellazione e la mungitura), vale a dire: preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione e vendita o fornitura al consumatore;

- industria alimentare: ogni impresa, pubblica o privata che, a scopo di lucro oppure no, esercita una qualsiasi o tutte le seguenti attività: preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura di prodotti alimentari;

- alimenti integri: alimenti adatti al consumo umano in termini di igiene.

Articolo 3

1. La preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione la vendita o la fornitura di prodotti alimentari devono essere effettuati in modo igienico.

2. Le imprese del settore alimentare devono individuare nelle loro attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le opportune procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti principi su cui è basato il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Analisi di rischio e punti critici di controllo):

- analisi dei potenziali rischi alimentari nelle attività di un'impresa alimentare;

- individuazione, durante tali attività, dei punti in cui possono verificarsi rischi alimentari;

- decisioni da adottare riguardo ai punti individuati che possono nuocere alla sicurezza degli alimenti: «punti critici»;

- individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza di tali punti critici;

- riesame periodico, e qualora cambino le attività delle imprese alimentari, delle analisi dei rischi alimentari, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e di sorveglianza.

3. Le imprese del settore alimentare devono attenersi alle norme di igiene di cui all'allegato della presente direttiva. Possono essere accordate deroghe a talune disposizioni dell'allegato secondo la procedura prevista all'articolo 14.

Articolo 4

Fatte salve norme comunitarie più specifiche, i criteri microbiologici nonché i criteri di controllo della temperatura per talune classi di prodotti alimentari possono essere adottati, secondo la procedura prevista all'articolo 14 e previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana, istituito dalla decisione 74/234/CEE (5).

Articolo 5

1. Gli Stati membri incoraggiano l'elaborazione di manuali in materia di corretta prassi igienica che possono essere utilizzati su base volontaria dalle imprese del settore alimentare quale aiuto per conformarsi alle esigenze dell'articolo 3.

2. L'elaborazione dei manuali di cui al paragrafo 1, se ha luogo, è effettuata:

- dai settori dell'industria alimentare e dai rappresentanti di alte parti interessate quali, ad esempio, autorità competenti e gruppi di consumatori;

- in consultazione con i soggetti...

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