European Parliament and Council Directive 94/35/EC of 30 June 1994 on sweeteners for use in foodstuffs
Coming into Force | 10 September 1994 |
End of Effective Date | 20 January 2010 |
Celex Number | 31994L0035 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1994/35/oj |
Published date | 10 September 1994 |
Date | 30 June 1994 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 237, 10 September 1994 |
Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari
Gazzetta ufficiale n. L 237 del 10/09/1994 pag. 0003 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 27 pag. 0005
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 27 pag. 0005
DIRETTIVA 94/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1994 sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana,
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4),
considerando che le differenze fra le legislazioni nazionali relative agli edulcoranti e alle condizioni di impiego degli stessi ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari e che esse possono creare condizioni di concorrenza sleale;
considerando che l'obiettivo fondamentale di ogni normativa sugli edulcoranti e sulle loro condizioni di impiego deve risiedere nella protezione e informazione del consumatore;
considerando che, sulla base delle più recenti informazioni scientifiche e tossicologiche, tali sostanze devono essere permesse soltanto per determinati prodotti alimentari ed in determinate condizioni d'impiego;
considerando che la presente direttiva non incide sulle regole relative a funzioni non connesse con le proprietà edulcoranti delle sostanze da essa contemplate;
considerando che l'impiego di edulcoranti in sostituzione dello zucchero è giustificato per la fabbricazione di prodotti alimentari a basso contenuto calorico, di alimenti non cariogeni o di alimenti senza zuccheri aggiunti, nonché per prolungare la durata di conservazione mediante la sostituzione dello zucchero, e per la produzione di alimenti dietetici,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. La presente direttiva è una direttiva specifica che costituisce parte integrante della direttiva globale ai sensi all'articolo 3 della...
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