Council Regulation (EC) No 1911/2006 of 19 December 2006 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of solutions of urea and ammonium nitrate originating in Algeria, Belarus, Russia and Ukraine following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 384/96

Coming into Force22 December 2006
End of Effective Date21 December 2011
Celex Number32006R1911
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1911/oj
Published date01 August 2007
Date19 December 2006
CourtCouncil of the European Union
L_2006365IT.01002601.xml
21.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 365/26

REGOLAMENTO (CE) N. 1911/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d’ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina in seguito a un riesame in previsione di scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/1996

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

(1) Il 23 settembre 2000 il Consiglio ha imposto, mediante il regolamento (CE) n. 1995/2000 (2), misure antidumping definitive sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d’ammonio (di seguito «UNA») originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Russia, dell'Ucraina e della Lituania. Le misure imposte sulle importazioni di UNA originarie della Lituania sono decadute in seguito all’allargamento dell’Unione europea il 1o maggio 2004. L’inchiesta che ha portato all’istituzione di tali misure sarà denominata di seguito «l’inchiesta iniziale».
(2) Le misure applicabili a tali importazioni consistono di dazi specifici, ad eccezione delle importazioni da un produttore esportatore algerino da cui è stata accettata un’intesa.

2. Domanda di riesame

(3) A seguito della pubblicazione, il 17 dicembre 2004, di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore, il 20 giugno 2005 è stata presentata una richiesta di riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base (3). La domanda è stata presentata dalla European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) (di seguito «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso oltre il 50 %, della produzione comunitaria complessiva di UNA.
(4) Il richiedente ha affermato e fornito sufficienti elementi di prova che esiste la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio all'industria comunitaria per quanto riguarda le importazioni di UNA originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Russia, dell'Ucraina e della Lituania (di seguito «i paesi interessati»).
(5) Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 22 settembre 2005 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), l’avvio di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

3. Inchiesta

3.1. Periodo dell’inchiesta

(6) L'inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2004 e il 30 giugno 2005 (di seguito «periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 2002 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame (di seguito «periodo considerato»).

3.2. Parti interessate dall’inchiesta

(7) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori, il richiedente e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
(8) È stata concessa un’audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.
(9) Considerato il numero elevato di produttori comunitari e importatori comunitari non collegati a produttori esportatori dei paesi in questione, è stata presa in considerazione l’eventualità di ricorrere ad un campionamento, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse effettivamente necessario e, in tal caso, di selezionare un campione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutte le parti di cui sopra sono state invitate a manifestarsi entro quindici giorni dall’apertura dell’inchiesta e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura.
(10) Dopo aver esaminato le informazioni presentate e visto il numero elevato di produttori esportatori dichiaratisi disposti a cooperare, si è deciso che occorreva procedere al campionamento per quanto riguarda i produttori comunitari. Visto che un solo importatore ha fornito le informazioni richieste nell'avviso di apertura e si è dichiarato disposto a collaborare ulteriormente con i servizi della Commissione, si è deciso che non occorreva il campionamento per quanto riguarda gli importatori.
(11) I questionari sono stati inviati ai quattro produttori comunitari selezionati per il campione e a tutti i produttori esportatori noti.
(12) Hanno risposto al questionario i quattro produttori comunitari inseriti nel campione e sei produttori esportatori dei paesi in questione, nonché gli operatori commerciali collegati.
(13) Un produttore del paese di riferimento ha risposto in modo completo al questionario.
(14) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, nonché dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti imprese:
a) produttore esportatore in Russia:
JSC Mineral and Chemical Company («Eurochem»), Mosca, Russia, e le sue due industrie collegate:
PJSC Azot («NAK Azot»), Novomoskovsk, Russia, e
PJSC Nevinnomyssky Azot («Nevinka Azot»), Nevinnomyssk, Russia;
b) operatore commerciale collegato a Eurochem:
Eurochem Trading GmbH, Zug, Svizzera («Eurochem Trading»);
c) operatore commerciale collegato al produttore ucraino Stirol:
IBE Trading, New York, New York, USA;
d) produttore del paese di riferimento:
Terra Industries, Sioux City, Iowa, USA;
e) produttori comunitari selezionati per il campione:
Achema AB, Jonava, Lituania,
Grande Paroisse SA, Parigi, Francia,
SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, Wittenberg, Germania,
Yara SA, Bruxelles, Belgio, e il suo produttore collegato Yara Sluiskil BV, Sluiskil, Paesi Bassi.

3.3. Campionamento

(15) Dieci produttori comunitari hanno completato in modo adeguato il formulario entro il termine previsto e si sono impegnati formalmente a collaborare all’inchiesta. Per quanto riguarda i produttori comunitari, la Commissione ha selezionato, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base, un campione basato sul massimo volume rappresentativo di produzione e di vendite di UNA nella Comunità che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. I quattro produttori comunitari inseriti nel campione hanno rappresentato, nel periodo dell'inchiesta, il 63 % della produzione industriale comunitaria, mentre i 10 produttori comunitari di cui sopra ne hanno rappresentato il 75 %.
(16) A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate sono state consultate in merito al campione e non hanno sollevato obiezioni.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(17) Il prodotto in esame è lo stesso prodotto esaminato nell’inchiesta iniziale, ovvero una soluzione di urea e nitrato d’ammonio originaria dei paesi interessati, comunemente utilizzato come fertilizzante liquido nell’agricoltura. Essa consiste di una miscela di urea, nitrato d’ammonio e acqua. Il tenore di azoto (N) è la caratteristica più significativa del prodotto e può variare tra 28 % e 32 %. Tale variazione si ottiene aggiungendo una quantità inferiore o superiore di acqua alla soluzione. La maggior parte delle importazioni di UNA avevano un tenore di N del 32 %, quindi una concentrazione superiore che è più economica da trasportare. Si ritiene tuttavia che, indipendentemente dal loro tenore di azoto, tutte le soluzioni di UNA abbiano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e costituiscano pertanto un prodotto unico ai fini della presente inchiesta. Il prodotto in questione rientra nel codice NC 3102 80 00.

2. Prodotto simile

(18) Come l’inchiesta iniziale, anche la presente inchiesta di riesame ha confermato che il prodotto in esame è un prodotto di base le cui caratteristiche fisiche fondamentali e qualità sono identiche indipendentemente dal paese di origine. Il prodotto in esame e quelli fabbricati e venduti dai produttori esportatori sul mercato interno dei paesi interessati, dai produttori comunitari sul mercato comunitario e dal produttore del paese di riferimento sul suo mercato interno hanno quindi le stesse caratteristiche fisiche di base e le stesse applicazioni finali; a norma dell'articolo 1,
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