Council Regulation (EC) No 1995/2000 of 18 September 2000 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duties imposed on imports of solutions of urea and ammonium nitrate originating in Algeria, Belarus, Lithuania, Russia and Ukraine, and terminating the anti-dumping proceeding in respect of imports originating in the Slovak Republic

Published date26 September 2003
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 238, 22 September 2000
EUR-Lex - 32000R1995 - IT

Regolamento (CE) n. 1995/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping per le importazioni originarie della Repubblica slovacca

Gazzetta ufficiale n. L 238 del 22/09/2000 pag. 0015 - 0023


Regolamento (CE) n. 1995/2000 del Consiglio

del 18 settembre 2000

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping per le importazioni originarie della Repubblica slovacca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DAZI PROVVISORI

(1) Con il regolamento (CE) n. 617/2000(2) (il "regolamento provvisorio"), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio (UNA) di cui al codice NC 3102 80 00 e originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia e dell'Ucraina e ha accettato, in via provvisoria, l'impegno offerto da un produttore esportatore dell'Algeria.

(2) Nel medesimo regolamento si è concluso provvisoriamente che non era opportuno istituire dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica slovacca, oggetto della stessa inchiesta, visto che dette importazioni non avevano causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(3) Una volta comunicati i fatti e le considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire dazi provvisori sulle importazioni di soluzioni di UNA originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia e dell'Ucraina ("comunicazione"), numerose parti interessate hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Alle parti che hanno chiesto di essere sentite è stata inoltre data tale possibilità.

(4) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue conclusioni definitive.

(5) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla comunicazione.

(6) Le osservazioni orali e scritte presentate dalle parti sono state esaminate e, quando lo si è ritenuto opportuno, le conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(7) Come si è detto al considerando 8 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame consiste in soluzioni di UNA, un fertilizzante liquido utilizzato nel settore agricolo. Si ritiene che, indipendentemente dal loro tenore di azoto, tutte le soluzioni di UNA abbiano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e costituiscano pertanto un prodotto unico ai fini della presente inchiesta.

(8) In considerazione di quanto precede, e poiché nessuna parte interessata ha presentato nuove argomentazioni sulle conclusioni provvisorie della Commissione relative al prodotto in questione e alle considerazioni sul prodotto simile, si confermano i fatti e le conclusioni di cui ai considerando 8 e 9 del regolamento provvisorio.

D. DUMPING

1. Algeria

a) Valore normale

(9) Il produttore esportatore che ha collaborato ha dichiarato che i suoi costi di produzione non erano stati calcolati correttamente, poiché la Commissione non aveva tenuto conto del fatto che non erano stati pagati dazi all'importazione per le materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto in esame destinato all'esportazione. Detto produttore esportatore ha contestato anche il modo in cui la Commissione aveva determinato il costo del trasporto dalla fabbrica al porto.

(10) La prima argomentazione, relativa ai dazi all'importazione, è risultata fondata, per cui il valore normale costruito è stato ricalcolato tenendo conto di questo elemento. L'argomentazione relativa ai costi del trasporto è stata invece respinta, non essendo state presentate informazioni a sostegno. Si confermano comunque le altre conclusioni sul valore normale, di cui ai considerando 11 e 12 del regolamento provvisorio.

b) Prezzi all'esportazione, confronto

(11) In mancanza di osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 13 e 14 del regolamento provvisorio.

c) Margine di dumping

(12) In mancanza di osservazioni sulla metodologia utilizzata per calcolare il margine di dumping, si conferma la metodologia illustrata al considerando 15 del regolamento provvisorio. Il margine di dumping definitivo così ottenuto per il produttore esportatore che ha collaborato, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è del 9,7 %.

Visto che l'unico produttore esportatore noto rappresentava tutte le esportazioni algerine del prodotto in esame nella Comunità, il margine di dumping residuo viene fissato allo stesso livello.

2. Lituania

a) Valore normale

(13) Il produttore lituano ha contestato le conclusioni provvisorie della Commissione affermando che il suo valore normale, costruito in mancanza di vendite del prodotto in esame sul mercato interno, era troppo elevato e aveva dato luogo ad un margine di dumping eccessivo (7,6 %). Esso ha dichiarato in particolare che le sue spese generali, amministrative e di vendita erano state sopravvalutate e ricavate da una serie di conti (contabilità certificata per il 1998) diversa da quella utilizzata per calcolare i costi di produzione (contabilità di gestione interna riguardante il periodo dell'inchiesta, dal giugno 1998 al maggio 1999), il che ha falsato i risultati.

(14) In mancanza di vendite del prodotto in esame sul mercato interno, si è dovuto determinare l'importo delle spese generali, amministrative e di vendita a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo: "regolamento di base"). Non potendo utilizzare le spese generali, amministrative e di vendita di altri produttori lituani, l'importo delle spese generali, amministrative e di vendita per l'unico produttore lituano è stato determinato in base "alle spese sostenute dall'esportatore o dal produttore in questione sul mercato interno del paese di origine per la stessa categoria generale di prodotti". Va sottolineato al riguardo che nella sua risposta iniziale al questionario la società non aveva fornito alcuna informazione sulle sue spese generali, amministrative e di vendita. Questi dati, che in realtà sono stati forniti solo in seguito ad un sollecito della Commissione, sono risultati non solo inesatti, ma incompleti, poiché non comprensivi delle spese di finanziamento. Si è pertanto ritenuto opportuno basarsi, per la determinazione provvisoria, su una fonte attendibile (contabilità certificata per il 1998).

(15) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, le spese generali, amministrative e di vendita sono state ricalcolate in base alla stessa contabilità di gestione interna utilizzata nelle conclusioni provvisorie per determinare i costi di fabbricazione del prodotto in esame. Avendo chiesto ulteriori chiarimenti sui dati della società e riesaminato tutte le informazioni ottenute dall'inizio dell'inchiesta, la Commissione ha...

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