Commission Regulation (EC) No 1799/2001 of 12 September 2001 laying down the marketing standard for citrus fruit

Coming into Force01 January 2002,04 October 2001
End of Effective Date30 June 2009
Celex Number32001R1799
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2001/1799/oj
Published date14 September 2001
Date12 September 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 244, 14 September 2001
EUR-Lex - 32001R1799 - IT 32001R1799

Regolamento (CE) n. 1799/2001 della Commissione, del 12 settembre 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile agli agrumi

Gazzetta ufficiale n. L 244 del 14/09/2001 pag. 0012 - 0018


Regolamento (CE) n. 1799/2001 della Commissione

del 12 settembre 2001

che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile agli agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Gli agrumi figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione. Il regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola e che modifica il regolamento n. 58(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1619/2001(4), è stato oggetto di numerose modifiche che ne compromettono la chiarezza giuridica.

(2) Occorre pertanto procedere ad una rifusione del testo di tale normativa e abrogare il regolamento (CE) n. 920/89. A tal fine, per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma raccomandata per gli agrumi dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).

(3) L'applicazione delle norme suddette è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.

(4) Le norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto a lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata e le manipolazioni cui sono sottoposti i prodotti possono provocare alterazioni dovute all'evoluzione biologica o alla deperibilità. Occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione. I prodotti della categoria "Extra" devono essere oggetto di una selezione e di un condizionamento particolarmente accurati e pertanto, nei loro confronti, va tenuto conto soltanto della diminuzione dello stato di freschezza e di turgore.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In allegato figura la norma di commercializzazione applicabile ai seguenti prodotti:

- arance dolci di cui al codice NC ex 0805 10,

- mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi di cui al codice 0805 20,

- limoni di cui al codice 0805 30 10.

Essa si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

- una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,

- per i prodotti classificati nelle categorie diverse dalla categoria "Extra", lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro deperibilità.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 920/89 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo a quello...

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