Commission Regulation (EU) No 497/2014 of 14 May 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards the use of Advantame as a sweetener Text with EEA relevance

Coming into Force04 June 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014R0497
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2014/497/oj
Published date15 May 2014
Date14 May 2014
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 143, 15 May 2014
L_2014143IT.01000601.xml
15.5.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 143/6

REGOLAMENTO (UE) N. 497/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2014

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'uso dell'advantame come edulcorante

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
(2) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(3) Tali elenchi possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
(4) Nel maggio 2010 è stata presentata una domanda di autorizzazione all'uso dell'advantame come edulcorante in varie categorie di alimenti. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
(5) L'uso dell'advantame come edulcorante intensivo in vari prodotti alimentari e prodotti da tavola è necessario da un punto di vista tecnologico per sostituire gli zuccheri calorici (saccarosio, glucosio, fruttosio ecc.), consentendo in tal modo la riduzione del valore energetico di tali prodotti alimentari. L'aggiunta dell'advantame come edulcorante alle categorie di alimenti, per la cui produzione è autorizzato l'uso di edulcoranti intensivi conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, consentirà una maggiore flessibilità nella formulazione di alimenti a ridotto valore energetico, con un profilo organolettico simile al prodotto equivalente a pieno valore energetico. Le qualità aromatizzanti e dolcificanti dell'advantame, abbinate ad un'adeguata stabilità, fanno si che tale sostanza costituisca un'alternativa agli edulcoranti intensivi già autorizzati, che offrono ai consumatori e all'industria alimentare la possibilità di scegliere tra una maggiore varietà di edulcoranti e di ridurre in tal modo l'assunzione di ogni singolo edulcorante.
(6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha valutato la sicurezza dell'advantame usato come additivo alimentare e ha espresso il suo parere il 31 luglio 2013 (4). Essa ha stabilito per l'advantame una dose giornaliera ammissibile (DGA) di 5 mg/kg di peso corporeo al giorno. Secondo stime prudenti, ai livelli d'impiego proposti l'esposizione all'advantame di adulti e bambini con un elevato livello di consumo è inferiore alla DGA. Dopo aver esaminato tutti i dati sulla stabilità, sui prodotti di degradazione, sulla tossicità e sull'esposizione, l'Autorità ha concluso che l'advantame non presenta problemi di sicurezza per gli usi proposti come edulcorante e alle dosi consigliate.
(7) Pertanto, è opportuno autorizzare l'uso dell'advantame come edulcorante nelle categorie alimentari di cui all'allegato I del presente regolamento e assegnare il numero E 964 a tale additivo alimentare.
(8) È auspicabile includere le specifiche relative all'advantame nel regolamento (UE) n. 231/2012 quando tale sostanza viene inserita per la prima volta nell'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1333/2008 e il regolamento (UE) n. 231/2012.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(4) The EFSA Journal 2013; 11(7):3301.


ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1) nella parte B, tabella 2 «Edulcoranti», dopo le specifiche relative all'additivo alimentare E 968 Eritritolo è inserita la voce seguente:
«E 969 Advantame»
2) nella parte E sono inserite, in ordine numerico nelle categorie alimentari a cui si riferiscono, le seguenti voci relative all'E 969: PARTE E: ADDITIVI ALIMENTARI AUTORIZZATI E CONDIZIONI DEL LORO USO NELLE CATEGORIE ALIMENTARI
Numero della categoria Numero E Denominazione Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi) Note Restrizioni/eccezioni
01.4 Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente
«E 969 Advantame 10 Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti»
03 Gelati
«E 969 Advantame 10 Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti»
04.2.2 Ortofrutticoli sottaceto, sott'olio o in salamoia
«E 969 Advantame 3 Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi»
04.2.3 Ortofrutticoli in recipienti
«E 969 Advantame 10 Solo frutta a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti»
4.2.4.1 Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta
«E 969 Advantame 10 Solo prodotti a ridotto valore energetico»
04.2.5.1 Confettura extra e gelatina extra, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE
«E 969 Advantame 10 Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto valore energetico»
04.2.5.2 Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE
«E 969 Advantame 10 Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto valore energetico»
04.2.5.3 Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi
«E 969 Advantame 10 Solo prodotti da spalmare a base di frutta essiccata, a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti»
05.1 Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE
«E 969 Advantame 20 Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti»
05.2 Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito
«E 969 Advantame 20 Solo prodotti a base di cacao o di frutta essiccata a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
E 969 Advantame 10 Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta essiccata o di grassi, a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
E 969 Advantame 20 Solo prodotti della confetteria a base
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