Council Directive 83/570/EEC of 26 October 1983 amending Directives 65/65/EEC, 75/318/EEC and 75/319/EEC on the approximation of provisions laid down by law, regulation or administrative action relating to proprietary medicinal products

Coming into Force31 October 1983
End of Effective Date17 December 2001
Celex Number31983L0570
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1983/570/oj
Published date28 November 1983
Date26 October 1983
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 332, 28 November 1983
EUR-Lex - 31983L0570 - IT 31983L0570

Direttiva 83/570/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983 che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 28/11/1983 pag. 0001 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 13 pag. 0163
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 14 pag. 0205
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 13 pag. 0163
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0205


++++

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 1983

che modifica le direttive 65/65/CEE , e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali

( 83/570/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le direttive per il ravvicinamento delle legislazioni relative alle specialità medicinali debbono essere aggiornate al progresso scientifico e tener conto dell ' esperienza acquisita dopo la loro adozione ;

considerando che la seconda direttiva 75/319/CEE del Consiglio , del 20 maggio 1975 , concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali ( 3 ) , stabilisce all ' articolo 15 , paragrafo 2 , che la Commissione presenta al Consiglio una proposta contenente tutte le misure appropriate per eliminare gli ostacoli che ancora si oppongono alla libera circolazione delle specialità medicinali entro e non oltre quattro anni dopo la data alla quale la direttiva suddetta diventa operante ;

considerando la necessità , sul piano della salute pubblica e della libera circolazione dei prodotti medicinali , che le competenti autorità possano disporre di qualsiasi informazione utile sulle specialità autorizzate , in particolare in base ai riassunti adottati negli altri Stati membri in merito alle caratteristiche dei prodotti ;

considerando la necessità di precisare alcune disposizioni relative alle prove psico-chi-miche , biologiche o microbiologiche delle specialità medicinali e di introdurre il principio di prove di biodisponibilità e di mutagenesi per la salvaguardia della salute pubblica ;

considerando che il relativo ravvicinamento delle legislazioni deve consentire a una specialità fabbricata e immessa sul mercato in uno Stato membro , in base a disposizioni armonizzate , di essere ammessa negli altri Stati membri tenendo debitamente conto dell ' autorizzazione iniziale , salvo in casi eccezionali soggetti al parere del comitato delle specialità medicinali , istituito dalla direttiva 75/319/CEE ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 65/65/CEE del Consiglio , del 26 gennaio 1965 , per il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali ( 4 ) è modificata come segue :

1 ) il testo dell ' articolo 4 , secondo comma , è modificato nel modo seguente :

a ) al punto 6 sono soppresse le parole « se questa è inferiore a tre anni » ,

b ) al punto 8 , lettera a ) , della versione inglese le parole « a List of published references » vengono sostituite da « a bibliography » ,

c ) il testo del punto 9 è sostituito dal testo seguente :

« 9 . Il riassunto delle caratteristiche del prodotto redatto conformemente all ' articolo 4 bis , uno o più campioni o esemplari del modello-vendita della specialità medicinale e il foglietto illustrativo , se è previsto che esso sia allegato alla specialità . » ;

2 ) è inserito l ' articolo seguente :

« Articolo 4 bis

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto , di cui all ' articolo 4 , secondo comma , punto 9 , contiene le seguenti informazioni :

1 . denominazione della specialità ;

2 . composizione qualitativa e quantitativa in principi attivi , in costituenti dell ' eccipiente la cui conoscenza è necessaria per una buona somministrazione del medicinale ; sono usate le denominazioni comuni internazionali raccomandate dall ' Organizzazione mondiale della sanità ogni qualvolta esse esistano , o , in mancanza di queste , le denominazioni comuni usuali o le denominazioni chimiche ;

3 . forma farmaceutica ;

4 . proprietà farmacologiche e , qualora queste informazioni siano necessarie per l ' impiego terapeutico , elementi di farmacocinetica ;

5 . informazioni cliniche :

5 . 1 indicazioni terapeutiche ,

5 . 2 controindicazioni ,

5 . 3 effetti indesiderati ( frequenza e gravità ) ,

5 . 4 speciali precauzioni per l ' uso ,

5 . 5 uso in caso di gravidanza e di allattamento ,

5 . 6 interazioni medicamentose e altre ,

5 . 7 posologie e modo di somministrazione per adulti e , qualora necessario , per bambini ,

5 . 8 sovraddosaggio ( sintomi , soccorsi d ' urgenza , antidoti ) ,

5 . 9 avvertenze speciali ,

5 . 10 effetti sulla capacità di guidare e sull ' uso di macchine ;

6 . informazioni farmaceutiche :

6 . 1 incompatibilità ( gravi ) ,

6 . 2 durata di stabilità , se necessario previa ricostituzione del prodotto o dopo che il recipiente sia stato aperto per la prima volta ,

6 . 3 speciali precauzioni per la conservazione ,

6 . 4 natura e contenuto del recipiente ,

6 . 5 nome o ragione sociale e domicilio , oppure sede sociale del titolare dell ' autorizzazione all ' immissione sul mercato . » ;

3 ) è inserito l ' articolo seguente :

« Articolo 4 ter

Nel rilasciare l ' autorizzazione d ' immissione sul mercato di cui all ' articolo 3 , le autorità competenti dello Stato membro interessato comunicano al responsabile dell ' immissione sul mercato il riassunto delle caratteristiche del prodotto nella versione da esse approvata . Le autorità competenti...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT