Commission Regulation (EC) No 163/2008 of 22 February 2008 concerning an authorisation of the preparation Lanthanum carbonate octahydrate (Lantharenol) as a feed additive (Text with EEA relevance)
Coming into Force | 14 March 2008 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Published date | 23 February 2008 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2008/163/oj |
Date | 22 February 2008 |
Celex Number | 32008R0163 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 50, 23 February 2008 |
23.2.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 50/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 163/2008 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2008
relativo all'autorizzazione del preparato di carbonato di lantanio ottaidrato (Lantharenol) come additivo per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) | Conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. Tale domanda è stata corredata dei documenti e delle indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) | Essa riguarda l’autorizzazione del preparato di carbonato di lantanio ottaidrato (Lantharenol) come additivo nei mangimi per gatti, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) | Nel suo parere del 18 settembre 2007 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») è giunta alla conclusione che il preparato di carbonato di lantanio ottaidrato (Lantharenol) non ha effetti dannosi per la salute animale o per l'ambiente e non desta preoccupazioni per la salute umana in caso di esposizione all'additivo (2). Essa ha inoltre concluso che il preparato non pone alcun altro rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. È stato inoltre dimostrato che il Lantharenol riduce l'escrezione urinaria di fosforo. Nel suo parere l’Autorità non raccomanda disposizioni particolari per la sicurezza degli utilizzatori. Essa ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, al fine di individuare eventuali effetti dannosi a lungo termine nei gatti. Nel parere viene inoltre verificata la relazione sul metodo d’analisi dell’additivo per i mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) | La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di |
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