Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on additives for use in animal nutrition (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date01 September 2010
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 268, 18 ottobre 2003,Diario Oficial de la Unión Europea, L 268, 18 de octubre de 2003,Journal officiel de l’Union européenne, L 268, 18 octobre 2003
TESTO consolidato: 32003R1831 — IT — 27.03.2021

02003R1831 — IT — 27.03.2021 — 009.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO (CE) N. 1831/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO (CE) N. 378/2005 DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2005 L 59 8 5.3.2005
►M2 REGOLAMENTO (CE) N. 386/2009 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2009 L 118 66 13.5.2009
►M3 REGOLAMENTO (CE) N. 596/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009 L 188 14 18.7.2009
►M4 REGOLAMENTO (CE) N. 767/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 L 229 1 1.9.2009
►M5 REGOLAMENTO (UE) 2015/327 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2015 L 58 46 3.3.2015
►M6 REGOLAMENTO (UE) 2015/2294 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 2015 L 324 3 10.12.2015
►M7 REGOLAMENTO (UE) 2019/962 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 2019 L 156 1 13.6.2019
►M8 REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 L 198 241 25.7.2019
►M9 REGOLAMENTO (UE) 2019/1381 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 L 231 1 6.9.2019




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1831/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2003

sugli additivi destinati all'alimentazione animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

1.
Scopo del presente regolamento è istituire una procedura comunitaria per l'autorizzazione all'immissione sul mercato e all'utilizzazione degli additivi per mangimi, nonché introdurre norme per il controllo e l'etichettatura degli additivi e delle premiscele di additivi per mangimi, al fine di fornire la base necessaria per garantire un elevato livello di tutela della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi degli utilizzatori e dei consumatori in relazione agli additivi per mangimi, assicurando nel contempo un efficace funzionamento del mercato interno.
2.

Il presente regolamento non si applica a:

a)

coadiuvanti tecnologici;

b)

medicinali veterinari come definiti nella direttiva 2001/82/CE ( 1 ) ad eccezione dei coccidiostatici e istomonostatici utilizzati come additivi per mangimi.

Articolo 2

Definizioni

1.
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di «mangime» («alimento per animali»), «impresa nel settore dei mangimi», «operatore del settore dei mangimi», «immissione sul mercato» e «rintracciabilità» di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.
2.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

«additivi per mangimi»: sostanze, microrganismi o preparati, diversi dai mangimi e dalle premiscele che sono intenzionalmente aggiunti agli alimenti per animali o all'acqua al fine di svolgere, in particolare, una o più tra le funzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

b)

«materie prime per mangimi»: i prodotti definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi ( 2 );

c)

«mangimi composti»: i prodotti definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 79/373/CEE;

d)

«mangimi complementari»: i prodotti definiti all'articolo 2, lettera e), della direttiva 79/373/CEE;

e)

«premiscele»: le miscele di additivi per mangimi o le miscele di uno o più additivi per mangimi con materie prime per mangimi o acqua, utilizzate come supporto, non destinate ad essere somministrate direttamente agli animali;

f)

«razione giornaliera»: la quantità totale di mangimi, nella base di un tasso di umidità del 12 %, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'età e di un rendimento determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni;

g)

«mangimi completi»: prodotti quali definiti all'articolo 2, lettera c), della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali ( 3 );

h)

«coadiuvanti tecnologici»: tutte le sostanze non consumate direttamente come alimenti per animali utilizzate deliberatamente nella trasformazione di alimenti per animali o materie prime per mangimi per conseguire un determinato obiettivo tecnologico durante il trattamento o la trasformazione, che possono dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui delle sostanze stesse o di loro derivati nel prodotto finale, a condizione che questi residui non abbiano un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito;

i)

«agenti antimicrobici»: sostanze prodotte sinteticamente o naturalmente utilizzate per uccidere o inibire la crescita di microrganismi, compresi batteri, virus o funghi, o parassiti, in particolare protozoi;

j)

«antibiotico»: un agente antimicrobico prodotto o derivato da un microrganismo, che distrugge o inibisce la crescita di altri microrganismi;

k)

«coccidiostatici» e «istomonostatici»: sostanze destinate a uccidere o inibire la crescita di protozoi;

l)

«limite massimo per i residui»: la concentrazione massima per un residuo risultante dall'uso di un additivo nell'alimentazione degli animali che può essere accettata dalla Comunità e può dunque essere ammessa per legge o riconosciuta accettabile in o su un alimento;

m)

«microrganismo»: microrganismi che formano colonie;

n)

«prima immissione sul mercato»: l'immissione iniziale sul mercato di un additivo dopo la sua fabbricazione, l'importazione di un additivo o, qualora un additivo sia stato incorporato in un mangime senza essere stato immesso sul mercato, la prima immissione sul mercato di quel mangime.

3.
Ove necessario, si può determinare, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 22, paragrafo 2, se una sostanza, un microrganismo o un preparato sia un additivo per mangimi che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento.



CAPITOLO II

AUTORIZZAZIONE, USO, MONITORAGGIO E MISURE TRANSITORIE APPLICABILI AGLI ADDITIVI PER MANGIMI

Articolo 3

Immissione sul mercato, trasformazione e uso

1.

Nessuno può immettere sul mercato, trasformare o utilizzare un additivo per mangimi, tranne quando:

a)

esso sia coperto da un'autorizzazione concessa in conformità del presente regolamento;

b)

siano rispettate le condizioni d'uso definite dal presente regolamento comprese le condizioni generali di utilizzazione cui all'allegato IV, se non è previsto diversamente nell'autorizzazione, e dall'autorizzazione della sostanza, e

c)

siano rispettate le condizioni di etichettatura stabilite dal presente regolamento.

2.
Gli Stati membri possono consentire che per esperimenti a fini scientifici vengano impiegati quali additivi sostanze, ad eccezione degli antibiotici, che non sono autorizzate a livello comunitario, a condizione che gli esperimenti siano condotti secondo i principi e alle condizioni della direttiva 87/153/CEE o della direttiva 83/228/CEE ( 4 ) o secondo gli orientamenti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del presente regolamento e a condizione che sia garantita una sufficiente vigilanza ufficiale. Gli animali in questione possono essere riutilizzati per la produzione di alimenti solo se le autorità accertano che ciò non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente.
3.
Nel caso di additivi appartenenti alle categorie d) e e) di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e di additivi che rientrano nel campo di applicazione della legislazione comunitaria relativa alla commercializzazione dei prodotti che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati (OGM), nessuno può immettere per la prima volta il prodotto sul mercato, ad eccezione del titolare dell'autorizzazione indicato nel regolamento di autorizzazione di cui all'articolo 9, del suo o dei suoi successori legittimi o di una persona che agisca in sua vece, incaricata per iscritto.
4.
Quando non diversamente specificato, la miscelazione di additivi per la vendita diretta all'utilizzatore finale è consentita purché sia rispettato l'uso stabilito nell'autorizzazione per ogni singolo additivo. Conseguentemente, le miscele di additivi autorizzati non necessitano di altra autorizzazione specifica che la rispondenza ai requisiti previsti dalla direttiva 95/69/CE ( 5 ).

▼M8

5.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 bis, con cui modifica l’allegato IV per adeguare le condizioni generali ivi stabilite al progresso tecnologico o allo sviluppo scientifico.

▼B

Articolo 4

Autorizzazione

1.
Chiunque desideri ottenere un'autorizzazione relativa ad un additivo per mangimi o relativa ad una nuova utilizzazione di un additivo per mangimi presenta una richiesta in conformità dell'articolo 7.
2.
Nessuna autorizzazione può essere concessa, rifiutata, rinnovata, modificata...

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