Council Directive 75/106/EEC of 19 December 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to the making-up by volume of certain prepackaged liquids

Coming into Force20 December 1974
End of Effective Date10 April 2009
Celex Number31975L0106
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1975/106/oj
Published date15 February 1975
Date19 December 1974
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 42, 15 February 1975
EUR-Lex - 31975L0106 - IT 31975L0106

Direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati

Gazzetta ufficiale n. L 042 del 15/02/1975 pag. 0001 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0201
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 3 pag. 0032
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 1 pag. 0201
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0054
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0054


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1974

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati

( 75/106/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che nella maggioranza degli Stati membri le condizioni di presentazione alla vendita di liquidi in imballaggi preconfezionati e chiusi sono fissate da disposizioni regolamentari obbligatorie che differiscono da uno Stato membro all ' altro , ostacolando in tal modo gli scambi di tali imballaggi preconfezionati ; che è necessario pertanto procedere al ravvicinamento di tali disposizioni ;

considerando che per informare correttamente i consumatori è opportuno indicare il modo secondo il quale devono risultare sugli imballaggi preconfezionati le indicazioni riguardanti il volume nominale del liquido contenuto nello stesso ;

considerando che è necessario specificare gli errori massimi tollerati sul contenuto degli imballaggi preconfezionati e che per facilitare il controllo della conformità di tali imballaggi alle disposizioni in materia è opportuno definire un metodo di riferimento per tale controllo ;

considerando che è opportuno ridurre il più possibile per un dato prodotto i volumi troppo vicini che rischiano di indurre in errore il consumatore ; che , tuttavia , considerate le scorte molto ingenti di imballaggi preconfezionati nella Comunità , tale riduzione può avvenire soltanto gradualmente ;

considerando che la direttiva 71/316/CEE del Consiglio , del 26 luglio 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ( 3 ) , modificata da ultimo dall ' atto di adesione ( 4 ) , prevede , all ' articolo 16 , che direttive particolari possono avere per oggetto l ' armonizzazione delle condizioni di immissione nel commercio di taluni prodotti , in particolare per quanto riguarda la fissazione , la misurazione e l ' etichettatura delle quantità precondizionate ;

considerando che per alcuni Stati membri la rapida modifica del principio di riempimento prescritto dalle rispettive legislazioni nazionali , l ' organizzazione dei nuovi tipi di controlli e il cambiamento del sistema di unità di misura presentano difficoltà ; che occorre cuindi prevedere per questi Stati membri un periodo di transizione che non deve comunque ostacolare maggiormente il commercio intracomunitario dei prodotti in questione nù compromettere l ' applicazione della direttiva negli altri Stati membri ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva riguarda gli imballaggi precontezionati contenenti i prodotti liquidi elencati all ' allegato III , misurati in volume per la loro vendita in quantità unitarie superiori o uguali a 0,05 litri e inferiori o uguali a 5 litri .

Articolo 2

1 . Ai sensi della presente direttiva si intende per imballaggio preconfezionato l ' insieme di un prodotto e dell ' imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato .

2 . Un prodotto è preconfezionato quando e contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo e tale operazione è effettuata in assenza dell ' acquirente e in modo che il quantitativo del prodotto contenuto nell ' imballaggio abbia un valore determinato in anticipo e non possa essere modificato senza alterare l ' imballaggio .

Articolo 3

1 . Gli imballaggi preconfezionati che possono essere contrassegnati con il marchio CEE previsto al punto 3.3 dell ' allegato I sono quelli rispondenti alle prescrizioni degli allegati I e III .

2 . Essi sono sottoposti ai controlli metrologici alle condizioni definite all ' allegato I , punto 5 e all ' allegato II .

Articolo 4

1 . Tutti gli imballaggi preconfezionati di cui all ' articolo 3 devono recare l ' iscrizione del volume di liquido , denominato volume nominale , che essi devono contenere , conformemente all ' allegato I .

2 . Per tali imballaggi preconfezionati sono ammessi soltanto i volumi nominali indicati nell ' allegato III .

3 . Fino alla scadenza del periodo transitorio , durante il quale all ' interno della Comunità è autorizzato l ' impiego delle unità di misura del sistema imperiale di cui all ' allegato II della direttiva 71/354/CEE del Consiglio , del 18 ottobre 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ( 5 ) , modificata dall ' atto di adesione , l ' indicazione del volume nominale espresso in unità di misura del sistema SI , conformemente al punto 3.1 dell ' allegato I della presente direttiva deve , se il Regno Unito o l ' Irlanda lo desiderano , essere accompagnata sul loro territorio nazionale dall ' indicazione del volume nominale espresso in appropriate unità di misura del sistema imperiale , se queste figurano nel suddetto allegato I .

Articolo 5

Gli Stati membri non possono , per motivi inerenti ai volumi , alla loro determinazione o ai metodi di controllo impiegati , rifiutare , vietare o limitare l ' immissione sul mercato di imballaggi preconfezionati che soddisfano alle prescrizioni e ai controlli delle presente direttiva .

Articolo 6

Le modifiche necessarie ad adattare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I e II della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura prevista agli articoli 18 e 19 della direttiva 71/316/CEE .

Articolo 7

1...

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