Commission Regulation (EC) No 820/2008 of 8 August 2008 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security (Text with EEA relevance)

Coming into Force20 August 2008
End of Effective Date29 April 2010
Celex Number32008R0820
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/820/oj
Published date19 August 2008
Date08 August 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 221, 19 August 2008
L_2008221IT.01000801.xml
19.8.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 221/8

REGOLAMENTO (CE) N. 820/2008 DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2008

che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002, la Commissione è tenuta ad adottare, se necessario, misure per l’applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione in tutta la Comunità. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (2), è stato il primo atto a fissare tali misure.
(2) Il regolamento (CE) n. 622/2003 è stato modificato 14 volte dopo l’adozione. Per motivi di chiarezza e razionalità è opportuno consolidare tutte le modifiche in un nuovo regolamento.
(3) L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2320/2002 stabilisce che le misure di applicazione adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, dello stesso regolamento sono segrete e non sono pubblicate quando si riferiscono a criteri di rendimento e prove di accettazione delle apparecchiature, a procedure particolareggiate contenenti informazioni sensibili o a criteri particolareggiati di esenzione dalle misure di sicurezza. L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 622/2003 dispone inoltre che le misure di applicazione di cui all’allegato devono essere riservate, non devono essere pubblicate, rimanendo a disposizione soltanto delle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione. Le successive modifiche del regolamento (CE) n. 622/2003 hanno stabilito che tale disposizione si applica anche alle modifiche.
(4) Al fine di migliorare la trasparenza delle misure di applicazione che ha adottato fino ad ora conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002, la Commissione ha riesaminato le misure di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003, e successive modificazioni, alla luce dei criteri di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2320/2002. Il riesame ha mostrato che molte di queste misure non devono necessariamente essere segrete e devono pertanto essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(5) Rimane tuttavia fondamentale tenere segrete talune misure la cui divulgazione potrebbe agevolarne l’elusione e favorire atti di interferenza illecita. Tali misure comprendono, in particolare, talune procedure dettagliate, nonché le relative esenzioni, riguardanti il controllo dei veicoli che accedono alle aree sterili, l’ispezione degli aeromobili e la perquisizione dei passeggeri, il trattamento di passeggeri pericolosi, il controllo del bagaglio destinato alla stiva accompagnato e non accompagnato mediante sistemi per il rilevamento di esplosivi e il controllo delle merci e della posta, nonché le specifiche tecniche per le apparecchiature di controllo. È opportuno adottare tali misure separatamente, con una decisione i cui destinatari sono tutti gli Stati membri.
(6) Sarebbe opportuno consentire di distinguere fra gli aeroporti sulla base della valutazione locale del rischio. Pertanto, la Commissione deve essere informata sugli aeroporti che si ritiene presentino un margine di rischio inferiore.
(7) Occorre inoltre che le misure di applicazione possano variare secondo il tipo di attività aerea. La Commissione deve essere informata nel caso in cui siano applicate misure compensative per garantire livelli di sicurezza equivalenti.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento stabilisce le misure necessarie per l’applicazione e l’adeguamento tecnico delle norme di base comuni concernenti la sicurezza dell’aviazione che devono essere inserite nei programmi nazionali di sicurezza dell’aviazione civile.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

«programma nazionale di sicurezza dell’aviazione civile», i regolamenti, le pratiche e le procedure adottate dagli Stati membri, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2320/2002, per garantire la sicurezza dell’aviazione civile sul territorio nazionale,
«autorità competente», l’autorità nazionale designata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002, come responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell’attuazione del suo programma nazionale di sicurezza dell’aviazione civile.

Articolo 3

Le misure di cui all’articolo 1 sono stabilite nell’allegato.

Articolo 4

Nuove metodologie e procedure tecniche

1. Gli Stati membri possono autorizzare metodologie o procedure tecniche per i controlli di sicurezza diverse da quelle previste nell’allegato, a condizione che tale metodologia o procedura:

a) sia utilizzata al fine di valutare un nuovo modo di effettuare i controlli di sicurezza in questione; e
b) non pregiudichi il livello complessivo di sicurezza raggiunto.

2. Almeno quattro mesi prima della data prevista per la sua introduzione, lo Stato membro interessato informa per iscritto la Commissione e gli altri Stati membri circa la nuova metodologia o procedura che esso intende autorizzare, allegando una relazione indicante le modalità con le quali si garantirà che l’applicazione della nuova metodologia o procedura soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b). La notifica deve inoltre contenere informazioni dettagliate sui siti nei quali tale metodologia o procedura sarà utilizzata e la durata prevista del periodo di valutazione.

3. In caso di risposta favorevole da parte della Commissione, o qualora non pervenga alcuna risposta entro un termine di tre mesi dal ricevimento della richiesta scritta, lo Stato membro può autorizzare l’introduzione della nuova metodologia o procedura.

Qualora ritenga che la nuova metodologia o procedura non fornisca garanzie sufficienti per il mantenimento del livello generale di sicurezza dell’aviazione civile, la Commissione informa di ciò gli Stati membri entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, esponendo le sue preoccupazioni. In tal caso lo Stato membro interessato non dà inizio a tale metodologia o procedura fino a quando non ha risposto in modo soddisfacente alle preoccupazioni della Commissione.

4. Il periodo di valutazione massimo per ogni metodologia o procedura è di 18 mesi. La durata del periodo di valutazione può essere estesa dalla Commissione al massimo di 12 mesi, a condizione che lo Stato membro fornisca una giustificazione adeguata.

5. Durante il periodo di valutazione l’autorità competente dello Stato membro interessato trasmette periodicamente alla Commissione, a intervalli non superiori a sei mesi, una relazione sullo stato di avanzamento della valutazione. La Commissione comunica agli altri Stati membri il contenuto di tale relazione.

6. Il periodo di valutazione non può avere durata superiore a 30 mesi.

Articolo 5

Notifica

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per iscritto l’elenco degli aeroporti per i quali si sono avvalsi dell’opzione di cui alla lettera a) o alla lettera c), dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2320/2002.

Articolo 6

Misure compensative

Gli Stati membri comunicano per iscritto alla Commissione le misure compensative adottate ai sensi del punto 4.2, dell’allegato al regolamento (CE) n. 2320/2002.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatito a Bruxelles, l’8 agosto 2008.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1); rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 3.

(2) GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 358/2008 (GU L 111 del 23.4.2008, pag. 5).


ALLEGATO (1)

1. DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni riportate nell’allegato del regolamento (CE) n. 2320/2002 si applicano le seguenti definizioni:

1.1. «ACAMS» (Access Control and Alarm Monitoring System): un sistema di controllo degli accessi e di allarme che controlli elettronicamente l’accesso a porte, uscite per l’imbarco (gates) ed altri ingressi che portano direttamente o indirettamente ad aree sterili e dia l’allarme alle autorità competenti quando si verifichi un caso di accesso non autorizzato a tali zone;
1.2. «utente di un aeroporto»: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci da e per l’aeroporto in questione, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 96/67/CE del Consiglio (2);
1.3. «assistenza a terra»: i servizi forniti agli utenti degli aeroporti negli aeroporti stessi, secondo quando descritto nell’allegato della direttiva 96/67/CE;
1.4. «vettore aereo»: ogni impresa di trasporto aereo in possesso di una valida licenza d’esercizio che svolga
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