Commission Directive 2009/70/EC of 25 June 2009 amending Council Directive 91/414/EEC to include difenacoum, didecyldimethylammonium chloride and sulphur as active substances (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 January 2010
End of Effective Date13 June 2011
Celex Number32009L0070
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/70/oj
Published date26 June 2009
Date25 June 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 164, 26 June 2009
L_2009164IT.01005901.xml
26.6.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 164/59

DIRETTIVA 2009/70/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2009

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 (2) e (CE) n. 2229/2004 (3) stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. L’elenco include il difenacum, il cloruro di didecildimetilammonio e lo zolfo.
(2) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità dei regolamenti (CE) n. 1112/2002 e (CE) n. 2229/2004 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 2229/2004. Per il difenacum, lo Stato membro relatore era la Finlandia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 16 luglio 2007. Per il cloruro di didecildimetilammonio i Paesi Bassi erano lo Stato membro relatore e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 28 novembre 2007. La Francia è stata designata Stato membro relatore per lo zolfo e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 18 ottobre 2007.
(3) Le relazioni di valutazione sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentate alla Commissione il 19 dicembre 2008 come rapporto scientifico dell’EFSA sul difenacum (4), sul cloruro di didecildimetilammonio (5) e sullo zolfo (6). Tali relazioni sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottate, sotto forma di rapporti di riesame della Commissione, il 26 febbraio 2009 per il difenacum e il 12 marzo 2009 per il cloruro di didecildimetilammonio e lo zolfo.
(4) Dalle varie analisi effettuate è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo possono soddisfare, in linea di massima, le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere le sostanze attive di cui trattasi nell’allegato I, affinché in tutti gli Stati membri si possa procedere al rilascio delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive conformemente alla summenzionata direttiva.
(5) Fatte salve tali conclusioni, è opportuno ottenere informazioni complementari su taluni punti specifici. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere subordinata a condizioni. Per il difenacum, pertanto, è opportuno chiedere al notificante di presentare ulteriori informazioni circa i metodi applicati per determinare i residui di liquidi biologici e la specifica della sostanza attiva fabbricata. Per il cloruro di didecildimetilammonio è opportuno inoltre chiedere al notificante di presentare ulteriori informazioni circa la specifica chimica e la valutazione del rischio per gli organismi acquatici. Infine, per lo zolfo, è opportuno chiedere al notificante di presentare ulteriori informazioni per confermare la valutazione del rischio per gli organismi non bersaglio, in particolare uccelli, mammiferi, organismi presenti nei sedimenti e artropodi non bersaglio.
(6) È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’iscrizione.
(7) Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, derivanti dall’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, gli Stati membri disporranno di un periodo di sei mesi a decorrere dall’iscrizione per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo al fine di rispettare le
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