Commission Directive 86/109/EEC of 27 February 1986 limiting the marketing of seed of certain species of fodder plants and oil and fibre plants to seed which has been officially certified as 'basic seed' or 'certified seed'
Coming into Force | 05 March 1986 |
End of Effective Date | 08 January 2009 |
Celex Number | 31986L0109 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1986/109/oj |
Published date | 08 April 1986 |
Date | 27 February 1986 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 93, 8 April 1986 |
Direttiva 86/109/CEE della Commissione del 27 febbraio 1986 che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»
Gazzetta ufficiale n. L 093 del 08/04/1986 pag. 0021 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0175
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0175
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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 1986
che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate « sementi di base » o « sementi certificate »
(86/109/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 85/38/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (3), modificata da ultimo dalla direttiva 82/859/CEE della Commissione (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che la direttiva 66/401/CEE autorizza la commercializzazione di sementi di base, sementi certificate e sementi commerciali di talune specie di piante foraggere;
considerando che la direttiva 69/208/CEE autorizza la commercializzazione di sementi di base, sementi certificate di ogni tipo e sementi commerciali di talune specie di piante oleaginose e da fibra;
considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, di ciascuna delle suddette direttive autorizza la Commissione a vietare la commercializzazione delle sementi che non siano ufficialmente certificate « sementi di base » o « sementi certificate »;
considerando che, in base alle informazioni attualmente disponibili, si è accertato che gli stati membri saranno in grado di produrre sementi di base e sementi certificate in misura sufficiente a coprire la domanda comunitaria di sementi di numerose specie sopra citate con sementi delle stesse categorie a decorrere dal 1o luglio 1987 per alcune specie, dal 1o luglio 1989 per altre e dal 1o luglio 1991 per ulteriori specie;
considerando che le misure previste...
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