Commission Regulation (EC) No 2808/98 of 22 December 1998 laying down detailed rules for the application of the agrimonetary system for the euro in agriculture

Coming into Force01 January 1999,25 December 1998
End of Effective Date31 December 2006
Celex Number31998R2808
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1998/2808/oj
Published date24 December 1998
Date22 December 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 349, 24 December 1998
EUR-Lex - 31998R2808 - IT

Regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 24/12/1998 pag. 0036 - 0040


REGOLAMENTO (CE) N. 2808/98 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1998 recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (1), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 2799/98 istituisce un nuovo regime agromonetario in seguito all'introduzione dell'euro; che pertanto il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98 (3), e il regolamento (CE) n. 805/97 della Commissione, del 2 maggio 1997, recante modalità d'applicazione delle compensazioni relative a rivalutazioni sensibili (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1425/98 (5), dovrebbero essere profondamente modificati e resi conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2799/98; che, per agevolare l'attuazione del nuovo regime agromonetario, occorre abrogare i regolamenti suddetti e riprendere in un nuovo regolamento le disposizioni pertinenti;

considerando che è necessario stabilire i fatti generatori dei tassi di cambio applicabili, fatte salve le eventuali precisazioni o deroghe previste dalla regolamentazione dei settori interessati in base ai criteri definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98;

considerando che l'accettazione della dichiarazione in dogana rappresenta un adeguato fatto generatore per tutti i prezzi e gli importi applicati nel quadro degli scambi; che, nel caso dei prezzi e dei relativi importi, lo scopo economico è realizzato all'atto del pagamento o della presa in consegna del prodotto per le operazioni di acquisto o di vendita e il primo giorno del mese di cui trattasi per le operazioni di ritiro da parte delle associazioni di produttori; che per quanto riguarda gli aiuti per quantità di prodotto, subordinati in particolare ad una specifica utilizzazione del prodotto stesso, quale la trasformazione, la conservazione, il condizionamento o il consumo, lo scopo economico è realizzato quando il prodotto è preso in consegna dall'operatore qualificato e, eventualmente, quando ne sia accertata la specifica utilizzazione; che, per quanto riguarda gli aiuti all'ammasso privato, i prodotti non sono più disponibili sul mercato a decorrere dal primo giorno per il quale è concesso l'aiuto;

considerando che, per quanto riguarda gli aiuti all'ettaro, lo scopo economico è realizzato all'atto della raccolta, che si effettua in media all'inizio della campagna di commercializzazione; che per gli aiuti a vocazione strutturale è opportuno stabilire un fatto generatore alla data del 1° gennaio;

considerando che, per gli importi non vincolati ai prezzi di mercato dei prodotti agricoli, la realizzazione del fatto generatore può essere stabilita ad una data da determinarsi in funzione del periodo nel corso del quale si svolge l'operazione; che è utile precisare che il fatto generatore applicabile per la rilevazione di prezzi o di offerte sul mercato interviene il giorno in cui sono applicabili tali prezzi od offerte; che per gli anticipi e le cauzioni il tasso di cambio deve approssimarsi a quello applicabile ai pertinenti prezzi o importi e deve essere noto all'atto del pagamento di detti anticipi e cauzioni;

considerando che il regolamento (CE) n. 2799/98 ha stabilito che gli Stati membri possono concedere una compensazione agli agricoltori che hanno subito le conseguenze di una rivalutazione sensibile o di una riduzione effettiva degli aiuti diretti; che il suddetto regolamento ha precisato determinate condizioni relative alla concessione e allo scaglionamento della compensazione e indicato il metodo per determinare l'importo massimo che uno Stato membro può erogare; che la compensazione in causa è finanziata in parte dal bilancio della Comunità;

considerando che occorre definire il fatto generatore del tasso di cambio utilizzato per convertire in moneta nazionale degli Stati membri gli importi espressi in euro; che, per agevolare la gestione finanziaria, è opportuno evitare il pagamento, nel corso di uno stesso esercizio finanziario, di varie rate annuali dell'aiuto compensativo; che, per tener conto degli impegni internazionali della Comunità europea e per garantire una gestione trasparente, occorre stabilire le procedure cui devono attenersi gli Stati membri che intendono concedere una compensazione;

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