Commission Directive 96/11/EC of 5 March 1996 amending Directive 90/128/EEC relating to plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 April 1996
End of Effective Date03 September 2002
Celex Number31996L0011
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1996/11/oj
Published date12 March 1996
Date05 March 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 61, 12 March 1996
EUR-Lex - 31996L0011 - IT 31996L0011

Direttiva 96/11/CE della Commissione, del 5 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/128/CEE della Commissione relativa ai materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 12/03/1996 pag. 0026 - 0030


DIRETTIVA 96/11/CE DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1996 che modifica la direttiva 90/128/CEE della Commissione relativa ai materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 3,

sentito il comitato scientifico dell'alimentazione umana,

considerando che secondo l'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 90/128/CEE della Commissione (2), modificata da ultimo dalla direttiva 95/3/CE (3), a partire dal 1° gennaio 1997 esclusivamente i monomeri o le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato II, sezione A possono essere utilizzati per la fabbricazione dei materiali ed oggetti di plastica con le restrizioni indicate; che può essere deciso, in casi debitamente giustificati e per alcune sostanze che possono continuare ad essere utilizzate a livello nazionale conformemente all'allegato II, sezione B, il differimento della suindicata scadenza;

considerando che per un certo numero di sostanze i dati richiesti al comitato scientifico dell'alimentazione umana sono state fornite ma non ancora valutate o sono in fase di valutazione o verranno valutate in futuro ed è pertanto giustificato il proseguimento della loro utilizzazione;

considerando che per un certo numero di sostanze i dati richiesti dal comitato scientifico dell'alimentazione umana ne consentono l'inserimento negli elenchi comunitari senza alcuna restrizione specifica;

considerando che le misure comunitarie previste dalla presente direttiva non vanno oltre quanto è necessario al conseguimento degli obiettivi già previsti dalla direttiva 89/109/CEE;

considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente...

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