Commission Directive 95/3/EC of 14 February 1995 amending Directive 90/128/EEC relating to plastics materials and articles intended to come into contact with foodstuffs

Published date23 February 1995
Subject MatterInternal market - Principles,Foodstuffs,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 41, 23 February 1995
EUR-Lex - 31995L0003 - IT

Direttiva 95/3/CE della Commissione del 14 febbraio 1995 recante terza modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 041 del 23/02/1995 pag. 0044 - 0053


DIRETTIVA 95/3/CE DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 1995 recante terza modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 3,

sentito il comitato scientifico dell'alimentazione,

considerando che le disposizioni comunitarie previste dalla summenzionata direttiva sono non solo necessarie ma anche indispensabili in vista del raggiungimento degli obiettivi del mercato interno; che detti obiettivi non possono essere raggiunti dagli Stati membri singolarmente; che inoltre il loro raggiungimento a livello della Comunità è già previsto dalla direttiva 89/109/CEE;

considerando che la direttiva 90/128/CEE della Commissione (2) modificata da ultimo dalla direttiva 93/9/CEE (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, prevede la revisione dell'allegato II, in particolare della sezione B;

considerando che in base alle informazioni disponibili alcune sostanze ammesse provvisoriamente a livello nazionale possono essere inserite nell'elenco comunitario;

considerando che alcune sostanze ammesse provvisoriamente a livello nazionale possono continuare ad essere permesse per un periodo determinato, dal momento che i dati richiesti dal comitato scientifico dell'alimentazione non sono ancora disponibili, ma i relativi studi sono già in corso o previsti;

considerando che altre sostanze il cui uso è stato richiesto in seguito all'adozione della direttiva 90/128/CEE e per le quali sono stati forniti i relativi dati tecnici, possono essere inserite nell'elenco comunitario;

considerando che per determinate sostanze le restrizioni già stabilite devono essere modificate sulla base delle informazioni disponibili;

considerando che occorre estendere l'elenco agli additivi per realizzare una migliore armonizzazione del settore;

considerando che il numero delle sostanze da inserire in un elenco completo di additivi è tanto elevato da dover procedere per gradi, fermo restando l'obiettivo finale di un elenco completo di tutti gli additivi (elenco positivo);

considerando che l'elenco contenuto nella presente direttiva è da considerarsi in primo luogo un elenco incompleto, che non contiene tutte le sostanze attualmente autorizzate in almeno uno Stato membro e che quindi dette sostanze possono continuare ad essere disciplinate a livello nazionale in attesa di una decisione sulla loro inclusione nell'elenco comunitario;

considerando che per determinate sostanze sono necessarie disposizioni specifiche relative ai criteri di purezza che non sono ancora previste dalla presente direttiva; che quindi questo aspetto continua ad essere disciplinato a livello nazionale in attesa di una decisione a livello comunitario;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 90/128/CEE è modificata nel modo seguente:

1) È inserito il seguente articolo 3 bis:

« Articolo 3 bis

L'allegato III contiene un elenco incompleto d'additivi che possono essere utilizzati nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia di plastica. »

2) L'allegato II è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

3) L'allegato II della presente direttiva è aggiunto come allegato III.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o aprile 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri:

- consentono, a decorrere dal 1o aprile 1996, la commercializzazione e l'utilizzazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari che soddisfano la presente direttiva;

- vietano, a decorrere dal 1o aprile 1998, la commercializzazione e l'utilizzazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari che non soddisfano le disposizioni della presente direttiva.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno che segue quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 38.

(2) GU n. L 75 del 21. 3. 1990, pag. 19, rettificata da GU n. L 349 del 13. 12. 1990, pag. 26.

(3) GU n. L 90 del 14. 4. 1993, pag. 26.

ALLEGATO I

L'allegato II della direttiva 90/128/CEE è modificato nel modo seguente:

a) nel punto 4, dopo i termini « qualità tecnica » sono inseriti i termini « per quanto concerne i criteri di purezza »;

b) la sezione A è modificata conformemente alle appendici 1, 2 e 3;

c) la sezione B è modificata conformemente all'appendice 4.

Appendice 1

Elenco di monomeri e altre sostanze di partenza aggiunti alla sezione A

"" ID="1">12789> ID="2">007664-41-7> ID="3">Ammoniaca"> ID="1">14411> ID="2">008001-79-4> ID="3">Olio di ricino">

Appendice 2

Elenco di monomeri e altre sostanze di partenza nella sezione A per i quali il contenuto della colonna «...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT