Council Regulation (EC) No 1705/98 of 28 July 1998 concerning the interruption of certain economic relations with Angola in order to induce the 'União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) to fulfil its obligations in the peace process, and repealing Council Regulation (EC) No 2229/97

Coming into Force01 August 1998
End of Effective Date19 December 2002
Celex Number31998R1705
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1998/1705/oj
Published date01 August 1998
Date28 July 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 215, 01 August 1998
EUR-Lex - 31998R1705 - IT

Regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio del 28 luglio 1998 relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre la «União Nacional para a Independência Total de Angola» (unita) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 01/08/1998 pag. 0001 - 0011


REGOLAMENTO (CE) N. 1705/98 DEL CONSIGLIO del 28 luglio 1998 relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre la «União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 73 G e 228 A,

viste le posizioni comuni 97/759/PESC (1) e 98/425/PESC (2) definite dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relative all'Angola e volte a indurre la «União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA) ad assolvere i propri obblighi nel processo di pace, alla luce delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 864 (1993), 1 127 (1997), 1 130 (1997), 1 173 (1998) e 1 176 (1998),

vista la proposta della Commissione,

considerando che con le risoluzioni 864 (1993), 1 127 (1997) e 1 173 (1998) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha deciso che tutti gli Stati dovrebbero adottare determinate misure per quanto riguarda le loro relazioni economiche con l'Angola al fine di indurre la União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito degli «Acordos de Paz», del protocollo di Lusaka e delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza;

considerando che alcune di tali misure rientrano nell'ambito del trattato e che, pertanto, per evitare distorsioni di concorrenza, occorre una normativa comunitaria per attuare le decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, essendo inteso che ai fini del presente regolamento si considera che tale territorio comprende i territori nei quali si applica il trattato, alle condizioni indicate in detto trattato;

considerando che il Consiglio di sicurezza ha altresì invitato gli Stati membri delle Nazioni Unite ad applicare le suddette misure a prescindere dall'esistenza di eventuali diritti od obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale o contratto o da qualsiasi licenza o permesso stipulati o concessi anteriormente all'adozione di dette risoluzioni;

considerando che, pertanto, la quarta convenzione ACP-CE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 e di cui sono firmatari la Comunità e l'Angola, non osta all'attuazione delle suddette misure del Consiglio di sicurezza;

considerando che i dati contenuti negli allegati del presente regolamento riguardanti alcune zone dell'Angola che ancora non ricadono sotto l'amministrazione dello Stato, i punti di ingresso in Angola delle forniture di petrolio, prodotti petroliferi, aeromobili e parti di aeromobili, gli aeromobili registrati in Angola e le località dell'Angola in cui sono autorizzati il decollo e l'atterraggio, dovrebbero basarsi sui dati forniti dal governo angolano al comitato istituito ai sensi della risoluzione 864 (1993) del Consiglio di sicurezza (il «detto comitato») e notificati da detto comitato agli Stati membri delle Nazioni Unite;

considerando che le risoluzioni predette prevedono alcune deroghe alle restrizioni imposte, previa approvazione di detto comitato;

considerando che l'approvazione di detto comitato dovrebbe essere ottenuta attraverso le autorità nazionali competenti degli Stati membri, i cui nomi ed indirizzi dovrebbero pertanto essere messi a disposizione e allegati al presente regolamento;

considerando che, per ragioni di opportunità, la Commissione dovrebbe essere abilitata a integrare e/o a modificare gli allegati del presente regolamento sulla base di informazioni pertinenti notificate dal comitato del Consiglio di sicurezza o, nel caso dell'allegato VIII, dalle autorità competenti degli Stati...

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