Council Implementing Regulation (EU) No 1194/2013 of 19 November 2013 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of biodiesel originating in Argentina and Indonesia

Coming into Force27 November 2013
End of Effective Date31 December 9999
Published date26 November 2013
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1194/oj
Date19 November 2013
Celex Number32013R1194
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 315, 26 November 2013
L_2013315IT.01000201.xml
26.11.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315/2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1194/2013 DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2013

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure provvisorie

(1) Il 27 maggio 2013 La Commissione europea («Commissione») ha deciso di istituire un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia («paesi interessati») con il regolamento (UE) n. 490/2013 (2) («regolamento provvisorio»).
(2) Il procedimento è stato avviato il 29 agosto 2012 (3) in seguito a una denuncia presentata a nome di alcuni produttori dell’Unione («denunzianti»), che rappresentano oltre il 60 % della produzione totale di biodiesel dell’Unione.
(3) Come indicato nel considerando 5 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2011 e il 30 giugno 2012 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e la fine del PI («periodo in esame»).

2. Fase successiva del procedimento

(4) In seguito alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato deciso di imporre un dazio antidumping provvisorio («comunicazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
(5) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e le conclusioni provvisorie sono state, se del caso, modificate di conseguenza.
(6) Successivamente, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («comunicazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni definitive.
(7) Esaminate le osservazioni presentate dalle parti interessate, si è tenuto conto di quelle ritenute pertinenti.

B. CAMPIONAMENTO

(8) In assenza di osservazioni in merito al campionamento dei produttori esportatori argentini e indonesiani, si confermano le conclusioni provvisorie dei considerando da 10 a 14 e da 16 a 20 del regolamento provvisorio.
(9) Una parte interessata ha chiesto ulteriori informazioni in merito alla rappresentatività del campione di produttori dell’Unione, sia in fase di selezione provvisoria del campione di cui al considerando 23 del regolamento provvisorio che in fase di selezione finale di cui al considerando 83 dello stesso regolamento.
(10) Il campione di produttori dell’Unione selezionati in via provvisoria rappresentava il 32,5 % della produzione di biodiesel nell’Unione durante il PI. In seguito ai cambiamenti intervenuti, spiegati nel considerando 24 del regolamento provvisorio, il campione definitivo era costituito da otto società che rappresentavano il 27 % della produzione dell’Unione. Il campione è stato quindi considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione.
(11) Una parte interessata ha asserito che due produttori dell’Unione inseriti nel campione avrebbero dovuto essere rimossi da quest’ultimo in quanto collegati a produttori esportatori argentini. Questo presunto collegamento era stato esaminato prima dell’istituzione delle misure provvisorie e le conclusioni della Commissione sono già state pubblicate nel considerando 82 del regolamento provvisorio.
(12) Tutti i presunti legami tra i produttori esportatori argentini e le due società incluse nel campione di cui sopra sono stati esaminati nuovamente e tra di loro non è emerso alcun legame diretto tale da comportare l’esclusione dal campione di uno o dell’altro produttore dell’Unione. Il campione è rimasto pertanto invariato.
(13) Un’altra parte interessata ha sostenuto che la procedura utilizzata della Commissione per la selezione del campione dei produttori dell’Unione non era corretta in quanto la Commissione aveva proposto un campione prima dell’apertura dell’inchiesta.
(14) Tale obiezione non è stata accolta. La Commissione ha selezionato il campione definitivo solo dopo l’apertura dell’inchiesta, pienamente in linea con le disposizioni del regolamento di base.
(15) In assenza di altre obiezioni o osservazioni si conferma il contenuto dei considerando da 22 a 25 del regolamento provvisorio.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Introduzione

(16) Come indicato nel considerando 29 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame, quale definito in via provvisoria, è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o da gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela, originari di Argentina e Indonesia, attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 («prodotto in esame», comunemente noto come «biodiesel»).

2. Asserzioni

(17) Un produttore esportatore indonesiano ha asserito che, contrariamente a quanto affermato nel considerando 34 del regolamento provvisorio, l’estere metilico di palma (PME) prodotto in Indonesia non è un prodotto simile all’estere metilico di colza (RME) e ad altri biodiesel prodotti nell’Unione né all’estere metilico di soia (SME) prodotto in Argentina in quanto possiede un punto di intasamento a freddo dei filtri (Cold Filter Plugging Point — CFPP) assai più elevato, il che significa che deve essere miscelato prima di poter essere utilizzato nell’Unione.
(18) Tale obiezione non è stata accolta. Il PME prodotto in Indonesia è in concorrenza con il biodiesel prodotto nell’Unione, che è rappresentato non solo dall’RME ma anche da biodiesel ottenuto da olio di palma e da altre materie prime. Il PME può essere utilizzato in tutta l’Unione in qualsiasi momento dell’anno miscelandolo con altri biodiesel prima dell’uso, come avviene per l’RME e per lo SME. Il PME è quindi intercambiabile con il biodiesel prodotto nell’Unione ed è quindi un prodotto simile.
(19) Il considerando 35 del regolamento provvisorio riporta l’obiezione di un produttore indonesiano, il quale ha chiesto che gli esteri metilici frazionati fossero esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del presente procedimento. Questo produttore ha mantenuto tale richiesta nelle sue osservazioni in merito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie, in cui ha ribadito la stessa argomentazione avanzata prima di tale comunicazione.
(20) L’industria dell’Unione ha tuttavia contestato questa richiesta, affermando che gli esteri metilici frazionati sono biodiesel e devono continuare a rientrare nella definizione del prodotto.
(21) Sulla base delle osservazioni ricevute dopo la fase provvisoria, la decisione della Commissione di cui al considerando 36 del regolamento provvisorio è confermata. Indipendentemente dal fatto che vari esteri metilici di acidi grassi possiedano numeri CAS (Chemical Abstracts Service) differenti, che la produzione di tali esteri richieda processi diversi e che i loro usi possano essere diversi, gli esteri metilici frazionati sono pur sempre esteri metilici di acidi grassi e possono comunque essere utilizzati come combustibili. Data la difficoltà di distinguere un estere metilico di acidi grassi da un altro senza un’analisi chimica presso il punto d’importazione e data la conseguente possibilità di eludere i dazi, dichiarando il biodiesel di PME come estere metilico frazionato a base di olio di palma, l’obiezione sollevata è ancora una volta respinta.
(22) Il considerando 37 del regolamento provvisorio riportava che un importatore europeo di estere metilico di acidi grassi a base di olio di palmisti («PKE») aveva chiesto che le importazioni di questo prodotto fossero soggette all’esenzione a motivo della destinazione specifica, o altrimenti escluse dalla definizione del prodotto oggetto del procedimento.
(23) Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie l’industria dell’Unione ha presentato osservazioni sull’esenzione concessa alle importazioni di PKE a motivo della destinazione specifica e sulla possibilità di elusione dei dazi proposti. Data la natura fungibile del biodiesel essa ha contestato il fatto che la Commissione autorizzasse l’uso di tale regime per ottenere l’esenzione dai dazi antidumping: il biodiesel dichiarato per uso diverso da quello come combustibile potrebbe invece
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