Commission Regulation (EC) No 1242/2008 of 8 December 2008 establishing a Community typology for agricultural holdings

Coming into Force20 December 2008
End of Effective Date31 December 2014
Celex Number32008R1242
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/1242/oj
Published date13 December 2008
Date08 December 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 335, 13 December 2008
L_2008335IT.01000301.xml
13.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335/3

REGOLAMENTO (CE) N. 1242/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2008

che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Le strutture e i sistemi di produzione nella Comunità sono molto diversi. Per agevolare l'analisi delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole e dei loro risultati economici è stata istituita, con decisione 85/377/CEE della Commissione, del 7 giugno 1985, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (2), una classificazione adeguata e omogenea delle aziende agricole per dimensione economica e per orientamento tecnico-economico.
(2) La tipologia comunitaria deve essere strutturata in modo da permettere la costituzione di gruppi omogenei di aziende con un grado maggiore o minore di aggregazione e il raffronto della situazione delle aziende.
(3) Considerata l'importanza crescente nel reddito degli agricoltori delle attività lucrative direttamente collegate all'azienda, ma diverse dalle sue attività agricole, è necessario inserire nella tipologia comunitaria una variabile di classificazione che rifletta la rilevanza delle altre attività lucrative (AAL) direttamente collegate all'azienda.
(4) Per conseguire gli obiettivi stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 79/65/CEE, occorre definire le modalità di applicazione della tipologia comunitaria. Essa deve inoltre essere applicata alle aziende contabili utilizzando i dati raccolti tramite la rete comunitaria d'informazione contabile agricola (RICA).
(5) Ai sensi dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (3), le indagini campionarie sulla struttura delle aziende agricole devono essere statisticamente rappresentative del tipo e delle dimensioni delle aziende agricole in conformità alla tipologia comunitaria. È pertanto opportuno che la tipologia comunitaria sia applicata anche alle aziende i cui dati sono raccolti mediante le indagini sulla struttura delle aziende agricole.
(6) L'orientamento tecnico-economico e la dimensione economica delle aziende devono essere determinati sulla base di un criterio economico che resti sempre positivo. È pertanto opportuno utilizzare la produzione standard. La produzione standard deve essere stabilita per prodotto. L'elenco dei prodotti per i quali occorre calcolare le produzioni standard deve essere armonizzato con l'elenco delle attività produttive utilizzato nelle indagini sulla struttura delle aziende agricole in conformità del regolamento (CE) n. 1166/2008. Per consentire l'applicazione della tipologia alle aziende della RICA è necessario redigere una tavola di concordanza fra le attività produttive delle indagini sulla struttura aziendale e le rubriche della scheda aziendale RICA.
(7) Le produzioni standard sono basate su valori medi rilevati durante un periodo di riferimento quinquennale; esse, tuttavia, devono essere attualizzate periodicamente per tener conto dell'evoluzione economica, in modo che la tipologia conservi la sua validità. È opportuno che la frequenza dell'attualizzazione sia connessa agli anni di esecuzione delle indagini sulla struttura delle aziende agricole.
(8) Ai fini dell'elaborazione del piano di selezione delle aziende contabili da inserire nell'ambito della RICA 2010 occorre prevedere che la tipologia definita nel presente regolamento sia già utilizzata nell'indagine sulla struttura delle aziende agricole per il 2007. Inoltre, per assicurare la comparabilità delle analisi relative alla situazione delle aziende agricole classificate secondo tale tipologia, è necessario prevedere che essa sia utilizzata nell'ambito delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e della RICA anteriormente al 2010. Occorre pertanto stabilire una deroga, a condizione che le produzioni standard siano calcolate per il periodo di riferimento 2004.
(9) Le produzioni standard e i dati necessari al loro calcolo devono essere trasmessi alla Commissione dall'organo di collegamento designato da ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 6 del regolamento 79/65/CEE. Occorre prevedere che l'organo di collegamento possa comunicare i dati pertinenti direttamente alla Commissione, tramite il sistema d'informazione da essa stabilito. È inoltre necessario disporre che questo sistema consenta lo scambio elettronico dei dati richiesti sulla base dei modelli che il sistema mette a disposizione dell'organo di collegamento. È inoltre opportuno stabilire l'obbligo della Commissione di informare gli Stati membri, tramite il comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola, in merito alle condizioni generali di attuazione del sistema informatico.
(10) A fini di chiarezza e tenuto conto del fatto che la tipologia comunitaria è una misura di applicazione generale, e non rivolta a destinatari specifici, è opportuno sostituire la decisione 85/377/CEE con un regolamento.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce la «tipologia comunitaria delle aziende agricole», di seguito «tipologia», consistente in una classificazione uniforme delle aziende della Comunità fondata sull'orientamento tecnico-economico, sulla dimensione economica e sulla rilevanza delle altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda.

2. La tipologia è utilizzata principalmente per la presentazione, per classe d'orientamento tecnico-economico e per classe di dimensione economica, dei dati rilevati nel quadro delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole e della rete d'informazione contabile agricola della Comunità.

Articolo 2

Orientamento tecnico-economico

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento l’«orientamento tecnico-economico» (OTE) di un'azienda è determinato dall'incidenza percentuale della produzione standard delle diverse attività produttive dell'azienda rispetto alla sua produzione standard totale. La produzione standard è definita all'articolo 5.

2. A seconda del livello di precisione dell'orientamento tecnico-economico si distinguono:

a) classi di OTE generali;
b) classi di OTE principali;
c) classi di OTE particolari.

Lo schema di classificazione per OTE figura nell'allegato I.

Articolo 3

Dimensione economica dell'azienda

La dimensione economica dell'azienda viene definita in base alla produzione standard totale dell'azienda ed è espressa in euro. Il metodo di calcolo della dimensione economica dell'azienda e le classi di dimensione economica figurano nell'allegato II.

Articolo 4

Altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda

L'importanza delle attività lucrative direttamente collegate all'azienda, ma diverse dalle sue attività agricole, è determinata sulla base della percentuale di dette altre attività lucrative nella produzione finale dell'azienda. Il rapporto è espresso sotto forma di fascia percentuale. Le fasce percentuali sono indicate nell'allegato III, parte C.

La produzione finale nonché la definizione e il metodo di stima del rapporto sono indicati nell'allegato III, parti A e B.

Articolo 5

Produzione standard e produzione standard totale

1. Ai fini del presente regolamento, per «produzione standard» si intende il valore normale della produzione lorda.

La produzione standard è determinata per ciascuna regione di cui all'allegato IV del presente regolamento e per ciascuna attività produttiva vegetale e animale dell'indagine sulla struttura delle aziende agricole di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1166/2008.

Il metodo di calcolo delle produzioni standard di ciascuna attività produttiva e le procedure di raccolta dei dati corrispondenti sono illustrati nell'allegato IV del presente regolamento.

2. La produzione standard totale dell'azienda equivale alla somma dei valori ottenuti per ciascuna attività produttiva moltiplicando le produzioni standard per unità per il numero di unità corrispondenti.

3. Ai fini del calcolo delle produzioni standard per le indagini sulla struttura delle aziende agricole per l'anno N, per «periodo di riferimento» si intende l'anno N-3, che comprende i cinque anni consecutivi dall'anno N-5 all'anno N-1.

Le produzioni standard sono determinate utilizzando i dati di base medi calcolati per il periodo di riferimento di cinque anni di cui al primo comma. Esse sono attualizzate per tener conto dell'evoluzione economica almeno ogni volta che viene effettuata un'indagine sulla struttura delle aziende agricole.

Il primo periodo di riferimento per il quale è calcolata la produzione standard corrisponde al 2007, che comprende gli anni civili 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 o le campagne agricole 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.

4. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri calcolano le produzioni standard per il periodo di riferimento 2004 in relazione alle...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT