Regulation (EEC) No 574/72 of the Council of 21 March 1972 fixing the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community

Coming into Force01 January 1998,01 October 1972,01 January 2002
End of Effective Date30 April 2010
Celex Number31972R0574
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1972/574/oj
Published date27 March 1972
Date21 March 1972
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 74, 27 mars 1972
EUR-Lex - 31972R0574 - IT

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 074 del 27/03/1972 pag. 0001 - 0083
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(I) pag. 0149
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(I) pag. 0159
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 1 pag. 0138
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 1 pag. 0156
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 1 pag. 0156
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 1 pag. 0106
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 1 pag. 0106


++++

( 1 ) GU n . L 149 del 5 . 7 . 1971 , pag . 2 .

( 2 ) GU n . 30 del 16 . 12 . 1958 , pag . 561/58 .

( 3 ) GU n . 30 del 16 . 12 . 1958 , pag . 597/58 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 574/72 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 1972

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 2 , 7 e 51 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 del Consiglio , del 14 giugno 1971 , relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ( 1 ) , in particolare l'articolo 97 ,

vista la proposta della Commissione , elaborata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ,

visto il parere del Parlamento europeo ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando che il regolamento n . 3 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ( 2 ) è stato sostituito dal regolamento ( CEE ) n . 1408/71 , il cui articolo 99 ha anche abrogato il regolamento n . 4 che determina le modalità di applicazione e integra le disposizioni del regolamento n . 3 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ( 3 ) , e che occorre prevedere modalità di applicazione adattate alle nuove norme di base e all'esperienza acquisita nel corso dei dodici anni di applicazione di tali testi ;

considerando che occorre in particolare precisare le istituzioni competenti di ciascuno Stato membro , i documenti da produrre e le formalità che debbono essere adempiute dagli interessati per beneficiare delle prestazioni , le modalità del controllo amministrativo e sanitario , nonché le condizioni per il rimborso delle prestazioni corrisposte dall'istituzione di uno Stato membro per conto dell'istituzione di un altro Stato membro e le attribuzioni della Commissione dei conti ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento :

a ) il termine " regolamento " designa il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 ;

b ) il termine " regolamento di applicazione " designa il presente regolamento ;

c ) i termini definiti all'articolo 1 del regolamento hanno il significato che viene loro attribuito nel suddetto articolo .

Articolo 2

Modelli di stampati _ Informazioni sulle legislazioni _ Prontuari

1 . I modelli dei certificati , attestati , dichiarazioni , domande ed altri documenti necessari all'applicazione del regolamento e del regolamento di applicazione sono stabiliti dalla commissione amministrativa .

Due Stati membri o le loro autorità competenti possono , di comune accordo , sentito il parere della commissione amministrativa , adottare modelli semplificati nei rapporti reciproci .

2 . La commissione amministrativa puo raccogliere , ad uso delle autorità competenti di ciascuno Stato membro , informazioni sulle disposizioni delle legislazioni nazionali , comprese nel campo di applicazione del regolamento .

3 . La commissione amministrativa prepara i prontuari destinati a far conoscere agli interessati i loro diritti , nonché le formalità amministrative cui devono ottemperare per farli valere .

Il Comitato consultivo è consultato prima che tali prontuari siano stabiliti .

Articolo 3

Organismi di collegamento _ Comunicazioni tra le istituzioni e tra beneficiari e istituzioni

1 . Le autorità competenti possono designare degli organismi di collegamento , abilitati a comunicare direttamente tra loro .

2 . Ogni istituzione di uno Stato membro ed ogni persona che risiede o che dimora nel territorio di uno Stato membro puo rivolgersi all'istituzione di un altro Stato membro direttamente o tramite gli organismi di collegamento .

Articolo 4

Allegati

1 . L'allegato 1 indica l'autorità competente o le autorità competenti di ciascuno Stato membro .

2 . L'allegato 2 indica le istituzioni competenti di ciascuno Stato membro .

3 . L'allegato 3 indica le istituzioni del luogo di residenza e le istituzioni del luogo di dimora di ciascuno Stato membro .

4 . L'allegato 4 indica gli organismi di collegamento designati ai sensi dell'articolo 3 , paragrafo 1 del regolamento di applicazione .

5 . L'allegato 5 indica le disposizioni di cui all'articolo 5 , all'articolo 53 , paragrafo 3 , all'articolo 104 , all'articolo 105 , paragrafo 2 , all'articolo 116 e all'articolo 120 del regolamento di applicazione .

6 . L'allegato 6 indica la procedura di pagamento delle prestazioni scelta dalle istituzioni debitrici di ciascuno Stato membro , in conformità delle disposizioni dell'articolo 53 , paragrafo 1 del regolamento di applicazione .

7 . L'allegato 7 indica il nome e la sede delle banche di cui all'articolo 55 , paragrafo 1 del regolamento di applicazione .

8 . L'allegato 8 indica gli Stati membri per i quali sono applicabili , nei rapporti reciproci , le disposizioni dell'articolo 10 , paragrafo 2 , lettera d ) del regolamento di applicazione .

9 . L'allegato 9 indica i regimi da prendere in considerazione per il calcolo del costo medio annuo delle prestazioni in natura , in conformità delle disposizioni dell'articolo 94 , paragrafo 3 , lettera a ) e dell'articolo 95 , paragrafo 3 , lettera a ) del regolamento di applicazione .

10 . L'allegato 10 indica le istituzioni o gli organismi designati dalle autorità competenti , in particolare ai sensi dell'articolo 6 , paragrafo 1 , dell'articolo 11 , paragrafo 1 , dell'articolo 13 , paragrafi 2 e 3 , dell'articolo 14 , paragrafi 1 , 2 e 3 , dell'articolo 38 , paragrafo 1 , dell'articolo 70 , paragrafo 1 , dell'articolo 80 , paragrafo 2 , dell'articolo 81 , dell'articolo 82 , paragrafo 2 , dell'articolo 85 , paragrafo 2 , dell'articolo 89 , paragrafo 1 , dell'articolo 91 , paragrafo 2 , dell'articolo 102 , paragrafo 2 , dell'articolo 110 e dell'articolo 113 , paragrafo 2 del regolamento di applicazione .

TITOLO II

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DEL REGOLAMENTO

Applicazione degli articoli 6 e 7 del regolamento

Articolo 5

Sostituzione del regolamento di applicazione agli accordi relativi all'applicazione delle convenzioni

Le disposizioni del regolamento di applicazione si sostituiscono a quelle degli accordi relativi all'applicazione delle convenzioni di cui all'articolo 6 del regolamento ; esse si sostituiscono anche , in quanto non siano indicate nell'allegato 5 , alle disposizioni relative all'applicazione delle disposizioni delle convenzioni di cui all'articolo 7 , paragrafo 2 , lettera c ) del regolamento .

Applicazione dell'articolo 9 del regolamento

Articolo 6

Ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata

1 . Se , tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 15 , paragrafo 3 del regolamento , l'interessato soddisfa alle condizioni richieste per l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata per l'invalidità , vecchiaia e morte ( pensioni ) in più regimi , ai sensi della legislazione di uno Stato membro , e se non è stato soggetto all'assicurazione obbligatoria in uno di questi regimi a titolo della sua ultima occupazione , puo beneficiare di dette disposizioni per l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata nel regime stabilito dalla legislazione di detto Stato membro , o in mancanza , nel regime di sua scelta .

2 . Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 9 , paragrafo 2 del regolamento , l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione dello Stato membro in causa un attestato relativo ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro . Tale attestato è rilasciato , a richiesta dell'interessato , dall'istituzione o dalle istituzioni che applicano le legislazioni sotto le quali ha compiuto detti periodi di assicurazione .

Applicazione dell'articolo 12 del regolamento

Articolo 7

Regole generali concernenti l'applicazione delle disposizioni relative al divieto di cumulo _ Applicazione delle suddette disposizioni alle prestazioni d'invalidità , vecchiaia e morte ( pensioni )

1 . Quando il beneficiario di una prestazione dovuta ai sensi della legislazione di uno Stato membro ha anche diritto a prestazioni ai sensi della legislazione di uno o più altri Stati membri , si applicano le seguenti regole :

a ) Se l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 12 , paragrafi 2 o 3 del regolamento comporta la riduzione o la sospensione concomitante di tali prestazioni , ciascuna di esse non puo essere ridotta né sospesa per un importo superiore all'importo ottenuto dividendo l'ammontare su cui verte la riduzione o la sospensione ai sensi della legislazione in base alla quale tale prestazione è dovuta , per il numero delle prestazioni soggette a riduzione o a sospensioni cui il beneficiario ha diritto .

b ) Se si tratta di prestazioni di invalidità , di vecchiaia o di morte (...

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