Commission Regulation (EC) No 1598/2002 of 6 September 2002 laying down detailed rules for the application of Council Directive 1999/105/EC as regards the provision of mutual administrative assistance by official bodies
Coming into Force | 14 September 2002,01 January 2003 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32002R1598 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1598/oj |
Published date | 07 September 2002 |
Date | 06 September 2002 |
Official Gazette Publication | Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 240, 07 de septiembre de 2002 |
Regolamento (CE) n. 1598/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002, recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la prestazione di assistenza amministrativa reciproca da parte degli organismi ufficiali degli Stati membri
Gazzetta ufficiale n. L 240 del 07/09/2002 pag. 0039 - 0042
Regolamento (CE) n. 1598/2002 della Commissione
del 6 settembre 2002
recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la prestazione di assistenza amministrativa reciproca da parte degli organismi ufficiali degli Stati membri
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione(1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE, gli Stati membri provvedono, mediante un sistema di controllo ufficiale, affinché i materiali forestali di moltiplicazione provenienti da singole unità di ammissione o partite rimangano chiaramente identificabili durante l'intero processo, dalla raccolta alla consegna all'utilizzatore finale.
(2) Ai fini del corretto funzionamento del sistema di controllo, gli organismi ufficiali devono ottenere le informazioni necessarie sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione da parte dei fornitori registrati, nonché i documenti rilasciati dai fornitori stessi. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 1999/105/CE, i fornitori consegnano agli organismi ufficiali i documenti contenenti le informazioni necessarie.
(3) Se, durante il processo dalla raccolta alla consegna all'utilizzatore finale, i materiali forestali di moltiplicazione vengono trasportati da uno Stato membro a un altro, l'organismo ufficiale dello Stato membro di destinazione può ottenere le informazioni necessarie sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione prima della loro registrazione nel sistema di controllo di questo Stato membro soltanto tramite l'organismo ufficiale dello Stato membro del fornitore. Affinché dette informazioni siano comunicate in modo tempestivo ed efficiente, è opportuno definire una procedura di scambio normalizzata.
(4) Le misure previste dal presente...
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