Commission Regulation (EC) No 1520/2000 of 13 July 2000 laying down common detailed rules for the application of the system of granting export refunds on certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty, and the criteria for fixing the amount of such refunds

Coming into Force16 July 2000
End of Effective Date07 July 2005
Celex Number32000R1520
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2000/1520/oj
Published date15 July 2000
Date13 July 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 177, 15 July 2000
EUR-Lex - 32000R1520 - IT

Regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo

Gazzetta ufficiale n. L 177 del 15/07/2000 pag. 0001 - 0048


Regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione

del 13 luglio 2000

che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1222/94(2) della Commissione, del 30 maggio 1994, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 701/2000(3), ha stabilito, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo. Tale regolamento è stato modificato a quindici riprese; per motivi di chiarezza è opportuno procedere alla rifusione di detto regolamento (CE) n. 1222/94 in occasione delle nuove modifiche che devono esservi apportate.

(2) I regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori delle uova, dei cereali, del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero prevedono che, nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti agricoli considerati sotto forma di determinate merci trasformate non comprese nell'allegato I del trattato, sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per detti prodotti, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nell'Unione può essere compensata da restituzioni all'esportazione.

(3) Il regolamento (CE) n. 800/1999(4) della Commissione stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le norme generali relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo. È peraltro opportuno apportare alcune precisazioni quanto all'applicazione di tale regime nel settore delle merci non comprese nell'allegato I.

(4) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, allegato all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, prevede che le restituzioni versate alle esportazioni dei prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato II del trattato non possano essere superiori alla restituzione che sarebbe versata ai prodotti esportati nello stato in cui si trovano. È necessario tenerne conto per stabilire i tassi delle restituzioni e per le regole di assimilazione.

(5) La fecola di patate è assimilata all'amido di granturco. È però opportuno poter fissare un tasso di restituzione particolare per la fecola di patate nelle situazioni di mercato in cui il suo prezzo è significativamente inferiore a quello dell'amido di granturco.

(6) Le merci in oggetto possono essere ottenute sia direttamente, a partire da prodotti di base, che a partire da prodotti derivati dalla loro trasformazione, o ancora a partire da prodotti assimilati ad una di queste categorie. In ciascuno dei casi è opportuno fissare le modalità applicabili per il calcolo dell'importo della restituzione.

(7) Numerose merci, fabbricate in una data impresa in condizioni tecniche ben definite e dotate di caratteristiche e qualità costanti, sono oggetto di correnti regolari di esportazione. Per non appesantire le formalità di esportazione è opportuno favorire, per dette merci, l'applicazione di una procedura di controllo più semplice, basata sulla trasmissione alle autorità competenti, da parte del fabbricante, delle informazioni che tali autorità ritengono necessarie circa le condizioni di fabbricazione delle merci stesse. In caso di registrazione è opportuno prevederne la conferma annua, per ridurre i rischi che potrebbero risultarne se fosse omessa la comunicazione di una modifica delle quantità di prodotto utilizzato per la fabbricazione delle merci di cui trattasi.

(8) La proporzione di prodotti agricoli entrati nella fabbricazione della maggior parte delle merci esportate è essenzialmente variabile. L'importo della restituzione deve quindi essere determinato in funzione del quantitativo di tali prodotti realmente impiegato nella fabbricazione delle merci esportate. A fini di semplificazione amministrativa è però opportuno che, per talune merci la cui composizione è semplice e relativamente costante, l'importo della restituzione venga determinato in funzione di quantitativi di prodotti agricoli stabiliti forfettariamente. In caso di registrazione di tali quantità è opportuno prevederne la conferma annua, per ridurre i rischi che potrebbero risultarne se fosse omessa la comunicazione di una modifica delle quantità di prodotto utilizzato per la fabbricazione delle merci di cui trattasi.

(9) In mancanza della prova che le merci da esportare non hanno fruito della restituzione alla produzione a norma del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e rispettivamente del riso(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999(6) o a norma del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica(7) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2074/98 della Commissione(8), è opportuno disporre che dall'importo della restituzione all'esportazione venga detratto l'importo di detta restituzione alla produzione applicabile il giorno in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione. Questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode.

(10) Il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al versamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli(9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83(10), ed il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli(11) stabiliscono un regime di versamento anticipato delle restituzioni all'esportazione, di cui occorre tener conto in sede di adeguamento delle restituzioni all'esportazione.

(11) È necessario prendere provvedimenti atti a garantire l'assoluto rispetto degli impegni della Comunità. È inoltre opportuno che tali provvedimenti non siano più vincolanti del necessario per gli operatori.

(12) Gli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato limitano l'importo delle restituzioni che possono essere versate nel corso di un esercizio finanziario. D'altra parte le esportazioni di merci non comprese nell'allegato I del trattato devono essere effettuabili in condizioni note anticipativamente. È necessario, in particolare, che gli operatori abbiano la garanzia che per tali esportazioni potrà essere versata una restituzione compatibile con il rispetto degli impegni della Comunità derivanti dagli accordi o, in caso contrario, ne siano informati con sufficiente anticipo. Inoltre il rilascio di detti titoli permette di mantenere il controllo sulle domande di restituzione e di garantire ai loro titolari che potranno fruire delle restituzioni fino all'importo per il quale è stato rilasciato il titolo, purché rispettino le altre condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di restituzioni.

(13) Detti accordi concernono la totalità dei prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato. Tali prodotti comprendono taluni cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche di cui all'articolo 13, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92(12). Il regolamento (CEE) n. 2825/93(13), modificato dal regolamento (CE) n. 3098/94(14) stabilisce alcune modalità di applicazione per detti cereali. È opportuno che il versamento delle restituzioni per tutti i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato sia disciplinato da norme comuni.

(14) Le domande di titoli rischiano di superare l'importo totale che può essere attribuito. È pertanto opportuno suddividere l'anno in periodi, per garantire la possibilità di ottenere tali titoli tanto agli operatori che esportano alla fine dell'esercizio finanziario che a quelli che esportano all'inizio di esso. È inoltre opportuno fissare, se del caso, un coefficiente di riduzione del totale degli importi richiesti.

(15) Nella misura in cui il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli(15), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999(16), del 9 settembre 1999, si applica ai titoli è opportuno precisare le condizioni di svincolo della cauzione del titolo.

(16) Alcuni tipi di esportazioni non sono soggetti, in materia di restituzioni, a limitazioni derivanti dagli impegni internazionali dell'Unione. Tali esportazioni devono pertanto essere esonerate dall'obbligo di presentare un titolo di restituzione.

(17) La maggior parte degli esportatori riscuote restituzioni di importo annuo inferiore a...

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