Council Regulation (EC) No 130/2006 of 23 January 2006 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of tartaric acid originating in the People’s Republic of China

Coming into Force28 January 2006
End of Effective Date27 January 2011
Celex Number32006R0130
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/130/oj
Published date12 December 2008
Date23 January 2006
CourtCouncil of the European Union
L_2006023IT.01000101.xml
27.1.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 23/1

REGOLAMENTO (CE) N. 130/2006 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2006

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 1259/2005 (2) («regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tartarico («AT»), attualmente classificabile al codice NC 2918 12 00, originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»).
(2) Si rammenta che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l’analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio, la Commissione ha analizzato i dati relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e il 30 giugno 2004 («periodo in esame»). Il periodo adottato ai fini delle risultanze relative alla sottoquotazione, alla sottoquotazione dei prezzi indicativi e all'eliminazione del pregiudizio è il suddetto PI.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(3) A seguito dell'istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di AT originarie della RPC, alcune parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni.
(4) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, la Commissione ha svolto ulteriori visite di accertamento, principalmente per verificare la determinazione del valore normale, presso le sedi delle seguenti società: Produttori esportatori della RPC
Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou, RPC,
Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou City, RPC,
Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, RPC.
(5) Tutte le parti sono state informate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione.
(6) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni sono state debitamente modificate.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(7) Il prodotto in questione è l’acido tartarico, attualmente classificabile al codice NC 2918 12 00. Tale prodotto viene utilizzato nella produzione del vino, negli additivi per bevande e alimenti, come agente ritardante nel gesso e in numerosi altri prodotti. Esso può essere ottenuto dai sottoprodotti della vinificazione, come nel caso di tutti i produttori comunitari oppure, mediante sintesi chimica, da composti petrolchimici, come nel caso di tutti i produttori esportatori cinesi.
(8) Due importatori hanno sostenuto che occorre distinguere tra l’AT di qualità alimentare o farmaceutica, come l’AT naturale fabbricato dall’industria comunitaria e l’AT sintetico ad uso tecnico (non alimentare). Essi hanno aggiunto che quest’ultimo tipo doveva essere escluso dal procedimento perché, diversamente dall’AT fabbricato dalle industrie comunitarie, le qualità ad uso tecnico non possono essere utilizzate per il consumo umano.
(9) Un importatore ha inoltre fatto osservare che l’AT fabbricato dall’industria comunitaria e quello importato dalla RPC sono ottenuti mediante processi di produzione completamente diversi e che soltanto l’AT naturale può essere utilizzato nella produzione di vino. Lo stesso importatore ha aggiunto che il tipo particolare di AT che ha importato rispondeva alle esigenze di un utilizzatore in particolare e non poteva essere utilizzato da altri, asserendo quindi che questo tipo di AT e quello fabbricato dall’industria comunitaria non sono prodotti simili.
(10) Se è vero che esistono diversi tipi di AT che non sono parimenti adatti a tutte le applicazioni, l’inchiesta ha però confermato che tutti presentano le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base. Per quanto riguarda le applicazioni, soltanto l’AT naturale può essere impiegato per la produzione di vino, che rappresenta il 25 % circa del mercato. Per il 75 % rimanente tuttavia, tra cui alcuni prodotti destinati al consumo umano, può essere utilizzato AT sia naturale che sintetico, che sono quindi in concorrenza tra loro. Peraltro va precisato che i processi di produzione di per sé non sono pertinenti ai fini della definizione di prodotto simile.
(11) In mancanza di osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano i considerando da 11 a 13 del regolamento provvisorio.

D. DUMPING

1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(12) In mancanza di osservazioni riguardo la concessione del TEM, sono definitivamente confermate le conclusioni di cui ai considerando da 14 a 17 del regolamento provvisorio.

2. Valore normale

(13) Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, non sono pervenute osservazioni circa il metodo per stabilire il valore normale. Pertanto sono definitivamente confermate le conclusioni di cui ai considerando da 18 a 34 del regolamento provvisorio.

3. Prezzo all’esportazione

(14) In mancanza di osservazioni pertinenti relative ai prezzi all’esportazione, sono confermate le conclusioni esposte al considerando 35 del regolamento provvisorio.

4. Confronto

(15) In mancanza di osservazioni riguardo al confronto tra il valore normale e i prezzi all’esportazione, sono definitivamente confermate le conclusioni di cui ai considerando 36 e 37 del regolamento provvisorio.

5. Margine di dumping

a) Per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e ai quali è stato concesso il TEM

(16) Due produttori esportatori hanno presentato osservazioni relative ai calcoli dettagliati effettuati per determinare il livello dei margini di dumping provvisori accertati. Queste osservazioni sono state esaminate alla luce dei nuovi dati ottenuti nel corso delle visite di accertamento di cui al considerando 4 del presente regolamento. Inoltre sono stati corretti alcuni errori di calcolo.
(17) Di conseguenza, i margini di dumping definitivi medi ponderati, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società Margine di dumping definitivo
Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou 0,3 %
Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou City 10,1 %
Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai 4,7 %

b) Per tutti gli altri produttori esportatori

(18) Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, non sono pervenute osservazioni circa il metodo utilizzato per calcolare il margine di dumping per tutti gli altri produttori esportatori. Di conseguenza, il margine di dumping unico per l’intero paese è stato fissato definitivamente al 34,9 % del prezzo cif franco frontiera comunitaria.

E. PREGIUDIZIO

1. Produzione comunitaria

(19) In mancanza di osservazioni relative alla produzione comunitaria, si confermano i considerando 43 e 44 del regolamento provvisorio.

2. Definizione di industria comunitaria

(20) Un importatore ha asserito che alcuni dei produttori comunitari all’origine della denuncia avevano cessato la produzione e ha chiesto alla Commissione di verificare se l’inchiesta beneficiasse ancora di un grado di sostegno sufficiente ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
(21) A tale riguardo l’inchiesta ha confermato che i produttori che sostengono la denuncia rappresentavano oltre il 95 % della produzione comunitaria stimata durante il PI. Pertanto le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base sono soddisfatte.
(22) In assenza di ulteriori osservazioni relative alla
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