Decision No 575/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 23 May 2007 establishing the European Return Fund for the period 2008 to 2013 as part of the General Programme Solidarity and Management of Migration Flows

Coming into Force01 January 2008,07 June 2007
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32007D0575
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2007/575/oj
Published date06 June 2007
Date23 May 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 144, 06 June 2007
L_2007144IT.01004501.xml
6.6.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 144/45

DECISIONE N. 575/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2007

che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1) Nella prospettiva della creazione progressiva di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, il trattato prevede, da un lato, l'adozione di misure volte a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente a misure d'accompagnamento riguardanti il controllo delle frontiere esterne, l'asilo e l'immigrazione e, dall'altro, l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi.
(2) Nella riunione del 15 e 16 ottobre 1999 a Tampere, il Consiglio europeo ha ribadito la volontà di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, è necessario che una politica europea comune in materia di asilo e migrazione si prefigga di assicurare al tempo stesso il trattamento equo dei cittadini di paesi terzi ed una migliore gestione dei flussi migratori.
(3) Una politica comunitaria efficace in materia di rimpatri costituisce un necessario complemento ad una politica credibile in materia di immigrazione legale e asilo, nonché una componente importante della lotta contro l'immigrazione clandestina. Gli Stati membri stanziano ingenti bilanci per l'attuazione dei programmi di rimpatrio e delle operazioni di rimpatrio forzato. Un'azione comune dell'Unione europea in questo settore, se dotata di adeguate risorse finanziarie comunitarie, potrebbe sostenere l'azione degli Stati membri, sottolineare la necessità del rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente e contribuire a rafforzare la solidarietà tra Stati membri.
(4) Il 28 febbraio 2002 il Consiglio ha adottato il piano globale per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani nell'Unione europea (4) nel quale sottolinea che la politica di riammissione e di rimpatrio costituisce parte integrante e cruciale della lotta contro l'immigrazione clandestina e individua due elementi: principi comuni e misure comuni, sui quali dovrebbe poggiare una politica comunitaria in materia di rimpatrio, nel quadro del rafforzamento della cooperazione amministrativa tra Stati membri.
(5) Il programma d'azione sul rimpatrio, adottato dal Consiglio il 28 novembre 2002 sulla base della comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2002 su una politica comunitaria in materia di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente, riguarda tutte le operazioni che intervengono nel quadro della gestione dei rimpatri da parte degli Stati membri, ossia tanto il rimpatrio forzato e volontario di cittadini di paesi terzi, quanto le fasi principali del rimpatrio, inclusi la preparazione e il follow-up.
(6) Il Consiglio europeo di Salonicco, del 19 e 20 giugno 2003, ha invitato la Commissione ad esaminare tutti gli aspetti relativi alla creazione di uno strumento comunitario separato in materia di rimpatrio, destinato a sostenere, in particolare, le priorità previste dal programma d'azione sul rimpatrio.
(7) Le conclusioni del Consiglio sulle priorità per lo sviluppo positivo di una politica comune in materia di riammissione del 2 novembre 2004 sottolineano che gli accordi di riammissione della Comunità costituiscono un notevole contributo ad un'efficace gestione congiunta della migrazione e svolgono un ruolo prezioso nella lotta contro l'immigrazione clandestina e che sono un elemento importante nell'ambito del dialogo e della cooperazione tra l'Unione europea e i paesi di origine, precedente residenza e transito degli immigrati clandestini.
(8) Facendo seguito alle conclusioni dell'8 giugno 2004, nelle quali il Consiglio ha sollecitato l'autorità di bilancio a predisporre azioni preparatorie e ha invitato la Commissione a tenere conto dei suoi orientamenti sull'elaborazione di piani di rimpatrio integrati, in stretta cooperazione con gli Stati membri, sono state avviate azioni preparatorie per gli anni 2005 e 2006.
(9) Nel programma dell'Aia, il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha sollecitato l'avvio della fase preparatoria di un Fondo europeo per i rimpatri (di seguito denominato «il Fondo») e la sua istituzione entro il 2007, tenendo conto della valutazione della fase preparatoria.
(10) Nel novembre 2004 il Consiglio ha preso atto della relazione della presidenza relativa ad un'analisi delle migliori pratiche dichiarate di rimpatrio verso determinati paesi. La relazione rilevava l'esistenza di notevoli possibilità e l'esigenza di instaurare una cooperazione più concreta tra gli Stati membri per quanto riguarda le pratiche in materia di rimpatrio. Essa metteva quindi in evidenza le possibilità di un approccio più integrato della politica di rimpatrio e delle politiche generali, a livello nazionale e comunitario. La relazione individuava da ultimo le migliori pratiche seguite dagli Stati membri per quanto riguarda il rimpatrio volontario o forzato di cittadini di paesi terzi verso il paese d'origine o di transito, come la promozione dei programmi di rimpatrio volontario assistito per assicurare il carattere duraturo dei rimpatri, la consulenza in materia di rimpatrio e l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte, anche mediante voli charter.
(11) È necessario dotare la Comunità di uno strumento destinato a sostenere ed incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio di una gestione integrata dei rimpatri, al fine di favorire un'applicazione equa ed efficace delle norme comuni in materia di rimpatrio definite nella normativa comunitaria relativa al rimpatrio.
(12) Nel 2007 non dovrebbero essere previsti finanziamenti a titolo della presente decisione per tenere conto dei risultati delle azioni preparatorie sul rimpatrio (nel 2005 e nel 2006), sulla base di una relazione della Commissione sulla valutazione delle azioni preparatorie.
(13) Le norme comuni di cui trattasi sono in particolare la direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (5) ed il suo corollario, la decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (6) e la decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri, che sono destinatari di provvedimenti di allontanamento individuali (7).
(14) Si tratta altresì di strumenti comunitari futuri, come uno strumento relativo a norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel loro territorio, che dovrebbe armonizzare le procedure di rimpatrio applicate in seno all'Unione europea e definire pertanto le condizioni alle quali gli Stati membri possono adottare misure di rimpatrio e i margini di cui dispongono a tale proposito.
(15) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le azioni ai sensi del Fondo rispettino gli obblighi derivanti dai diritti fondamentali, sanciti in particolare nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (convenzione europea dei diritti dell’uomo), nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e in altri pertinenti strumenti internazionali, come la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, ove applicabile.
(16) In considerazione del fatto che l'espulsione collettiva è vietata a norma del protocollo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, solo persone che sono destinatarie di provvedimenti di allontanamento individuali dovrebbero essere rimpatriate mediante operazioni congiunte di rimpatrio ammesse a beneficiare del finanziamento a titolo della presente decisione.
(17) In considerazione della portata e dell'obiettivo del Fondo, esso non dovrebbe in nessun caso sostenere azioni riguardanti zone e centri di permanenza in paesi terzi.
(18) Come previsto nel programma d'azione per il rimpatrio, approvato dal Consiglio il 28 novembre 2002, e come costantemente riaffermato negli atti dell'Unione europea in questo settore, quali in particolare le conclusioni del Consiglio sul rimpatrio volontario del 2 novembre 2005, il rimpatrio volontario è una componente importante per un approccio equilibrato, efficace e sostenibile del rimpatrio.
(19) Le azioni ammissibili che rientrano nell'ambito di applicazione della gestione integrata dei rimpatri dovrebbero tenere conto della situazione specifica delle persone vulnerabili.
(20) Per migliorare
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