Regulation (EU) No 255/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 amending Council Regulations (EC) No 2008/97, (EC) No 779/98 and (EC) No 1506/98 in the field of imports of olive oil and other agricultural products from Turkey, as regards the delegated and implementing powers to be conferred on the Commission

Coming into Force09 April 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014R0255
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2014/255/oj
Published date20 March 2014
Date26 February 2014
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 084, 20 March 2014
L_2014084IT.01005701.xml
20.3.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 84/57

REGOLAMENTO (UE) N. 255/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

recante modifica dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 concernenti le importazioni di olio d’oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2008/97 del Consiglio (2) conferisce alla Commissione poteri che le consentono di adottare le modalità di applicazione specifiche per l’attuazione del regime speciale all’importazione di olio d’oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia. Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare adeguamenti di tale regolamento in caso di modifica del regime speciale previsto dal pertinente accordo di associazione.
(2) Il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio (3) conferisce alla Commissione poteri che le consentono di adottare modalità di applicazione specifiche per l’attuazione del regime di importazione dei prodotti di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), originari della Turchia e ammessi all’importazione nell’Unione alle condizioni previste dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia (4).
(3) Il regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio (5) conferisce alla Commissione poteri che le consentono di abrogare le misure di sospensione previste da tale regolamento non appena siano eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell’Unione verso la Turchia.
(4) In seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è opportuno allineare i poteri conferiti alla Commissione a norma dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 agli articoli 290 e 291 TFUE.
(5) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2008/97, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche da apportare a detto regolamento che si rendano necessarie in caso di modifica delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall’accordo di associazione, in particolare per quanto riguarda gli importi, o qualora sia concluso un nuovo accordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(6) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2008/97 è così modificato:

1) gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 7 La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità necessarie per l’applicazione del regime speciale all’importazione di cui al presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8 ter, paragrafo 2. Articolo 8 Al fine di rispettare gli impegni internazionali e qualora il Consiglio abbia deciso di approvare le modifiche delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall’accordo di associazione o di concludere un nuovo accordo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis riguardo alle modifiche risultanti dal presente regolamento.»;
2) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 8 bis 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 aprile 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di
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