Council Regulation (EC) No 1799/2003 of 13 October 2003 amending Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq

Coming into Force09 July 2003,16 October 2003
End of Effective Date31 December 2007
Celex Number32003R1799
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/1799/oj
Published date15 October 2003
Date13 October 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 264, 15 October 2003
EUR-Lex - 32003R1799 - IT

Regolamento (CE) n. 1799/2003 del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

Gazzetta ufficiale n. L 264 del 15/10/2003 pag. 0012 - 0013


Regolamento (CE) n. 1799/2003 del Consiglio

del 13 ottobre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2003/495/PESC del Consiglio, del 7 luglio 2003, sull'Iraq(1), modificata dalla posizione comune 2003/735/PESC(2),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A seguito della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, del 22 maggio 2003, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1210/2003, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq(3), che prevede, tra l'altro, misure di congelamento nei confronti dell'ex governo iracheno e di altri enti statali. Tali misure sono entrate in vigore il 9 luglio 2003.

(2) Dopo un riesame dei testi pertinenti si è concluso che la risoluzione non richiede che le misure di congelamento vengano applicate ai fondi e alle risorse economiche di ministeri e altri enti pubblici che non si trovano fuori dall'Iraq in data 22 maggio 2003, ma che hanno lasciato il paese dopo tale data.

(3) Alla luce di quanto precede, occorre riesaminare il divieto di mettere a disposizione degli enti pubblici iracheni fondi e risorse economiche, che pregiudica il funzionamento di tali enti e ostacola inutilmente la ricostruzione dell'Iraq. Pertanto, la disposizione riguardante i pagamenti in entrata relativi ad esportazioni effettuati attraverso le banche pubbliche elencate nel relativo allegato del regolamento (CE) n. 1210/2003 risulta superflua.

(4) In base alla risoluzione 1483(2003), il congelamento dei fondi e delle risorse economiche rappresenta il primo passo verso il loro trasferimento successivo al Fondo di sviluppo per l'Iraq. La risoluzione stabilisce che i fondi e le risorse economiche oggetto di un privilegio legale sorto prima del 22 maggio 2003 o di una sentenza pronunciata prima di tale data siano esenti da tale...

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