Commission Regulation (EC) No 1092/2001 of 30 May 2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2202/96 introducing a Community aid scheme for producers of certain citrus fruits

Coming into Force09 June 2001
End of Effective Date30 September 2003
Celex Number32001R1092
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2001/1092/oj
Published date06 June 2001
Date30 May 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 150, 06 June 2001
EUR-Lex - 32001R1092 - IT 32001R1092

Regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi

Gazzetta ufficiale n. L 150 del 06/06/2001 pag. 0006 - 0016


Regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione

del 30 maggio 2001

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 6,

considerando quanto segue

(1) Il regolamento (CE) n. 2202/96 ha istituito un regime di aiuti per le organizzazioni di produttori che consegnano all'industria di trasformazione taluni agrumi raccolti nella Comunità, elencati nell'articolo 1 del suddetto regolamento.

(2) Per garantire un'applicazione uniforme del regime occorre definire le campagne di commercializzazione degli agrumi e i periodi equivalenti.

(3) Il regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi è fondato su contratti che vincolano, da un lato, le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione(4), e, dall'altro, le imprese di trasformazione. Le organizzazioni di produttori possono anche agire in alcuni casi come imprese di trasformazione. Occorre precisare il tipo e la durata dei contratti e gli elementi che devono figurarvi ai fini dell'applicazione del regime di aiuti.

(4) Per ogni prodotto di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96, i contratti devono essere stipulati entro una data determinata, sia per consentire alle organizzazioni di produttori di definire una programmazione, sia per garantire l'approvvigionamento regolare delle imprese di trasformazione. Tuttavia, per conferire a tale regime la massima efficacia, è opportuno autorizzare i contraenti a modificare, mediante clausole aggiuntive ed entro un certo limite, i quantitativi inizialmente previsti nei contratti.

(5) Allo scopo di agevolare il funzionamento del regime, è necessario che sia conosciuta dalle autorità competenti ogni organizzazione di produttori che commercializza la produzione di agrumi dei suoi membri, dei membri di altre organizzazioni di produttori e di singoli produttori e che intenda beneficiare del regime di aiuti. Occorre altresì che le imprese di trasformazione che sottoscrivono contratti con queste organizzazioni di produttori comunichino alle autorità competenti gli elementi necessari per garantire il corretto funzionamento del regime.

(6) Esiste uno stretto legame tra la materia prima consegnata all'industria di trasformazione e il prodotto finito ottenuto. Questa materia prima deve pertanto rispondere a determinati requisiti minimi.

(7) Nelle domande di aiuto per ciascun prodotto devono figurare tutti gli elementi necessari per verificarne la regolarità, tenuto conto degli elementi che figurano nei contratti.

(8) Per garantire la corretta applicazione del regime di aiuti, le organizzazioni di produttori e le imprese di trasformazione devono comunicare le informazioni opportune e tenere aggiornata una documentazione adeguata, nonché, in particolare, precisare le superfici coltivate ad arance, piccoli agrumi, limoni, pompelmi e pomeli sulla base del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione(6), e del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2721/2000(8), ai fini di ispezioni o di controlli ritenuti necessari.

(9) Per la gestione del regime di aiuti occorre, da un lato, definire procedure di controllo fisico e documentale per le consegne e trasformazioni, imporre che venga eseguito un numero sufficientemente rappresentativo di verifiche delle domande di aiuto e, dall'altro, stabilire determinate sanzioni nei confronti delle organizzazioni di produttori e delle imprese di trasformazione che non abbiano rispettato la regolamentazione, segnatamente in caso di false dichiarazioni, di mancato rispetto dei contratti o di mancata trasformazione dei prodotti consegnati.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sostituiscono quelle del regolamento (CE) n. 1169/97 della Commissione, del 26 giugno 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2729/1999(10). Occorre pertanto abrogare detto regolamento.

(11) Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DEFINIZIONI E CAMPAGNE DI COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) "organizzazioni di produttori": le organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori prericonosciuti in forza dell'articolo 14 del medesimo regolamento;

b) "associazione di organizzazioni di produttori": le associazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;

c) "singoli produttori": qualsiasi persona fisica o giuridica, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96, che coltivi nella propria azienda materie prime destinate alla trasformazione e che non appartenga ad alcuna organizzazione di produttori;

d) "trasformatore": un'impresa di trasformazione che gestisca a fini economici, sotto la propria responsabilità, uno o più stabilimenti dotati di impianti per la fabbricazione di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96.

Articolo 2

1. Le campagne di commercializzazione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2202/96, qui di seguito denominate "campagne", hanno la seguente durata:

a) dal 1o ottobre al 30 settembre per:

- le arance dolci,

- i mandarini, le clementine e i satsuma,

- i pompelmi e i pomeli;

b) dal 1o giugno al 31 maggio per i limoni.

2. L'aiuto alle organizzazioni di produttori che consegnano mandarini, clementine e satsuma è concesso soltanto per i prodotti consegnati all'industria di trasformazione nel corso del periodo dal 1o ottobre al 30 giugno.

3. Per una determinata campagna, il "periodo equivalente" di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2202/96 va:

- dal 1o luglio della campagna precedente al 30 giugno della campagna in corso per le arance,

- dal 1o ottobre al 30 giugno della campagna in corso per i mandarini, le clementine e i satsuma,

- dal 1o luglio della campagna precedente al 30 giugno della campagna in corso per i pompelmi e i pomeli,

- dal 1o marzo della campagna precedente al 28/29 febbraio della campagna in corso per i limoni.

CAPITOLO II

CONTRATTI

Articolo 3

1. I contratti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96, sui quali si fonda il regime di aiuti (in prosieguo: " i contratti"), sono stipulati per iscritto. Essi sono stipulati separatamente per ciascuno dei prodotti di base indicati all'articolo 1 del suddetto regolamento e recano un numero d'identificazione. I contratti possono assumere una delle forme seguenti:

a) contratto vigente tra un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, da un lato, e un trasformatore, dall'altro;

b) impegno di conferimento, quando l'organizzazione di produttori coincide con il trasformatore.

Per ciascuno dei prodotti di base di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96, può essere in vigore un solo contratto di campagna e/o un solo contratto pluriennale alla volta tra un'organizzazione di produttori e un trasformatore.

2. I contratti riguardano:

a) l'intera campagna di cui trattasi nel caso di contratti di campagna;

b) almeno tre campagne nel caso di contratti pluriennali, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2202/96.

Per quanto riguarda le clementine, vengono stilati contratti distinti per ciascuna delle due destinazioni possibili: succo e segmenti.

3. Nei contratti viene indicato segnatamente quanto segue:

a) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione di produttori firmataria;

b) il nome e l'indirizzo del trasformatore;

c) il quantitativo di materie prime da consegnare per la trasformazione; nel caso dei contratti pluriennali, tale quantitativo è ripartito tra le varie campagne;

d) il calendario delle consegne ai trasformatori;

e) l'obbligo, per i trasformatori, di trasformare i quantitativi consegnati nell'ambito del contratto di cui trattasi;

f) il prezzo da pagare all'organizzazione di produttori per la materia prima, eventualmente differenziato secondo la varietà e/o la qualità e/o il trimestre di consegna; il pagamento può essere eseguito solo mediante trasferimento bancario o postale.

Nel contratto sono inoltre specificati lo stadio di consegna cui si applica il prezzo e le condizioni di pagamento; un eventuale ritardo di pagamento non può superare novanta giorni dalla data di consegna di ogni partita;

g) le indennità previste in caso di inadempienza degli obblighi...

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