2010/773/EU: Decision of the European Central Bank of 25 November 2010 on the quality accreditation procedure for manufacturers of euro banknotes (ECB/2010/22)

Coming into Force16 December 2010
End of Effective Date26 February 2015
Celex Number32010D0022
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2010/773/oj
Published date15 December 2010
Date25 November 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 330, 15 December 2010
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15.12.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 330/14

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 novembre 2010

sulla procedura di accreditamento di qualità per i fabbricanti delle banconote in euro

(BCE/2010/22)

(2010/773/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 128, paragrafo 1, del trattato e l’articolo 16 dello Statuto del SEBC prevedono che la Banca centrale europea (BCE) abbia il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione delle banconote in euro all’interno dell’Unione. Tale diritto include la competenza ad adottare misure atte a proteggere l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento.
(2) È di fondamentale importanza che la produzione delle banconote in euro e delle materie prime delle banconote in euro, al fine di garantire la qualità delle stesse, ovunque esse siano prodotte, avvenga nel rispetto di identici standard di qualità.
(3) Pertanto, dovrebbe essere predisposta una procedura di accreditamento di qualità al fine di garantire che solo i fabbricanti che rispettino i requisiti minimi di qualità siano accreditati per la produzione delle banconote in euro e delle materie prime delle banconote in euro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a) per «accreditamento di qualità» si intende lo status, la cui portata è stabilita negli articoli 3 e 4, accordato dalla BCE ad un fabbricante a conferma del fatto che il medesimo si conforma ai requisiti di qualità;
b) per «attività di produzione delle banconote in euro» si intende la produzione di banconote in euro o di qualunque materia prima delle banconote in euro;
c) per «fabbricante» si intende qualunque soggetto che sia o intenda essere coinvolto in un’attività di produzione delle banconote in euro;
d) per «luogo di fabbricazione» si intende qualunque locale utilizzato dal fabbricante, o che esso intenda utilizzare, per un’attività di produzione delle banconote in euro;
e) per «requisiti di qualità» si intendono le norme sostanziali cui deve conformarsi un fabbricante che richieda l’accreditamento di qualità, secondo quanto disposto in altra sede dalla BCE;
f) per «disposizioni di qualità» si intendono le misure adottate da un fabbricante presso un luogo di fabbricazione al fine di conformarsi ai requisiti di qualità;
g) per «autorità di certificazione» si intende un’autorità di certificazione indipendente che valuta i sistemi di controllo della qualità dei fabbricanti ed è abilitata a certificare che un fabbricante soddisfi i requisiti della serie di norme ISO 9001;
h) per «materie prime delle banconote in euro» si intendono la carta, l’inchiostro, la banda metallica e il filo usati per la produzione delle banconote in euro;
i) per «elementi di sicurezza dell’euro» e «attività di sicurezza dell’euro» si intendono le definizioni che ne dà la decisione BCE/2008/3 del 15 maggio 2008 sulle procedure di accreditamento di sicurezza per i fabbricanti degli elementi di sicurezza dell’euro per le banconote in euro (1);
j) per «giorno lavorativo della BCE» si intende un giorno da lunedì a venerdì, ad esclusione delle festività della BCE;
k) per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro;
l) per «questionario di controllo preliminare» si intende un modulo utilizzato dall’unità per il controllo della qualità al fine di ottenere da un fabbricante delle informazioni circa le specificità di un luogo di fabbricazione e circa le modifiche apportate alle disposizioni di qualità rispetto all’ultimo controllo della qualità.

Articolo 2

Principi generali

1. Un fabbricante deve richiedere ed ottenere l’accreditamento di qualità dalla BCE prima di iniziare o continuare la sua attività di produzione delle banconote in euro.

2. Un fabbricante accreditato può svolgere un’attività di produzione delle banconote in euro esclusivamente presso il luogo di fabbricazione per il quale è stato accordato l’accreditamento di qualità ai sensi della presente decisione.

3. I requisiti stabiliti dalla BCE ai fini dell’accreditamento di qualità sono da intendersi come requisiti minimi. I fabbricanti possono adottare ed attuare standard di qualità più stringenti, stabiliti nel loro piano per la qualità, come definito nei requisiti di qualità.

4. Il Comitato esecutivo, sentito il parere del Comitato per le banconote, è competente ad adottare tutte le decisioni relative all’accreditamento di qualità di un fabbricante, e ne informa il Consiglio direttivo.

5. Eventuali costi e connesse perdite che un fabbricante sopporti in conseguenza dell’applicazione della presente decisione sono a carico del fabbricante.

6. Le disposizioni della presente decisione non pregiudicano eventuali accreditamenti di qualità, pieni o temporanei, accordati prima dell’entrata in vigore della stessa.

Articolo 3

Accreditamento di qualità pieno

1. Un fabbricante può svolgere un’attività di produzione delle banconote in euro esclusivamente se la BCE accorda l’accreditamento di qualità pieno per tale attività.

2. Può essere accordato l’accreditamento di qualità pieno per un’attività di produzione delle banconote in euro, quando il fabbricante soddisfi tutte le seguenti condizioni:

a) sia stato coinvolto in un’attività di produzione delle banconote in euro nei 24 mesi precedenti la richiesta di accreditamento di qualità pieno o gli sia stato accordato l’accreditamento di qualità temporaneo come stabilito nell’articolo 4 ed abbia iniziato un’attività di produzione delle banconote in euro ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3;
b) si conformi alle serie di norme ISO 9001 per il controllo della qualità presso uno specifico luogo di fabbricazione per una specifica attività di produzione delle banconote in euro, e un’autorità di certificazione abbia emesso un certificato a tal fine;
c) si conformi ai requisiti di qualità presso il summenzionato luogo di fabbricazione per la summenzionata attività di produzione delle banconote in euro;
d) abbia l’accreditamento di sicurezza con riferimento al summenzionato luogo di fabbricazione per la summenzionata attività di sicurezza dell’euro ai sensi della decisione BCE/2008/3, qualora produca elementi di sicurezza dell’euro;
e) il suo luogo di fabbricazione sia situato in uno Stato membro, qualora si tratti di una stamperia; e
f) il suo luogo di fabbricazione sia situato in uno Stato membro o in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), qualora non si tratti di una stamperia.

3. Il Comitato esecutivo, sentito il parere del comitato per le banconote può, sulla base di una valutazione caso per caso, concedere delle deroghe rispetto al requisito dell’ubicazione di cui alle lettere e) e f). Ogni decisione al riguardo è notificata senza indugio al Consiglio direttivo. Il Comitato esecutivo osserva ogni decisione in materia del Consiglio direttivo.

4. L’accreditamento di qualità pieno è accordato ai fabbricanti per 24 mesi, salvo che venga adottata una decisione ai sensi degli articoli 15, 16 o 17. L’accreditamento di qualità pieno può essere rinnovato ogni 24 mesi.

5. È necessaria la previa approvazione in forma scritta della BCE, perché un fabbricante accreditato possa esternalizzare la produzione di banconote in euro o delle materie prime delle banconote in euro in altro luogo di fabbricazione o a qualunque terzo, incluse le società controllate e consociate.

Articolo 4

Accreditamento di qualità temporaneo

1. Se, nei 24 mesi precedenti, un fabbricante non è stato coinvolto in un’attività di produzione delle banconote in euro descritta all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), può essergli accordato l’accreditamento di qualità temporaneo per un’attività di produzione delle banconote in euro pianificata.

2. Può essere accordato l’accreditamento di qualità temporaneo per un’attività di produzione delle banconote in euro, quando il fabbricante soddisfi tutte le seguenti condizioni:

a) si conformi alle serie di norme ISO 9001 per il controllo della qualità presso uno specifico luogo di fabbricazione per un’attività di produzione delle banconote in euro pianificiata e un’autorità di certificazione abbia emesso un certificato a tal fine;
b) abbia realizzato le procedure e le infrastrutture necessarie per conformarsi ai requisiti di qualità presso il summenzionato luogo di fabbricazione per la summenzionata attività di produzione di banconote in euro;
c) abbia l’accreditamento di sicurezza pieno presso il summenzionato luogo di fabbricazione per un’attività di sicurezza dell’euro pianificata ai sensi della decisione BCE/2008/3, qualora pianifichi di produrre un elemento di sicurezza dell’euro;
d) il suo luogo di fabbricazione sia situato in uno Stato membro, qualora si tratti di una stamperia; e
e) il suo luogo di fabbricazione sia situato in uno Stato membro o in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), qualora non si tratti di una stamperia.

3. L’accreditamento di qualità temporaneo è concesso ad un fabbricante per un anno, salvo che venga adottata una decisione ai sensi degli articoli 15, 16 o 17. Qualora durante tale periodo il fabbricante partecipi ad una gara d’appalto per lo svolgimento di un’attività di...

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