2008/458/EC: Commission Decision of 5 March 2008 laying down rules for the implementation of Decision No 575/2007/EC of the European Parliament and of the Council establishing the European Return Fund for the period 2008 to 2013 as part of the General programme Solidarity and Management of Migration Flows as regards Member States' management and control systems, the rules for administrative and financial management and the eligibility of expenditure on projects co-financed by the Fund (notified under document number C(2008) 796)

Coming into Force05 March 2008
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32008D0458
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2008/458/oj
Published date27 June 2008
Date05 March 2008
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 167, 27 giugno 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 167, 27 de junio de 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 167, 27 juin 2008
L_2008167IT.01013501.xml
27.6.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 167/135

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2008

recante modalità di applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo

[notificata con il numero C(2008) 796]

(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, slovacca, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2008/458/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (1), in particolare l'articolo 23, l'articolo 31, paragrafo 5, l'articolo 33, paragrafo 6 e l'articolo 35, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) È necessario stabilire a quali condizioni gli Stati membri devono attuare le azioni a titolo del Fondo, precisando in particolare le circostanze in cui l'autorità responsabile può attuare i progetti direttamente. È inoltre opportuno stabilire ulteriori disposizioni per le autorità delegate.
(2) È necessario redigere un elenco di procedure o di modalità pratiche che spetterà alle varie autorità designate stabilire e applicare per attuare il Fondo.
(3) È necessario definire gli obblighi delle autorità responsabili nei confronti dei beneficiari finali nella fase di selezione e approvazione dei progetti da finanziare e in relazione agli aspetti di cui si devono verificare le spese dichiarate dal beneficiario finale oppure dai partner del progetto, comprese le verifiche amministrative delle domande di rimborso e le verifiche in loco di singoli progetti.
(4) Per consentire un audit adeguato delle spese effettuate nell'ambito dei programmi annuali, è necessario stabilire i criteri cui attenersi in modo da garantire un'adeguata tracciabilità dei dati.
(5) L'audit dei progetti e dei sistemi è svolto sotto la responsabilità dell'autorità di audit. Per assicurare che gli audit siano di portata e di efficacia adeguate e siano eseguiti secondo gli stessi standard in tutti gli Stati membri, è necessario stabilire le condizioni da rispettare, inclusa la base del campionamento.
(6) Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione, unitamente al programma pluriennale, la descrizione dei sistemi di gestione e di controllo. Poiché questo documento è uno degli elementi principali di cui la Commissione si avvale, nell'ambito della gestione concorrente del bilancio comunitario, per accertare se gli Stati membri facciano uso di un dato contributo finanziario in conformità alle norme e ai principi applicabili per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità, è necessario precisare quali informazioni tale documento deve contenere.
(7) Per armonizzare le norme che disciplinano la programmazione, il follow-up dell'attuazione del Fondo, l'audit e la certificazione delle spese, bisogna definire chiaramente i contenuti del programma pluriennale, del programma annuale, delle relazioni intermedie e della relazione finale, delle domande di pagamento e della strategia di audit, della relazione annuale di audit, della dichiarazione di validità e della certificazione delle spese.
(8) Poiché spetta agli Stati membri notificare e sorvegliare le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati in relazione ai contributi del Fondo, è necessario definire le disposizioni relative ai dati da trasmettere alla Commissione.
(9) L'esperienza insegna che i cittadini dell'Unione europea non sono sufficientemente consapevoli del ruolo che la Comunità ricopre nel finanziamento dei programmi. È quindi opportuno indicare con precisione le misure di informazione e pubblicità occorrenti per colmare questa lacuna in termini di comunicazione e informazione.
(10) Al fine di garantire un'ampia diffusione delle informazioni sulle possibilità di finanziamento a tutte le parti interessate, e ai fini della trasparenza, occorre definire misure minime di informazione che rendano note ai potenziali beneficiari finali le possibilità di finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri tramite il Fondo. Per migliorare la trasparenza riguardo all'intervento del Fondo è opportuno che siano pubblicati l'elenco dei beneficiari finali, la denominazione dei progetti e l'importo del finanziamento pubblico assegnato ai progetti.
(11) A norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3), è necessario prevedere, riguardo alle misure di informazione e pubblicità e alle operazioni di audit di cui nella presente decisione, che la Commissione e gli Stati membri vietino la diffusione illecita o l'accesso non autorizzato ai dati personali e si deve precisare per quali finalità la Commissione e gli Stati membri possano trattare tali dati.
(12) Il ricorso a mezzi elettronici per lo scambio delle informazioni e dei dati finanziari fra gli Stati membri e la Commissione consente di semplificare le procedure, di potenziare l'efficienza e la trasparenza e di risparmiare tempo. Per trarre il massimo profitto da questi vantaggi senza compromettere la sicurezza degli scambi, la Commissione potrebbe realizzare un sistema informatico comune.
(13) Perché l'attuazione del Fondo negli Stati membri sia efficiente e risponda al principio della sana gestione finanziaria, è opportuno adottare una serie di norme comuni di ammissibilità delle spese a titolo del Fondo. Nell'intento di ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari finali e delle autorità designate, a determinate condizioni, i costi indiretti potrebbero essere ammessi ad un tasso forfetario.
(14) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per il Regno Unito.
(15) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per l'Irlanda.
(16) A norma dell'articolo 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la presente decisione non è vincolante per la Danimarca né ad essa applicabile.
(17) Le misure di cui nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione del Fondo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

INDICE

Parte I Introduzione
Capo I Oggetto e definizioni
Articolo 1 Oggetto
Articolo 2 Definizioni
Parte II Disposizioni comuni ai quattro fondi
Capo 1 Autorità designate
Articolo 3 Autorità comuni
Articolo 4 Autorità delegata
Articolo 5 Esternalizzazione di compiti
Capo 2 Sistemi di gestione e di controllo
Articolo 6 Manuale di procedure
Articolo 7 Attuazione del Fondo da parte dell'autorità responsabile
Articolo 8 Condizioni in cui l'autorità responsabile agisce in veste di organo esecutivo
Articolo 9 Procedura di selezione e attribuzione quando l'autorità responsabile agisce in veste di autorità preposta all'attribuzione
Articolo 10 Convenzione di sovvenzione con il beneficiario finale quando l'autorità responsabile agisce in veste di autorità preposta all'attribuzione
Articolo 11 Appalti di esecuzione
Articolo 12 Determinazione del contributo comunitario finale
Articolo 13 Assistenza tecnica
Articolo 14 Spese di assistenza tecnica nel caso di un'autorità comune
Articolo 15 Verifiche a cura dell'autorità responsabile
Articolo 16 Tracciabilità dei dati
Articolo 17 Audit dei sistemi e audit dei progetti
Articolo 18 Verifiche a cura dell'autorità di certificazione
Capo 3 Informazioni obbligatorie sull'utilizzo del Fondo
Articolo 19 Principio di proporzionalità
Articolo 20 Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo
Articolo 21 Revisione della descrizione dei sistemi di gestione e di controllo
Articolo 22 Documenti di programmazione
Articolo 23 Revisione della ripartizione finanziaria nei programmi annuali
Articolo 24 Relazione intermedia e relazione finale sull'attuazione dei programmi annuali
Articolo 25 Documenti redatti dall'autorità di audit
Articolo 26 Documenti redatti
...

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