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27.6.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 167/135 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2008
recante modalità di applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo
[notificata con il numero C(2008) 796]
(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, slovacca, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
(2008/458/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (1), in particolare l'articolo 23, l'articolo 31, paragrafo 5, l'articolo 33, paragrafo 6 e l'articolo 35, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) | È necessario stabilire a quali condizioni gli Stati membri devono attuare le azioni a titolo del Fondo, precisando in particolare le circostanze in cui l'autorità responsabile può attuare i progetti direttamente. È inoltre opportuno stabilire ulteriori disposizioni per le autorità delegate. |
(2) | È necessario redigere un elenco di procedure o di modalità pratiche che spetterà alle varie autorità designate stabilire e applicare per attuare il Fondo. |
(3) | È necessario definire gli obblighi delle autorità responsabili nei confronti dei beneficiari finali nella fase di selezione e approvazione dei progetti da finanziare e in relazione agli aspetti di cui si devono verificare le spese dichiarate dal beneficiario finale oppure dai partner del progetto, comprese le verifiche amministrative delle domande di rimborso e le verifiche in loco di singoli progetti. |
(4) | Per consentire un audit adeguato delle spese effettuate nell'ambito dei programmi annuali, è necessario stabilire i criteri cui attenersi in modo da garantire un'adeguata tracciabilità dei dati. |
(5) | L'audit dei progetti e dei sistemi è svolto sotto la responsabilità dell'autorità di audit. Per assicurare che gli audit siano di portata e di efficacia adeguate e siano eseguiti secondo gli stessi standard in tutti gli Stati membri, è necessario stabilire le condizioni da rispettare, inclusa la base del campionamento. |
(6) | Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione, unitamente al programma pluriennale, la descrizione dei sistemi di gestione e di controllo. Poiché questo documento è uno degli elementi principali di cui la Commissione si avvale, nell'ambito della gestione concorrente del bilancio comunitario, per accertare se gli Stati membri facciano uso di un dato contributo finanziario in conformità alle norme e ai principi applicabili per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità, è necessario precisare quali informazioni tale documento deve contenere. |
(7) | Per armonizzare le norme che disciplinano la programmazione, il follow-up dell'attuazione del Fondo, l'audit e la certificazione delle spese, bisogna definire chiaramente i contenuti del programma pluriennale, del programma annuale, delle relazioni intermedie e della relazione finale, delle domande di pagamento e della strategia di audit, della relazione annuale di audit, della dichiarazione di validità e della certificazione delle spese. |
(8) | Poiché spetta agli Stati membri notificare e sorvegliare le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati in relazione ai contributi del Fondo, è necessario definire le disposizioni relative ai dati da trasmettere alla Commissione. |
(9) | L'esperienza insegna che i cittadini dell'Unione europea non sono sufficientemente consapevoli del ruolo che la Comunità ricopre nel finanziamento dei programmi. È quindi opportuno indicare con precisione le misure di informazione e pubblicità occorrenti per colmare questa lacuna in termini di comunicazione e informazione. |
(10) | Al fine di garantire un'ampia diffusione delle informazioni sulle possibilità di finanziamento a tutte le parti interessate, e ai fini della trasparenza, occorre definire misure minime di informazione che rendano note ai potenziali beneficiari finali le possibilità di finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri tramite il Fondo. Per migliorare la trasparenza riguardo all'intervento del Fondo è opportuno che siano pubblicati l'elenco dei beneficiari finali, la denominazione dei progetti e l'importo del finanziamento pubblico assegnato ai progetti. |
(11) | A norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3), è necessario prevedere, riguardo alle misure di informazione e pubblicità e alle operazioni di audit di cui nella presente decisione, che la Commissione e gli Stati membri vietino la diffusione illecita o l'accesso non autorizzato ai dati personali e si deve precisare per quali finalità la Commissione e gli Stati membri possano trattare tali dati. |
(12) | Il ricorso a mezzi elettronici per lo scambio delle informazioni e dei dati finanziari fra gli Stati membri e la Commissione consente di semplificare le procedure, di potenziare l'efficienza e la trasparenza e di risparmiare tempo. Per trarre il massimo profitto da questi vantaggi senza compromettere la sicurezza degli scambi, la Commissione potrebbe realizzare un sistema informatico comune. |
(13) | Perché l'attuazione del Fondo negli Stati membri sia efficiente e risponda al principio della sana gestione finanziaria, è opportuno adottare una serie di norme comuni di ammissibilità delle spese a titolo del Fondo. Nell'intento di ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari finali e delle autorità designate, a determinate condizioni, i costi indiretti potrebbero essere ammessi ad un tasso forfetario. |
(14) | A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per il Regno Unito. |
(15) | A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per l'Irlanda. |
(16) | A norma dell'articolo 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la presente decisione non è vincolante per la Danimarca né ad essa applicabile. |
(17) | Le misure di cui nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione del Fondo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
INDICE
Capo I | Oggetto e definizioni |
Parte II | Disposizioni comuni ai quattro fondi |
Capo 1 | Autorità designate |
Articolo 3 | Autorità comuni |
Articolo 4 | Autorità delegata |
Articolo 5 | Esternalizzazione di compiti |
Capo 2 | Sistemi di gestione e di controllo |
Articolo 6 | Manuale di procedure |
Articolo 7 | Attuazione del Fondo da parte dell'autorità responsabile |
Articolo 8 | Condizioni in cui l'autorità responsabile agisce in veste di organo esecutivo |
Articolo 9 | Procedura di selezione e attribuzione quando l'autorità responsabile agisce in veste di autorità preposta all'attribuzione |
Articolo 10 | Convenzione di sovvenzione con il beneficiario finale quando l'autorità responsabile agisce in veste di autorità preposta all'attribuzione |
Articolo 11 | Appalti di esecuzione |
Articolo 12 | Determinazione del contributo comunitario finale |
Articolo 13 | Assistenza tecnica |
Articolo 14 | Spese di assistenza tecnica nel caso di un'autorità comune |
Articolo 15 | Verifiche a cura dell'autorità responsabile |
Articolo 16 | Tracciabilità dei dati |
Articolo 17 | Audit dei sistemi e audit dei progetti |
Articolo 18 | Verifiche a cura dell'autorità di certificazione |
Capo 3 | Informazioni obbligatorie sull'utilizzo del Fondo |
Articolo 19 | Principio di proporzionalità |
Articolo 20 | Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo |
Articolo 21 | Revisione della descrizione dei sistemi di gestione e di controllo |
Articolo 22 | Documenti di programmazione |
Articolo 23 | Revisione della ripartizione finanziaria nei programmi annuali |
Articolo 24 | Relazione intermedia e relazione finale sull'attuazione dei programmi annuali |
Articolo 25 | Documenti redatti dall'autorità di audit |
Articolo 26 | Documenti redatti |
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