Council Directive 77/541/EEC of 28 June 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to safety belts and restraint systems of motor vehicles
Coming into Force | 29 June 1977 |
End of Effective Date | 31 October 2014 |
Celex Number | 31977L0541 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1977/541/oj |
Published date | 29 August 1977 |
Date | 28 June 1977 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 220, 29 August 1977 |
Direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore
Gazzetta ufficiale n. L 220 del 29/08/1977 pag. 0095 - 0143
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0235
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 6 pag. 0234
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 7 pag. 0235
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 8 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0003
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 1977
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore
( 77/541/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono , fra l ' altro , le cinture di sicurezza ed i sistemi di ritenuta ;
considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicolo a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;
considerando che prescrizioni comuni sono state previste dalla direttiva 74/60/CEE ( 4 ) , per le parti interne dell ' abitacolo , la disposizione dei comandi , il tetto , lo schienale e la parte posteriore dei sedili e dalla direttiva 74/297/CEE ( 5 ) per le finiture interne relative alla protezione del conducente contro il dispositivo di guida in caso di urto ; che quelle riguardanti la resistenza dei sedili e del loro ancoraggio sono state emanate con la direttiva 74/408/CEE ( 6 ) ; che quelle riguardanti gli ancoraggi delle cinture di sicurezza sono state emanate con la direttiva 76/115/CEE ( 7 ) ; che le altre prescrizioni concernenti la sistemazione interna e particolarmente quelle relative ai poggiatesta ed all ' identificazione dei comandi verranno adottate in un secondo tempo ;
considerando che una normativa riguardante le cinture di sicurezza ed i sistemi di ritenuta comporta non soltanto prescrizioni concernenti la costruzione di tali dispositivi ma anche quelle sulla loro installazione nei veicoli ;
considerando che , nell ' ambito di una procedura d ' omologazione armonizzata relativa alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta , ogni Stato membro ha la possibilità di constatare l ' osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della constatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di questi dispositivi ; che l ' apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri ;
considerando che lo scopo principale delle prescrizioni armonizzate è quello di garantire la sicurezza della circolazione stradale e che , per quanto riguarda i veicolo di cui alla presente direttiva , è opportuno introdurre l ' obbligo di munirli di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta ;
considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
1 . Ogni Stato membro procede all ' omologazione CEE per qualsiasi tipo di cintura di sicurezza a tre punti o subaddominale e di sistema di ritenuta conforme alle prescrizioni di costruzione e di prova stabilite al punto 2 dell ' allegato I e negli allegati IV - XIV .
2 . Lo Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione CEE prende le misure necessarie per verificare la conformità della fabbricazione al tipo omologato , se necessario in collaborazione con le competenti autorità degli altri Stati membri .
3 . Ai fini dell ' applicazione del paragrafo 2 , è sufficiente che lo Stato membro verifichi che siano applicate le procedure di controllo qualitativo di cui al punto 2.8.1 dell ' allegato I .
Qualora , tuttavia , i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato membro o da laboratori autorizzati da quest ' ultimo , i metodi utilizzati dovranno essere tali per cui i risultati abbiano almeno valore pari a quelli che sarebbero ottenuti applicando le procedure previste al primo comma . In particolare la procedura prevista al punto 2.8.2 dell ' allegato I costituisce un metodo adeguato .
Articolo 2
Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme ai modelli stabiliti nell ' allegati III per ogni tipo di cintura di sicurezza o di sistema di ritenuta da essi omologato a norma dell ' articolo 1 .
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l ' utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenu del tipo omologato a norma dell ' articolo 1 ed altri dispositivi .
Articolo 3
1 . Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento , se questi recano il marchio di omologazione CEE .
2 . Tuttavia uno Stato membro può la commercializzazione di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta recanti il marchi di omologazione CEE che , sistematicamente , non siano conformi al tipo omologato .
Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate , precisando i motivi della decisione .
Articolo 4
Entro il termine di un mese , le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione , i cui modelli sono riportati nell ' allegato II , emesse per ciascun tipo di cintura di sicurezza e di sistema di ritenuta che esse omologano o rifiutano di omologare .
Articolo 5
1 . Se lo Stato membro che ha proceduto all ' omologazione CEE , constata la non conformità al tipo che ha omologato di diverse cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta muniti dello stesso marchio di omologazione CEE , esso adotta i provvedimenti necessario che garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato . Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate , che possono giungere , in caso di non conformità sistematica , fino alla revoca dell ' omologazione CEE . Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell ' esistenza di una tale mancanza di conformità .
2 . Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente , entro un mese , della revoca di una omologazione CEE accordata , come pure dei motivi di tale misura .
3 . Qualora lo Stato membro che ha proceduto all ' omologazione CEE contesti la mancanza di conformità di cui è stato informato , gli Stati membri interessati faranno in modo da comporre la controversia . La Commissione è tenuta informata . Essa procede , ove necessario , alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione .
Articolo 6
Ogni decisione di rifiuto o di revoca di omologazione o di divieto di commercializzazione o d 'uso , presa in base alle disposizioni adottate per l ' attuazione della presente direttiva , è motivata in maniera precisa . Essa viene notificata all ' interessato con l ' indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati .
Articolo 7
Gli Stati membri non possono rifiutare l ' omologazione CEE nù l ' omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti le cinture di sicurezza o i sistemi di ritenuta di cui è dotato , se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni fissate al punto 3 dell ' allegato I .
Articolo 8
Gli Stati membri non possono rifiutare , vietare la vendita , l ' immatricolazione , la messa in circolazione o l ' utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta , se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni fissate al punto 3 dell ' allegato I .
Articolo 9
Si intende per « veicolo » ai sensi della presente direttiva , ogni veicolo a motore della categoria M . , definita all ' allegato I della direttiva del Consiglio 70/156/CEE , destinato a circolare su strada , munito di almeno quattro ruote ed avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h .
Articolo 10
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura stabilita all ' articolo 13 della direttiva 70/156/CEE .
Articolo 11
1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .
2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle norme fondamentali di...
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