Council Directive 77/541/EEC of 28 June 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to safety belts and restraint systems of motor vehicles

Coming into Force29 June 1977
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31977L0541
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1977/541/oj
Published date29 August 1977
Date28 June 1977
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 220, 29 August 1977
EUR-Lex - 31977L0541 - IT

Direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore

Gazzetta ufficiale n. L 220 del 29/08/1977 pag. 0095 - 0143
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0235
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 6 pag. 0234
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 7 pag. 0235
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 8 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0003


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1977

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore

( 77/541/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono , fra l ' altro , le cinture di sicurezza ed i sistemi di ritenuta ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicolo a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;

considerando che prescrizioni comuni sono state previste dalla direttiva 74/60/CEE ( 4 ) , per le parti interne dell ' abitacolo , la disposizione dei comandi , il tetto , lo schienale e la parte posteriore dei sedili e dalla direttiva 74/297/CEE ( 5 ) per le finiture interne relative alla protezione del conducente contro il dispositivo di guida in caso di urto ; che quelle riguardanti la resistenza dei sedili e del loro ancoraggio sono state emanate con la direttiva 74/408/CEE ( 6 ) ; che quelle riguardanti gli ancoraggi delle cinture di sicurezza sono state emanate con la direttiva 76/115/CEE ( 7 ) ; che le altre prescrizioni concernenti la sistemazione interna e particolarmente quelle relative ai poggiatesta ed all ' identificazione dei comandi verranno adottate in un secondo tempo ;

considerando che una normativa riguardante le cinture di sicurezza ed i sistemi di ritenuta comporta non soltanto prescrizioni concernenti la costruzione di tali dispositivi ma anche quelle sulla loro installazione nei veicoli ;

considerando che , nell ' ambito di una procedura d ' omologazione armonizzata relativa alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta , ogni Stato membro ha la possibilità di constatare l ' osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della constatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di questi dispositivi ; che l ' apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri ;

considerando che lo scopo principale delle prescrizioni armonizzate è quello di garantire la sicurezza della circolazione stradale e che , per quanto riguarda i veicolo di cui alla presente direttiva , è opportuno introdurre l ' obbligo di munirli di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta ;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1 . Ogni Stato membro procede all ' omologazione CEE per qualsiasi tipo di cintura di sicurezza a tre punti o subaddominale e di sistema di ritenuta conforme alle prescrizioni di costruzione e di prova stabilite al punto 2 dell ' allegato I e negli allegati IV - XIV .

2 . Lo Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione CEE prende le misure necessarie per verificare la conformità della fabbricazione al tipo omologato , se necessario in collaborazione con le competenti autorità degli altri Stati membri .

3 . Ai fini dell ' applicazione del paragrafo 2 , è sufficiente che lo Stato membro verifichi che siano applicate le procedure di controllo qualitativo di cui al punto 2.8.1 dell ' allegato I .

Qualora , tuttavia , i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato membro o da laboratori autorizzati da quest ' ultimo , i metodi utilizzati dovranno essere tali per cui i risultati abbiano almeno valore pari a quelli che sarebbero ottenuti applicando le procedure previste al primo comma . In particolare la procedura prevista al punto 2.8.2 dell ' allegato I costituisce un metodo adeguato .

Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme ai modelli stabiliti nell ' allegati III per ogni tipo di cintura di sicurezza o di sistema di ritenuta da essi omologato a norma dell ' articolo 1 .

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l ' utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenu del tipo omologato a norma dell ' articolo 1 ed altri dispositivi .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento , se questi recano il marchio di omologazione CEE .

2 . Tuttavia uno Stato membro può la commercializzazione di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta recanti il marchi di omologazione CEE che , sistematicamente , non siano conformi al tipo omologato .

Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate , precisando i motivi della decisione .

Articolo 4

Entro il termine di un mese , le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione , i cui modelli sono riportati nell ' allegato II , emesse per ciascun tipo di cintura di sicurezza e di sistema di ritenuta che esse omologano o rifiutano di omologare .

Articolo 5

1 . Se lo Stato membro che ha proceduto all ' omologazione CEE , constata la non conformità al tipo che ha omologato di diverse cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta muniti dello stesso marchio di omologazione CEE , esso adotta i provvedimenti necessario che garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato . Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate , che possono giungere , in caso di non conformità sistematica , fino alla revoca dell ' omologazione CEE . Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell ' esistenza di una tale mancanza di conformità .

2 . Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente , entro un mese , della revoca di una omologazione CEE accordata , come pure dei motivi di tale misura .

3 . Qualora lo Stato membro che ha proceduto all ' omologazione CEE contesti la mancanza di conformità di cui è stato informato , gli Stati membri interessati faranno in modo da comporre la controversia . La Commissione è tenuta informata . Essa procede , ove necessario , alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione .

Articolo 6

Ogni decisione di rifiuto o di revoca di omologazione o di divieto di commercializzazione o d 'uso , presa in base alle disposizioni adottate per l ' attuazione della presente direttiva , è motivata in maniera precisa . Essa viene notificata all ' interessato con l ' indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati .

Articolo 7

Gli Stati membri non possono rifiutare l ' omologazione CEE nù l ' omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti le cinture di sicurezza o i sistemi di ritenuta di cui è dotato , se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni fissate al punto 3 dell ' allegato I .

Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare , vietare la vendita , l ' immatricolazione , la messa in circolazione o l ' utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta , se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni fissate al punto 3 dell ' allegato I .

Articolo 9

Si intende per « veicolo » ai sensi della presente direttiva , ogni veicolo a motore della categoria M . , definita all ' allegato I della direttiva del Consiglio 70/156/CEE , destinato a circolare su strada , munito di almeno quattro ruote ed avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h .

Articolo 10

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura stabilita all ' articolo 13 della direttiva 70/156/CEE .

Articolo 11

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle norme fondamentali di...

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