Commission Directive 2008/53/EC of 30 April 2008 amending Annex IV to Council Directive 2006/88/EC as regards Spring viraemia of carp (SVC) (Text with EEA relevance)

Coming into Force21 May 2008
End of Effective Date20 April 2021
Celex Number32008L0053
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2008/53/oj
Published date01 May 2008
Date30 April 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 117, 01 May 2008
L_2008117IT.01002701.xml
1.5.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 117/27

DIRETTIVA 2008/53/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2008

che modifica l'allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe (SVC)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l'articolo 61, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) la direttiva 2006/88/CE stabilisce alcune norme di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti. Tali norme tengono conto della classificazione delle malattie come esotiche e non esotiche di cui all'allegato IV, parte II, della direttiva, nonché delle specie sensibili.
(2) La viremia primaverile delle carpe (SVC) è inserita nell'elenco delle malattie non esotiche di cui all'allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE.
(3) Nel quadro delle discussioni tenutesi in sede di Consiglio che hanno portato all'adozione della direttiva 2006/88/CE, la Commissione ha rilasciato una dichiarazione in cui prendeva atto delle preoccupazioni espresse da diversi Stati membri produttori di carpe rispetto alle conseguenze di una disciplina relativa all'SVC mediante norme comunitarie armonizzate. La Commissione ha risposto che, dopo l'entrata in vigore della direttiva 2006/88/CE ma prima della sua data d'applicazione, avrebbe nuovamente valutato, se invitata a procedere in tal senso e in base agli argomenti addotti, se l'SVC possa continuare a figurare all'allegato IV, parte II, della direttiva. La Commissione ha ricevuto da diversi Stati membri richieste relative a una nuova valutazione.
(4) L'allegato IV, parte I, della direttiva 2006/88/CE definisce i criteri per stabilire se una malattia sia esotica o non esotica. Secondo i criteri per la classificazione delle malattie non esotiche, occorre considerare se una malattia, una volta introdotta in uno Stato membro che ne era indenne, possa influire notevolmente sulla situazione economica provocando perdite di produzione e costi annuali connessi con la malattia e con il suo contenimento superiori al 5 % del valore della produzione di animali d'acquacoltura delle specie sensibili nella regione.
(5) Dalle informazioni fornite dagli Stati membri che sono i principali produttori di carpe si evince che l'SVC è già una malattia endemica ma che, negli ultimi 20-25 anni, non ha causato perdite importanti per l'industria.
(6) Inoltre, è opportuno considerare se l'SVC possa essere controllata a livello degli Stati membri e se tale controllo abbia un buon rapporto costi/benefici. Data la situazione idrografica e la struttura dell'allevamento delle carpe nei principali Stati membri produttori, i costi connessi con le misure di eradicazione della malattia sarebbero sproporzionati rispetto alle perdite economiche causate dalla malattia stessa. Dalle informazioni recentemente ricevute, l'SVC non risulta soddisfare tutti i criteri per l'inserimento nell'elenco delle malattie non esotiche di cui all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.
(7) È pertanto opportuno rimuovere l'SVC dall'elenco delle malattie non esotiche di cui all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.
(8) L'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE stabilisce che, qualora una malattia non elencata nell'allegato IV, parte II, comporti un rischio significativo per la situazione sanitaria dell'acquacoltura o degli animali acquatici selvatici di uno Stato membro, lo Stato membro interessato può adottare misure per prevenire la diffusione di tale malattia o lottare contro di essa. Tali misure non possono eccedere quanto è adeguato e necessario per prevenire la diffusione della malattia o lottare contro di essa.
(9) A norma dell'articolo 63 della direttiva 2006/88/CE, la decisione 2004/453/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta contro talune malattie degli
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