Council Regulation (EC) No 1383/2003 of 22 July 2003 concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights

Coming into Force01 July 2004,09 August 2003
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32003R1383
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/1383/oj
Published date02 August 2003
Date22 July 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 196, 02 August 2003
EUR-Lex - 32003R1383 - IT 32003R1383

Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 02/08/2003 pag. 0007 - 0014


Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio

del 22 luglio 2003

relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Per migliorare il funzionamento del sistema relativo all'introduzione nella Comunità e all'esportazione e alla riesportazione dalla Comunità di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale, istituito dal regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative(1), è opportuno fare il bilancio della sua applicazione. Per fini di chiarezza, occorrerebbe abrogare e sostituire il regolamento (CE) n. 3295/94.

(2) La commercializzazione di merci contraffatte, di merci usurpative e, in genere, di tutte le merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi, nonché ai titolari di diritti e inganna i consumatori, facendo talvolta correre a questi ultimi rischi per la salute e la sicurezza. Tali merci andrebbero, per quanto possibile, tenute lontano dal mercato e occorrerebbe adottare misure volte a contrastare efficacemente tale attività illegale, pur senza ostacolare la libertà del commercio legittimo. Tale obiettivo è conforme agli interventi in atto sul piano internazionale.

(3) Nei casi in cui le merci contraffatte o usurpative e, in genere, le merci che violano un diritto di proprietà intellettuale sono originarie o provengono dai paesi terzi, occorrerebbe vietarne l'introduzione, compreso il trasbordo, nel territorio doganale della Comunità, l'immissione in libera pratica nella Comunità, il vincolo ad un regime sospensivo, il collocamento in zona franca o in deposito franco e istituire una procedura adeguata che consenta l'intervento delle autorità doganali per assicurare, il più efficacemente possibile, il rispetto di tale divieto.

(4) L'intervento dell'autorità doganale dovrebbe essere applicato anche alle merci contraffatte o usurpative e alle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale, che sono in procinto di essere esportate, riesportate o in uscita dal territorio doganale della Comunità.

(5) L'intervento dell'autorità doganale dovrebbe consistere o nella sospensione dell'immissione in libera pratica, dell'esportazione e della riesportazione delle merci sospettate di essere contraffatte o usurpative o di violare taluni diritti di proprietà intellettuale, o nel blocco di tali merci quando siano vincolate ad un regime sospensivo, in zona franca o in deposito franco, in procinto di essere riesportate previa notifica, introdotte nel territorio doganale o di lasciare tale territorio, per tutto il tempo necessario ad accertare se si tratti effettivamente di merci siffatte.

(6) Occorre definire ed armonizzare in tutti gli Stati membri le informazioni che devono figurare nella domanda d'intervento, quali la durata di validità e la forma. Lo stesso dicasi per le condizioni che disciplinano l'accettazione delle domande da parte delle autorità doganali e dei servizi designati a riceverle, esaminarle e registrarle.

(7) Occorrerebbe autorizzare gli Stati membri a bloccare, per un periodo determinato, le merci in questione, anche prima della presentazione o dell'accettazione di una richiesta da parte del titolare del diritto, affinché questi possa presentare una domanda d'intervento alle autorità doganali.

(8) Le procedure avviate per determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della normativa nazionale, si svolgono in base ai criteri utilizzati per determinare se le merci prodotte nello Stato membro interessato violino i diritti di proprietà intellettuale. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri in merito alla competenza degli organi giurisdizionali o ai procedimenti giudiziari.

(9) Per permettere alle amministrazioni doganali e ai titolari del diritto di applicare il regolamento, occorrerebbe prevedere inoltre una procedura più flessibile che consenta di distruggere le merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale senza che vi sia l'obbligo di avviare una procedura volta a determinare l'esistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della legge nazionale.

(10) Occorre definire le misure applicabili alle merci in questione, quando è accertato che si tratta di merci contraffatte o usurpative o, in genere, di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale. Tali misure dovrebbero non solo privare i responsabili del commercio di tali merci dell'utile economico derivante dall'operazione e imporre loro delle sanzioni, ma anche costituire un efficace deterrente per altre operazioni della stessa natura.

(11) Per evitare di perturbare lo sdoganamento delle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, tranne quando indicazioni concrete lascino supporre che vi sia un uso commerciale, è opportuno escludere dall'ambito d'applicazione del presente regolamento le merci che possono essere contraffatte, usurpative o merci che possono violare taluni diritti di proprietà intellettuale, importate da paesi terzi entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria per la concessione della franchigia doganale.

(12) Per garantire l'efficacia del presente regolamento è necessario garantire l'applicazione uniforme delle norme comuni che esso stabilisce e rafforzare la mutua assistenza tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare facendo riferimento al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola(2).

(13) Alla luce, in particolare, dell'esperienza maturata nell'attuazione del presente regolamento, sarebbe opportuno esaminare la possibilità di estendere l'elenco dei diritti di proprietà intellettuale contemplato dal presente regolamento.

(14) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(3).

(15) È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 3295/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni d'intervento dell'autorità doganale qualora le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale:

a) siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o la riesportazione a norma dell'articolo 61 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(4);

b) siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci introdotte nel territorio doganale della Comunità o in uscita da questo a norma degli articoli 37 e 183 del regolamento (CEE) n. 2913/92, vincolate ad un regime sospensivo ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, in procinto di essere riesportate previa notifica a norma dell'articolo 182, paragrafo 2, di detto regolamento o poste in zona franca o deposito franco ai sensi dell'articolo 166 dello stesso regolamento.

2. Il presente regolamento stabilisce inoltre le misure che le autorità competenti devono adottare quando è stato accertato che le merci di cui al paragrafo 1 violano effettivamente un diritto di proprietà intellettuale.

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento, per "merci che violano un diritto di proprietà intellettuale", si intendono:

a) le "merci contraffatte", vale a dire:

i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica...

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