Council Directive 87/404/EEC of 25 June 1987 on the harmonization of the laws of the Member States relating to simple pressure vessels

Coming into Force26 June 1987
End of Effective Date27 October 2009
Celex Number31987L0404
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1987/404/oj
Published date08 August 1987
Date25 June 1987
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 220, 8 August 1987
EUR-Lex - 31987L0404 - IT

Direttiva 87/404/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di recipienti semplici a pressione

Gazzetta ufficiale n. L 220 del 08/08/1987 pag. 0048 - 0059
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 16 pag. 0200
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 16 pag. 0200


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1987 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione (87/404/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che incombe agli Stati membri garantire sul proprio territorio la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni in ordine ai rischi di fuga o di scoppio causati dai recipienti semplici a pressione ;

considerando che negli Stati membri sono in vigore disposizioni imperative che determinano in particolare il livello di sicurezza che i recipienti semplici a pressione devono rispettare attraverso la specifica delle caratteristiche di costruzione e funzionamento, delle condizioni d'impianto e d'impiego nonché delle procedure di controllo prima e dopo l'immissione sul mercato ; che tali disposizioni imperative non implicano necessariamente livelli diversi di sicurezza da uno Stato membro all'altro e ostacolano, a causa della loro disparità, gli scambi all'interno della Comunità ;

considerando che le disposizioni nazionali che garantiscono tale sicurezza devono essere armonizzate per permettere la libera circolazione dei recipienti semplici a pressione senza che vengano diminuiti gli attuali livelli giustificati di protezione negli Stati membri ;

considerando che il diritto comunitario attuale prevede che, in deroga ad una delle regole fondamentali della Comunità rappresentata dalla libera circolazione delle merci, si accetino gli ostacoli alla circolazione intracomunitaria risultanti dalle disparità delle legislazioni nazionali relative alla commercializzazione dei prodotti, nella misura in cui tali prescrizioni possono essere riconosciute come necessarie per

soddisfare esigenze imperative ; che pertanto l'armonizzazione legislativa nel caso presente deve limitarsi unicamente alle prescrizioni necessarie per soddisfare alle esigenze imperative e i requisiti essenziali di sicurezza relativi ai recipienti semplici a pressione ; che, in quanto essenziali, tali requisiti devono sostituire le prescrizioni nazionali in materia ;

considerando che la presente direttiva definisce pertanto soltanto le esigenze imperative e i requisiti essenziali ; che per facilitare la prova di conformità ai requisiti essenziali è indispensabile disporre di norme armonizzate e livello europeo in materia, in particolare, di costruzione, funzionamento e impianto dei recipienti semplici a pressione, il cui rispetto equivale ad una presunzione di conformità dei prodotti ai requisiti essenziali ; che tali norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi privati e devono conservare il loro statuto di testi non obbligatori ; che a tal fine il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti come organi competenti per adottare le norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Comissione e questi due organi, firmati il 13 novembre 1984 ; che conformemente alla presente direttiva una norma armonizzata è rappresentata da una specifica tecnica (norma europea o documento d'armonizzazione) adottata da uno o dall'altro di tali enti, ovvero da ambedue, su mandato della Commissione e conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche(4) nonché degli orientamenti generali di cui sopra ;

considerando che un controllo del rispetto delle prescrizioni tecniche in questione è necessario per proteggere con efficacia gli utilizzatori e i terzi ; che le procedure di controllo esistenti variano da uno Stato membro all'altro ; che, per evitare i molteplici controlli, che rappresentano altrettanti ostacoli alla libera circolazione, è opportuno prevedere il reciproco riconoscimento dei controlli da parte degli Stati membri ; che, per facilitare il reciproco riconoscimento dei controlli, è opportuno in particolare prevedere procedure comunitarie armonizzate e armonizzare anche i criteri da tenere in considerazione per desginare gli organismi incaricati di disimpegnare le funzioni d'esame, di sorveglianza e di verifica ;

considerando che la presenza, su un recipiente a pressione semplice, del marchio CE fa presumere la conformità al disposto della presente direttiva e rende pertanto vana, in fase d'importazione e di messa in uso, la ripetizione di controlli già effettuati ; che tuttavia potrebbe accadere che i recipienti semplici a pressione compromettano la sicurezza ; che è opportuno pertanto prevedere una procedura destinata a eliminare tale pericolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

CAPITOLO I

Campo di applicazione, immissione sul mercato e libera circolazione

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai recipienti semplici a pressione fabbricati in serie.

2. Ai sensi della presente direttiva per recipiente semplice a pressione si intende qualunque recipiente saldato soggetto ad una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar, destinato a contenere aria o azoto e non destinato ad essere esposto alla fiamma.

Inoltre :

-le parti e gli elementi di assemblaggio che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto ;

-il recipiente è costituito :

=da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavità rivolta verso l'interno e/o da fondi piani. L'asse di rivoluzione di questi fondi è lo stesso della parte cilindrica ;

=o da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione ;

-la pressione massima di esercizio del recipiente è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacità del recipiente (PS 7V) raggiunge al massimo 10 000 bar/l ;

-la temperatura minima di esercizio non deve essere inferiore a minus 50 °C e la temperatura massima di esercizio non deve essere superiore a 30 °C per l'acciaio e 100 °C per l'alluminio o lega di alluminio.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva :

-i recipienti appositamente previsti per usi nucleari e che, se difettosi, possono causare un'emissione di radioattività,

-i recipienti appositamente previsti per l'installazione o la propulsione di navi o aeromobili,

-gli estintori.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinché i recipienti di cui all'articolo 1, in appresso denominati recipienti, possano essere immessi sul mercato ed utilizzati soltanto se non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, in caso di installazione e di manutenzione adeguata e di impiego conforme alla loro destinazione.

2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere - nel rispetto del...

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