Commission Directive 91/663/EEC of 10 December 1991 adapting to technical progress Council Directive 76/756/EEC relating to the installation of lighting and light-signalling devices on motor vehicles and their trailers

Coming into Force01 January 1001
End of Effective Date31 December 9999
Published date31 December 1991
Celex Number31991L0663
Date10 December 1991
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1991/663/oj
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 366, 31 December 1991
EUR-Lex - 31991L0663 - IT 31991L0663

Direttiva 91/663/CEE della Commissione, del 10 dicembre 1991, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 366 del 31/12/1991 pag. 0017 - 0054
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 21 pag. 0211
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 21 pag. 0211


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1991

che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(91/663/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE (2), in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore e sui loro rimorchi (3), modificata dalle direttive 80/223/CEE (4), 82/244/CEE (5), 83/276/CEE (6), 84/8/CEE (7), 89/278/CEE (8),

considerando che, per motivi di chiarezza, è necessario consolidare le direttive suddette;

considerando che l'evoluzione tecnica consente di procedere ad ulteriori modifiche, in particolare: il colore dei proiettori deve essere unicamente bianco, per determinati veicoli devono essere specificati gli indicatori laterali, possono essere precisate le prescrizioni relative alle luci delle parti mobili nonché ad altri punti particolareggiati;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive per l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/756/CEE del Consiglio è modificata come segue:

1) Gli articoli sono sostituiti dagli articoli della presente direttiva.

2) Gli allegati sono sostituiti dagli allegati della presente direttiva.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, per «veicolo» si intende ogni veicolo a motore cui si applica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

Articolo 3

1. A decorrere dal 1o gennaio 1993, gli Stati membri non possono:

- negare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui dall'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,

- né vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,

per motivi attinenti all'installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su tale tipo di veicoli o su tali veicoli se l'installazione è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

2. A decorrere dal 1o ottobre 1993, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE;

- possono negare l'omologazione di portata nazionale

di un tipo di veicolo sul quale l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

3. A decorrere dal 1o ottobre 1994, gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli sui quali l'installazione di detti dispositivi non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 4

Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CEE prende le misure necessarie per assicurarsi di essere informato di qualsiasi modifica apportata ad uno degli elementi o caratteristiche di cui al punto 1.1 dell'allegato I. Le autorità competenti dello Stato membro decidono se il tipo di veicolo

modificato deve essere sottoposto ad altre prove e se deve essere redatto un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che la modifica non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva, la modifica non viene approvata.

Articolo 5

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati della presente direttiva sono adottate a norma della procedura stabilita all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1993 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. All'atto della pubblicazione ufficiale delle disposizioni sopraindicate, gli Stati membri devono fare esplicito riferimento alla presente direttiva secondo modalità da essi stessi definite.

3. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle norme fondamentali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1991.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44.

(3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 51 del 25. 2. 1980, pag. 8.

(5) GU n. L 109 del 22. 4. 1982, pag. 31.

(6) GU n. L 151 del 9. 6. 1983, pag. 47.

(7) GU n. L 9 del 12. 1. 1984, pag. 24.

(8) GU n. L 109 del 20. 4. 1989, pag. 38.

ALLEGATO I

INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI D'ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

1.

DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva:

1.1.

Per «tipo di veicolo per quanto concerne l'installazione dei dispositivi d`illuminazione e di segnalazione luminosa»

si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze sostanziali in ordine alle caratteristiche di cui ai punti da 1.1.1 a 1.1.4.

Non sono considerati veicoli di tipo diverso i veicoli che presentano differenze ai sensi dei punti da 1.1.1 a 1.1.4, se dette differenze non comportano modifiche del genere, del numero, della posizione, della visibilità geometrica delle luci e dell'inclinazione del fascio anabbagliante prescritti per il tipo di veicolo in questione, nonché i veicoli sui quali sono montate o assenti luci facoltative;

1.1.1.

le dimensioni e la forma esterna del veicolo;

1.1.2.

il numero e la posizione dei dispositivi;

1.1.3.

il sistema per regolare l'inclinazione del fascio anabbagliante (dei proiettori);

1.1.4.

le sospensioni (del veicolo).

1.2.

Per «piano trasversale»

si intende un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo.

1.3.

Per «veicolo a vuoto»

si intende il veicolo in ordine di marcia, come definito al punto 2.6 dell'allegato I, modello di scheda informativa, della direttiva 70/156/CEE, ma senza conducente.

1.4.

Per «veicolo a pieno carico»

si intende il veicolo caricato fino a raggiungere la massa massima tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore, che fissa anche la ripartizione del carico sugli assi secondo il metodo descritto nell'appendice 1.

1.5.

Per «dispositivo»

si intende un elemento o un insieme di elementi impiegati per svolgere una o più funzioni.

1.6.

Per «sorgente luminosa delle lampade»

si intende il filamento della lampada (se una lampada ha più filamenti, ciascun filamento costituisce una sorgente luminosa).

1.7.

Per «luce»

si intende un dispositivo destinato ad illuminare la strada o ad emettere un segnale luminoso. Sono considerate luci anche i dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e i catadiottri.

1.7.1.

Per «luci equivalenti»

si intendono luci che hanno la stessa funzione e che sono ammesse nel paese d'immatricolazione del veicolo; tali luci possono avere caratteristiche differenti dalle luci installate sul veicolo in occasione dell'omologazione, sempreché soddisfino alle condizioni del presente allegato.

1.7.2.

Per «luce semplice»

si intende una parte del dispositivo che svolge una sola funzione di illuminazione o di segnalazione luminosa.

1.7.3.

Per «luci indipendenti» (¹)

si intendono dispositivi che hanno superfici illuminanti, sorgenti luminose e contenitori distinti.

(;) Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e degli indicatori di direzione della categoria 5, la superficie di uscita della luce sostituisce la superficie illuminante in mancanza di quest'ultima.

1.7.4.

Per «luci raggruppate» (¹)

si intendono dispositivi che hanno superfici illuminanti e sorgenti luminose distinte, ma contenitore in comune.

1.7.5.

Per «luci combinate» (¹)

si intendono dispositivi che hanno superfici illuminanti distinte, ma sorgente luminosa e contenitore in comune.

1.7.6.

Per «luci incorporate mutuamente» (¹)

si intendono dispositivi che hanno sorgenti luminose distinte oppure una sorgente luminosa unica funzionante in condizioni diverse (ad esempio, differenze ottiche, meccaniche o elettriche), superfici illuminanti totalmente o parzialmente in comune e contenitore in comune.

1.7.7.

Per «luce occultabile»

si intende una luce che può essere dissimulata parzialmente o totalmente quando non è impiegata. Tale risultato può essere ottenuto mediante coperchio mobile, spostamento della luce o qualsiasi altro mezzo idoneo. Si designa più particolarmente col termine di «luce a scomparsa» una luce occultabile il cui spostamento la fa rientrare all'interno della carrozzeria.

1.7.8.

Per «proiettore abbagliante»

si intende la luce che serve ad illuminare in profondità il piano stradale antistante il veicolo.

1.7.9.

Per «proiettore anabbagliante»

si intende la luce che serve ad illuminare il piano stradale antistante il veicolo senza abbagliare né disturbare indebitamente i conducenti provenienti dalla direzione opposta o gli altri...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT