Council Directive 89/109/EEC of 21 December 1988 on the approximation of the laws of the Member States relating to materials and articles intended to come into contact with foodstuffs

Coming into Force10 January 1989
End of Effective Date02 December 2004
Celex Number31989L0109
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1989/109/oj
Published date11 February 1989
Date21 December 1988
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 40, 11 February 1989
EUR-Lex - 31989L0109 - IT 31989L0109

Direttiva 89/109/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 040 del 11/02/1989 pag. 0038 - 0044
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 17 pag. 0207
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 17 pag. 0207


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(89/109/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2)

considerando che la direttiva 76/893/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (3), modificata, da ultimo, dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (4), è stata modificata in maniera sostanziale a più riprese; che in occasione di nuove modifiche di detta direttiva conviene rimaneggiare le disposizioni dei testi esistenti in materia, per garantirne la chiarezza giuridica;

considerando che l'adozione della direttiva 76/893/CEE è stata giustificata dal fatto che le differenze allora esistenti fra le legislazioni nazionali concernenti i suddetti materiali e oggetti ne ostacolavano la libera circolazione; che tali differenze potevano creare condizioni di concorrenza ineguali e avevano pertanto un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che al fine di pervenire alla libera circolazione di tali materiali e oggetti è necessario il ravvicinamento di tali legislazioni, tenendo conto in primo luogo delle esigenze di protezione della salute umana, ma anche delle necessità economiche e tecnologiche nei limiti imposti dalla protezione sanitaria;

considerando che la via scelta è consistita anzitutto nello stabilire, in una direttiva-quadro, i principi generali che hanno consentito e consentiranno in seguito, attraverso direttive specifiche, di eliminare le disparità legislative concernenti alcuni gruppi di materiali e di oggetti; che tale metodo è risultato efficace e va quindi mantenuto;

considerando che imateriali di ricopertura e di rivestimento che fanno corpo totalmente o parzialmente con i prodotti alimentari non potrebbero essere ritenuti a semplice contatto con i medesimi ma che, in tal caso, occorre tener conto dell eventuale loro assorbimento diretto da parte del consumatore; che in tale circostanza le norme previste dalla presente direttiva si rivelano inadeguate;

considerando che il principio base della presente regolamentazione deve essere che ogni materiale e oggetto destinato a venire a contatto o messo a contatto, conformemente alla sua destinazione, con i prodotti alimentari, diretto o indiretto che sia, deve essere sufficientemente inerte da non cedere, a tali prodotti, costituenti in quantità tale da presentare eventualmente un pericolo per la salute umana, oppure comportare una modifica inaccettabile della composizione o un'alterazione dei caratteri organolettici dei suddetti alimenti;

considerando che, per conseguire tale obiettivo, può rivelarsi necessario stabilire vari tipi di limitazione, singole o combinate, e che è opportuno introdurre nelle direttive specifiche limitazioni piu idonee a raggiungere l'obiettivo fissato, considerate le parcicolari caratteristiche tecnologiche di ciascun gruppo di materiali e di oggetti;

considerando che, per consentire un oculato impiego dei materiali e degli oggetti, è opportuno prevedere un'etichettatura adeguata; che le modalità secondo cui tale etichettatura è effettuata possono variare in funzione del destinatario;

considerando che la presente direttiva non concenme l'etichettatura dei prodotti che, per il loro comportamento nei confronti dei prodotti alimentari, non devono poter entrare in contatto o essere messi in contatto con questi ultimi;

considerando che l'elaborazione di direttive specifiche intese ad attuare i principi di base della regolamentazione e le modifiche relative costituiscono misure di applicazione di carattere tecnico; che, per semplificare ed accelerare la procedura, occorre affidare alla Commissione l'adozione di tali misure;

considerando che è opportuno chiedere il parere del comitato scientifico per l'alimentazione umana, istituito con la decisione 74/234/CEE della Commissione (5), prima di adottare, nel quadro delle direttive specifiche, disposizioni che possono avere conseguenze sulla...

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